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Sentenza

Sentenza del 10/06/2022 n. 18700 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che aveva respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento delle comunicazioni di debito solidale notificate alla contribuente ai sensi dell'art. 60-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (relativamente a IVA non versata dal cedente su cessioni di autovetture 2006-2007). Le questioni principali erano: (i) se le comunicazioni di debito solidale fossero impugnabili in quanto idonee a portare a conoscenza una pretesa erariale; (ii) se l'Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo per il mancato rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (con riferimento anche alla durata quinquennale in caso di omessa dichiarazione del cedente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ha ritenuto che le comunicazioni di debito solidale possano essere impugnate se contengono una individuata pretesa tributaria e ne esplicitano le ragioni) e ha accolto il secondo motivo: ha stabilito che la comunicazione di debito solidale non ha la natura giuridica di avviso di accertamento e dunque il termine di decadenza dell'art. 57 (previsto per la notifica degli avvisi di accertamento e per la rettifica della dichiarazione o per i casi di omessa dichiarazione) non è applicabile all'atto impugnato. Perciò la sentenza della Commissione regionale è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione per nuovo esame (anche sulle spese). In sostanza la Corte ha dato ragione all'Agenzia sul punto della decadenza e disposto il rinvio per prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60-bis

    comma 3 (facoltà del cessionario di documentare le ragioni del prezzo inferiore)

    L'art. 60-bis instaura un'obbligazione solidale autonoma del cessionario per l'IVA non versata dal cedente; non comporta necessariamente attività accertativa né assume la natura di avviso di accertamento. L'atto che comunica la responsabilità solidale può essere impugnato se esplicita la pretesa tributaria; il cessionario può documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore è giustificato e non connesso al mancato pagamento dell'imposta.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento

    Il termine di decadenza previsto dall'art. 57 si applica alla notifica degli avvisi di accertamento (anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione) e non è pertinente alla comunicazione di debito solidale, che non assume la natura tecnica di avviso di accertamento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    comma 3 (elencazione degli atti impugnabili)

    Sebbene l'elencazione sia tassativa, la Corte ha ritenuto che anche altri atti possono essere impugnati quando l'Amministrazione, tramite essi, porta a conoscenza del contribuente una chiara pretesa tributaria illustrandone ragioni fattuali e giuridiche; quindi le comunicazioni di debito solidale possono rientrare nella portata dell'impugnabilità quando siano idonee a far conoscere la pretesa.

Massime di principio

  • Le comunicazioni di debito solidale ex art. 60-bis possono essere impugnate se presentano una chiara e analitica esposizione della pretesa tributaria e delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda.
  • La responsabilità del cessionario ai sensi dell'art. 60-bis è un'obbligazione autonoma per il semplice fatto dell'omesso versamento da parte del cedente; non è necessariamente frutto di un'attività accertativa e quindi gli adempimenti e i termini applicabili sono diversi rispetto all'avviso di accertamento.
  • Il termine decadenziale dell'art. 57 (previsto per gli avvisi di accertamento e per i casi di omessa dichiarazione) non si applica automaticamente alle comunicazioni di debito solidale che non assumono la natura di avviso di accertamento.
  • Il cessionario ha il diritto di provare documentalmente (ex comma 3 art. 60-bis) che il prezzo inferiore è giustificato da eventi, situazioni o disposizioni di legge e non è connesso al mancato pagamento dell'imposta: tale prova deve essere valutata nel giudizio.
  • In presenza di atti amministrativi prodromici (comunicazioni, avvisi, cartelle), è fondamentale valutare la natura formale e sostanziale dell'atto per identificare i termini e le modalità di impugnazione; l'eventuale successiva emissione di cartella di pagamento o avviso di accertamento può avere effetti diversi sui termini decadenziali.
  • Per il contribuente è consigliabile impugnare tempestivamente le comunicazioni che contengono una pretesa chiaramente individuabile e allegare subito la documentazione giustificativa del prezzo; per l'Amministrazione è utile motivare compiutamente le comunicazioni per renderle resistenti ad eccezioni di inammissibilità.

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