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Interpello

Risposta n. 416 del 4/08/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Videogiochi on–line: servizi di ''potenziamento avatar'' e ''coaching'' – trattamento ai fini IVA

Il quesito

Società ALFA intende offrire tramite piattaforma servizi per videogiochi MMORPG: (1) ''potenziamento avatar'': terzi giocano in vece del cliente per far avanzare il personaggio; (2) ''coaching'': ore di insegnamento/interazione con giocatori professionisti. Si chiede il trattamento IVA per clienti privati (nazionali, UE, extra-UE), le modalità di geolocalizzazione del consumatore e la possibilità di optare per l'esonero dagli obblighi di certificazione fiscale.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'istante sostiene che il ''potenziamento avatar'' sia un servizio reso tramite mezzi elettronici (art.7-octies Regolamento) e quindi: IVA 22% per clienti nazionali, applicazione IVA secondo paese del committente per clienti UE (OSS), fuori campo per extra-UE. Il ''coaching'' è ritenuto insegnamento interattivo non automatico (escluso dai servizi elettronici) e la territorialità si applica secondo art.7-quinquies (servizio reso dove il consumatore è stabilito): quindi IVA 22% per clienti italiani, regime del paese del committente per UE (OSS) e fuori campo per extra-UE. Per la geolocalizzazione propone l'uso dell'indirizzo IP e software terzi; per la certificazione sostiene l'esonero come commercio al minuto ai sensi dell'art.22 DPR 633/1972 e DM 27/10/2015.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene la risposta interpretativa: (i) il ''potenziamento avatar'' è un servizio complesso che include una componente umana significativa fornita dai giocatori PRO e non è mero intermediario: rientra nella regola generale di cui all'art.7-ter, territorialità in Italia e applicazione IVA 22%. (ii) Il ''coaching'' è servizio di insegnamento interattivo escluso dai servizi elettronici e rientra in art.7-quinquies (territorialità dove il consumatore è stabilito). (iii) Sulla geolocalizzazione l'IP da solo non è prova sufficiente: occorrono due elementi di prova non contraddittori e verifiche commerciali ordinarie. (iv) I servizi non qualificati come elettronici non possono beneficiare dell'esonero dalla certificazione: se territoriali in Italia andrà memorizzato/inviato telematicamente il corrispettivo o emessa fattura su richiesta; se non territoriali in Italia, per UE si applica il regime del paese del committente (OSS) e in genere non è richiesto l'obbligo di certificazione, per extra-UE sono fuori campo IVA ma resta l'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

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