L.R. Toscana 47/2005
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 ).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 3/1994 e la l.r. 20/2002 su caccia di selezione, prelievo migratorio, aziende agrituristico-venatorie e distanze dai valichi montani. Prevede anche una finestra transitoria di 20 giorni dall’entrata in vigore per cambiare forma di caccia in via esclusiva. Le disposizioni operative erano riferite al regime venatorio vigente dal 2005.
Modifiche alla disciplina venatoria regionale toscana
Modifiche alla disciplina venatoria regionale toscana
La legge interviene sulla normativa venatoria della Regione Toscana, aggiornando il calendario venatorio, la disciplina della caccia di selezione e alcuni divieti e deroghe relativi all’esercizio venatorio. Introduce inoltre una breve disciplina transitoria per consentire ai cacciatori di modificare la propria forma di caccia in via esclusiva.
Caccia di selezione ai cervidi e bovidi
Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno scelto la forma di caccia in via esclusiva prevista dalla l.r. 3/1994 un apposito tesserino provinciale. Su tale tesserino devono essere annotate le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.
I cacciatori che esercitano il prelievo selettivo:
- utilizzano questo tesserino provinciale specifico;
- non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio ordinario.
Giornate consentite per il prelievo selettivo
I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva prevista dalla l.r. 3/1994 possono effettuare il prelievo selettivo per l’intero periodo consentito, per cinque giorni alla settimana, con esclusione dei giorni di silenzio venatorio.
Aziende agrituristico-venatorie
Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentito, nei limiti dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo di specie provenienti da allevamento, e in particolare:
- germano reale;
- pernice rossa;
- starna;
- quaglia;
- lepre in aree recintate.
Per tali specie il prelievo è consentito fino al 31 gennaio.
Per gli ungulati, nelle medesime aziende, il prelievo venatorio in aree recintate è consentito dal 1° agosto al 15 marzo ed è ammesso anche in presenza di terreno coperto da neve.
Caccia in via esclusiva e selvaggina migratoria
In deroga alla forma di caccia in via esclusiva prevista per la caccia da appostamento fisso, è consentito svolgere dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani, a partire dal 1° ottobre.
È inoltre consentita la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dalla normativa regionale, da appostamento temporaneo, ma soltanto nell’ATC di residenza venatoria.
Distanza dai valichi montani
Viene ridefinito il divieto di caccia alla selvaggina migratoria nei pressi dei valichi montani interessati da rotte di migrazione: la caccia è vietata entro una distanza di 1.000 metri dai valichi individuati dalla Regione.
Regime transitorio
Entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge, in deroga al regime ordinario, possono essere richieste alcune modifiche della forma di caccia in via esclusiva:
- chi esercita la caccia in via esclusiva ai sensi della lettera b) può chiedere di passare alle forme di cui alle lettere c) o d);
- chi esercita la caccia in via esclusiva ai sensi della lettera c) può chiedere di passare alla forma di cui alla lettera d).
Entrata in vigore e attualità della norma
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Si tratta di una disciplina collegata al calendario venatorio e a regole di gestione della caccia riferite a un assetto normativo ormai datato; per questo, nel contesto attuale, ha rilievo prevalentemente storico e risulta deprecata.
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