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Legge

L.R. Toscana 43/2005

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini "Blue-tongue").

Normativa regionaleL.R. Toscana 43/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana modifica la disciplina sugli aiuti agli allevatori che collaborano ai piani di sorveglianza sierologica e vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue). Prevede contributi per le aziende ovine, caprine, bovine e bufaline che mettono a disposizione capi per i prelievi, limitati al periodo 1 gennaio 2004-31 dicembre 2005, con importo di 90 euro per capo e tetto di 12 capi annui per azienda.

Interventi per gli allevatori contro la blue-tongue

Interventi a favore degli allevatori per la sorveglianza della blue-tongue

La legge regionale Toscana interviene sulla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25, aggiornando la disciplina degli aiuti agli allevatori che collaborano con le autorità sanitarie nella sorveglianza sierologica della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue). La finalità è compensare costi e disagi legati alla messa a disposizione dei capi per i prelievi periodici di sangue.

Ambito di applicazione e finalità

Gli interventi sono destinati alle aziende agricole con allevamento zootecnico:

  • ovino
  • caprino
  • bovino
  • bufalino

La misura è collegata al piano di sorveglianza sierologica previsto dall’ordinanza del Ministro della sanità 11 maggio 2001 sulle misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue-tongue. Il sostegno ha natura di contributo diretto e mira a incentivare la collaborazione degli allevatori con le autorità sanitarie competenti.

Beneficiari e condizioni per il contributo

Il contributo spetta alle aziende agricole comprese in una o più celle di campionamento in cui è suddiviso il territorio toscano, purché rendano disponibili all’autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza.

Sono previste le seguenti condizioni principali:

  • il contributo è commisurato al numero di capi resi disponibili annualmente per i prelievi;
  • ciascuna azienda può mettere a disposizione non più di 12 capi l’anno, salvo il diverso numero ritenuto indispensabile dall’autorità sanitaria competente per territorio;
  • il sostegno riguarda i capi resi disponibili nel periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

Misura del contributo

Per ogni capo messo a disposizione dell’autorità sanitaria è riconosciuta una somma pari a 90 euro, rapportata all’intero anno solare e ridotta proporzionalmente in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.

Relazione annuale alla commissione consiliare

Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi, la Giunta regionale deve trasmettere alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo contenente almeno:

  • numero delle domande presentate;
  • quantificazione dei contributi erogati;
  • dati o stima dell’impatto della Blue-tongue sul patrimonio ovino, caprino, bovino e bufalino toscano;
  • opinione dei soggetti coinvolti sull’utilità degli interventi effettuati.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono stimati in complessivi 600.000 euro e trovano copertura nelle risorse dell’UPB n. 521 del bilancio di previsione 2005, relativa agli interventi per lo sviluppo rurale e agli aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali.

Limiti temporali e attualità della disciplina

La disciplina sostanziale modificata dalla legge è espressamente riferita ai capi resi disponibili nel periodo 1 gennaio 2004-31 dicembre 2005 e alla copertura finanziaria del bilancio 2005. Per tale ragione l’atto ha carattere ormai storico e non appare più applicabile nella pratica attuale.

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