Cassazione Penale, Sentenza n. 22343/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in esito a concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato ai due imputati la pena di 6 mesi di reclusione e 158 euro di multa. Hanno dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. per avere la Corte d'appello omesso di rinviare l'udienza di trattazione nonostante la certificazione dell'istituto carcerario attestante un legittimo impedimento di salute dell'imputato detenuto Ahmetovic Zravco, il quale non aveva inviato un atto formale di rinuncia a comparire; richiamano altresì gli artt. 598 e 599 c.p.p. e le norme sulle nullità (artt. 178 e 179 c.p.p.), deducendo la nullità della procedura
La decisione
Il ricorso di Ahmetovic Danko è dichiarato inammissibile per mancanza di interesse processuale (egli era presente all'udienza che ha deciso il concordato). Conseguentemente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. Il ricorso di Ahmetovic Zravco è rigettato: la Corte di Cassazione ha ritenuto non fondata la censura perché, avendo il ricorrente conferito al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato, ciò equivale implicitamente ad acconsentire che l'udienza di trattazione si svolga in sua assenza e non risulta che avesse chiesto espressamente di essere sentito; inoltre non è stato indicato alcun concreto pregiudizio difensivo derivante dal mancato rinvio. Zravco è condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il concordato in appello; la sentenza impugnata è stata pronunciata in esito a tale concordato e la procedura è stata ritenuta valida ove non emergano nullità sanzionate a pena di nullità con concreto pregiudizio
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione richiamato dai ricorrenti per violazione delle norme sul procedimento; la Corte ha valutato che la censura non era fondata o non idonea a incidere sulle posizioni dei ricorrenti
art. 598 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in tema di comparizione e trattazione: la violazione dedotta non è stata ritenuta di per sé sufficiente a invalidare il concordato senza dimostrazione di pregiudizio
art. 599 cod. proc. pen.
Norme procedurali in materia di appello e trattazione; la loro violazione contestata non ha prodotto, secondo la Corte, nullità con pregiudizio apprezzabile
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Norme sulle nullità formali del procedimento; la Corte richiama il principio di tassatività delle nullità: solo le nullità espressamente sanzionate e che arrecano pregiudizio apprezzabile possono portare all'annullamento della sentenza
art. 177 cod. proc. pen.
Principio di tassatività delle nullità richiamato dalla giurisprudenza: le nullità devono essere quelle espressamente indicate dalla legge per essere efficaci
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede sanzioni pecuniarie in caso di colpa nella proposizione del ricorso; applicata nei confronti di Ahmetovic Danko per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il conferimento di procura speciale al difensore per definire il giudizio con concordato in appello può valere come consenso implicito dell'imputato a che l'udienza si svolga in sua assenza; pertanto il detenuto non va necessariamente tradotto se non ha chiesto espressamente di essere sentito
- La mera attestazione di un legittimo impedimento alla presenza (es. certificazione sanitaria) non determina automaticamente la nullità della procedura: occorre dimostrare che il mancato rinvio ha provocato un concreto pregiudizio difensivo
- Le nullità sono tassative: in tema di concordato in appello, soltanto le violazioni sanzionate a pena di nullità e idonee a cagionare pregiudizio apprezzabile possono essere dedotte in cassazione per incidere sulla validità della sentenza
- Un coimputato che era presente all'udienza non ha interesse a proporre impugnazione su questioni che non possono incidere sulla sua posizione; ciò può determinare l'inammissibilità del ricorso e sanzioni economiche
- Proporre ricorsi senza interesse concreto o senza allegare pregiudizio apprezzabile espone al rischio di condanna per spese e all'applicazione di sanzioni ex art. 616 c.p.p.
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