DECRETO 7 luglio 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto individua le categorie immobiliari per le quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU e impone l’elaborazione e la trasmissione del prospetto tramite il Portale del federalismo fiscale, anche quando non si diversificano le aliquote. L’obbligo decorre dall’anno d’imposta 2024; nel primo anno, se manca una delibera valida e pubblicata nei termini, si applicano le aliquote di base fino all’approvazione di una nuova delibera conforme.
Diversificazione delle aliquote IMU e prospetto comunale
Diversificazione delle aliquote IMU e prospetto comunale
Il decreto disciplina le categorie immobiliari rispetto alle quali i comuni possono differenziare le aliquote IMU e le modalità di formazione e trasmissione del relativo prospetto. L’utilizzo dell’applicazione informatica per predisporre il prospetto è obbligatorio dall’anno d’imposta 2024.
Fattispecie e limiti alla diversificazione
I comuni possono diversificare le aliquote IMU previste dall’articolo 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019 con riferimento alle seguenti fattispecie:
- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati, diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati del gruppo catastale D.
Nell’ambito della propria autonomia regolamentare, il comune può introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di tali categorie esclusivamente in relazione alle condizioni individuate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del decreto. L’estratto fornito non riporta il contenuto dell’allegato. Ogni differenziazione deve rispettare i principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
Elaborazione e trasmissione del prospetto
Il comune deve elaborare il prospetto delle aliquote selezionando le fattispecie di interesse e trasmetterlo al Dipartimento delle finanze tramite l’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. L’applicazione va utilizzata anche quando il comune non intende differenziare le aliquote; la differenziazione rispetto alle aliquote previste dalla legge può avvenire soltanto tramite l’applicazione e per le fattispecie ammesse dal decreto.
La delibera di approvazione delle aliquote priva del prospetto elaborato tramite l’applicazione non è idonea a produrre gli effetti previsti dall’articolo 1, commi da 761 a 771, della legge n. 160 del 2019.
Pubblicazione ed efficacia delle aliquote
Per produrre effetti nell’anno di riferimento, il prospetto deve essere pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune deve inserirlo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre.
In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote dell’anno precedente, salvo la disciplina speciale prevista per il primo anno di applicazione obbligatoria. In caso di discordanza tra il prospetto e il regolamento comunale che disciplina l’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
Correzione del prospetto pubblicato
Se sono indicati erroneamente gli estremi della delibera relativa a un prospetto già pubblicato, è possibile correggerli e ritrasmettere il prospetto attraverso l’apposita procedura dell’applicazione informatica. I dati di un prospetto già pubblicato possono invece essere corretti esclusivamente quando non corrispondono a quelli risultanti dal prospetto effettivamente approvato dall’organo competente. Le modalità operative sono comunicate tramite circolare o comunicazione del Dipartimento delle finanze e sul Portale del federalismo fiscale.
Decorrenza e regime transitorio
L’obbligo di predisporre la delibera tramite il prospetto informatico decorre dall’anno d’imposta 2024. L’applicazione è stata resa disponibile nel corso del 2023 per consentire ai comuni di testarla.
Per il primo anno di applicazione obbligatoria, in deroga alle regole ordinarie, se manca una delibera approvata con le modalità previste e pubblicata entro il termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dall’articolo 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019. Tali aliquote restano applicabili fino all’approvazione di una delibera conforme.
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