Deliberazione n. 315 del 23/05/2024
Provvedimento del 23 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento nasce da una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite Instagram e Telegram, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti hanno imposto di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservarne l’eventuale versione in chiaro per 12 mesi a fini probatori. Con il provvedimento del 23 maggio 2024 il Garante ratifica integralmente quanto già disposto d’urgenza.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due determinazioni adottate d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito di una segnalazione relativa a un possibile caso di revenge porn. Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy e sull’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Origine del procedimento
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che contenuti a carattere sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La segnalazione riguardava in particolare Instagram e Telegram, e l’Autorità ha verificato la compatibilità del caso con la disciplina speciale prevista per queste ipotesi.
Misure urgenti adottate
A seguito della verifica preliminare, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 14 maggio 2024 le determinazioni nn. 209 e 210, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme. Le misure urgenti hanno previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram;
- la trasmissione del materiale in formato hash, allo scopo di consentire l’intervento tecnico senza circolazione del contenuto in chiaro;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta acquisizione del materiale.
Ratifica finale
Il Garante, nella riunione del 23 maggio 2024, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha quindi confermato integralmente le misure già disposte dal dirigente competente, senza introdurre ulteriori prescrizioni o sanzioni.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito del caso
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante rappresentando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, ossia il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza il suo consenso. La richiesta era rivolta alle piattaforme Instagram e Telegram.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 14 maggio 2024 le determinazioni nn. 209 e 210 in via d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. I provvedimenti hanno ingiunto l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, sulle piattaforme Instagram e Telegram.
Conservazione del materiale e finalità probatorie
Le medesime determinazioni hanno prescritto alle società destinatarie di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme. La conservazione doveva avvenire esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva al Garante.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 23 maggio 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 209/2024 e 210/2024 adottati il 14 maggio 2024. La ratifica riguarda i destinatari Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
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