Cassazione Civile, Sentenza n. 20098/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sul calcolo della NASpI (art. 8 d.lgs. 22/2015): si discuteva se, ai fini della retribuzione imponibile di riferimento (art. 4 d.lgs. 22/2015), debbano essere considerate le somme effettivamente corrisposte (compresa l'integrazione salariale erogata dal datore o dall'INPS), oppure anche la cosiddetta "retribuzione perduta" o "retribuzione nel suo valore pieno" (ossia la retribuzione teorica che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato sospeso e avesse lavorato normalmente). L'INPS ha inoltre dedotto questioni processuali (mutatio libelli/endemendatio) e ha contestato l'inclusione nella base di calcolo sia delle somme erogate dall'istituto sia della retribuzione teorica non percepita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS per carenza del requisito di specificità e determinazione previsto dall'art. 366 c.p.c. (mancata esposizione sommaria e puntuale dei fatti e della concreta quantificazione della retribuzione virtuale richiesta). La Corte ha ritenuto che non vi fosse mutatio libelli impeditiva e che la vicenda rientrasse nell'ambito delle qualificazioni della retribuzione-parametro, ma ha comunque escluso l'ammissibilità del ricorso per insufficiente specificità e per non avere il ricorrente provato il pregiudizio subito. Perciò la decisione della Corte d'appello (che aveva ordinato il ricalcolo e la liquidazione della NASpI includendo la retribuzione non corrisposta per effetto della cassa integrazione) resta confermata. L'INPS è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in € 2.000,00 oltre accessori) e al versamento dell'eventuale contributo unificato previsto.
Norme richiamate
d.lgs. 22/2015
L'art. 4 individua la retribuzione parametrica rilevante per il calcolo della NASpI (quadriennio di riferimento); l'art. 8 disciplina la NASpI anticipata. La controversia verte sull'ambito oggettivo della "retribuzione imponibile" richiamata dall'art. 4 (se includa le retribuzioni teoriche non percepite a causa della sospensione del rapporto e/o le integrazioni erogate dall'INPS).
L. 153/1969
L'art. 12 è richiamato per il criterio di determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi e per l'esclusione di alcune somme poste a carico di gestioni assistenziali obbligatorie (come le indennità di cassa integrazione) dalla base imponibile.
d.lgs. 314/1997
La modifica introdotta dalla L. 314/97 (mediante il d.lgs. 314/97) è richiamata per osservare che ai fini contributivi rilevano i redditi maturati e non soltanto quelli effettivamente percepiti, con conseguenze sull'inclusione o meno di determinate voci nella retribuzione imponibile.
DPR 917/1986 (TUIR)
artt. 49 e 51 (già 46 e 48)
Norme fiscali richiamate per la definizione dei redditi di lavoro dipendente, utili al confronto interpretativo sul concetto di retribuzione rilevante ai fini previdenziali.
Codice di procedura civile
art. 420 c.p.c.; art. 360 co.1 nn. 3 e 4 c.p.c.; art. 366 n. 3 c.p.c.; art. 13 (richiamato per la pronuncia) ed altri
Art. 420 disciplina la mutatio libelli; gli artt. 360 n.3 e n.4 sono i motivi di cassazione invocati; l'art. 366 n.3 impone l'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione (mancanza della quale ha determinato l'inammissibilità del ricorso).
D.P.R. 115/2002
Norma richiamata con riferimento agli obblighi di contribuzione unificata in caso di dichiarata sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In controversie sulla base imponibile per NASpI, distinguere sempre tra retribuzione effettivamente percepita, retribuzione maturata e retribuzione teorica/perduta: la qualificazione giuridica di ciascuna voce è decisiva e dipende dall'applicazione congiunta di norme previdenziali e fiscali (L.153/1969, d.lgs. 22/2015, TUIR).
- Se si contesta l'esclusione o l'inclusione di voci relative a integrazioni salariali (CIG/CIGS), è essenziale produrre documentazione comprovante i periodi, le ore, le somme erogate e gli estratti contributivi; l'argomentazione deve distinguere chiaramente i periodi a orario ridotto da quelli a zero ore.
- In sede di appello e soprattutto in cassazione evitare cambiamenti sostanziali dell'oggetto della domanda (mutatio libelli): è consentita un'emendatio o una diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma non l'introduzione di un tema di indagine completamente nuovo che possa disorientare la controparte.
- Per il ricorso per cassazione è obbligatorio rispettare l'art. 366 c.p.c.: fornire una esposizione sommaria e puntuale dei fatti sostanziali e processuali e, se si domanda un ricalcolo, indicare con precisione la quantificazione richiesta o i criteri di calcolo per permettere alla Corte di valutare la fondatezza delle censure.
- Se si invoca l'esclusione di determinate indennità dalla base imponibile, richiamare e motivare l'applicazione dell'art. 12 L.153/1969 e documentare se le somme siano poste a carico di gestioni assistenziali obbligatorie.
- Quando si è nelle fasi difensive, considerare di formulare alternative di computo (es. calcolo con e senza inclusione delle retribuzioni perse) e di produrre prospetti di ricalcolo per evitare inammissibilità per carenza di determinazione.
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