DECRETO 18 luglio 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto dispone che dal 1° gennaio 2025 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non siano ulteriormente incrementati per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita. La decisione deriva dalla variazione negativa di un mese rilevata per il biennio di riferimento; resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 12, comma 12-quater, del d.l. n. 78/2010.
Mancato aumento dei requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2025
Mancato adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita
Il decreto attua il meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita e stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, tali requisiti non subiscano un ulteriore aumento.
Variazione della speranza di vita e criterio di calcolo
Per l’adeguamento con decorrenza 1° gennaio 2025, l’ISTAT ha comunicato una variazione della speranza di vita a 65 anni pari a -0,10 anni, calcolata confrontando la media dei valori registrati nel 2021 e nel 2022 con quella dei valori del 2019 e del 2020. Per il 2022 è stato utilizzato il dato provvisorio disponibile. La variazione, convertita in dodicesimi di anno e arrotondata in mesi, corrisponde a una diminuzione di un mese.
Il criterio applicabile agli adeguamenti biennali confronta la media dei valori registrati nei due anni del biennio di riferimento con la media dei valori dei due anni del biennio precedente. Gli adeguamenti non possono superare tre mesi, salvo recupero in successivi adeguamenti; in caso di diminuzione della speranza di vita non si procede all’adeguamento, salvo recupero successivo.
Ambito di applicazione ed efficacia
A decorrere dal 1° gennaio 2025, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici individuati dall’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del decreto-legge n. 78/2010, come convertito e successivamente modificato, non sono ulteriormente incrementati. La disposizione riguarda anche i regimi pensionistici armonizzati e gli altri regimi o gestioni per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli dell’assicurazione generale obbligatoria, nei limiti indicati dalla normativa richiamata. Resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 12-quater.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Decreti del MEF
- Decreto ministeriale MEF · 18 lug 2023DECRETO 18 luglio 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 20 lug 2023DECRETO 20 luglio 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 13 lug 2023DECRETO 13 luglio 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 25 lug 2023DECRETO 25 luglio 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 25 lug 2023DECRETO 25 luglio 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 28 lug 2023DECRETO 28 luglio 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
Cerchi altro? Cerca gratis in Decreti del MEF →