Risposta n. 417 del 4/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che la condivisione sui social è un beneficio gratuito, casuale e inevitabile che non trasforma l'esposizione in attività commerciale e che dunque il diritto d'ingresso dovrebbe restare esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 22).
Trattamento IVA dei diritti di ingresso alle mostre di oggetti d'arte di nuova realizzazione – Art. 10, comma 1, n. 22) DPR 633/1972
Il quesito
Se la diffusione virale tramite social media delle immagini delle opere esposte costituisca un beneficio commerciale indiretto tale da escludere l'applicazione dell'esenzione IVA per i diritti di ingresso; in particolare se il divieto di scopi speculativi riguarda la promozione e vendita delle opere esposte o anche la possibile maggiore redditività derivante dalla promozione dell'evento.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda i tre requisiti per l'esenzione (beni di rilevante utilità sociale/culturale, finalità divulgativa, assenza di scopi speculativi anche indiretti) e ritiene che la mera divulgazione tramite social non precluda di per sé l'esenzione. Tuttavia l'esenzione richiede anche rilevanza culturale/sociale delle opere e, secondo l'Amministrazione, vi sono perplessità nel caso di opere nuove create dai soci dell'impresa; la verifica concreta spetta agli uffici di controllo e l'interpretazione delle esenzioni va operata restrittivamente.
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