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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 26 giugno 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio - 31 marzo 2023. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2023.

Decreti del MEFCod. G.U. 23A03743Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto pubblica i tassi effettivi globali medi (TEGM) rilevati per le operazioni creditizie del trimestre 1° gennaio-31 marzo 2023. I valori, utilizzati per determinare i tassi usurari, sono applicabili dal 1° luglio al 30 settembre 2023: al TEGM si aggiungono un quarto e ulteriori 4 punti percentuali, con uno scarto massimo di 8 punti. Gli intermediari devono esporre la tabella e applicare i criteri della Banca d’Italia.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il trimestre gennaio-marzo 2023

Rilevazione trimestrale dei tassi medi

Il decreto rende noti, nell’Allegato A, i tassi effettivi globali medi (TEGM), riferiti ad anno e rilevati per le operazioni creditizie effettuate da banche e intermediari finanziari nel trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 2023. I valori sono determinati ai sensi della legge n. 108/1996 e suddivisi per categorie di operazioni; l’allegato con i dati numerici non è incluso nel testo fornito.

Periodo di applicazione e soglie antiusura

Il decreto entra in vigore il 1° luglio 2023. Dal 1° luglio al 30 settembre 2023, i TEGM indicati in tabella sono utilizzati per determinare il limite oltre il quale gli interessi sono usurari. Il limite si calcola aumentando il tasso medio di un quarto e aggiungendo un margine di 4 punti percentuali; la differenza tra limite e tasso medio non può comunque superare 8 punti percentuali.

Obblighi degli intermediari e criteri di calcolo

Banche e intermediari finanziari devono affiggere la tabella dell’Allegato A, in modo facilmente visibile, presso ogni sede o dipendenza aperta al pubblico. Per verificare il rispetto dei limiti antiusura devono attenersi ai criteri di calcolo delle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM.

Interessi di mora

I TEGM pubblicati non comprendono gli interessi di mora previsti contrattualmente in caso di ritardato pagamento. Il decreto riporta, a fini informativi, le maggiorazioni medie dei tassi di mora rispetto ai tassi corrispettivi risultanti dall’ultima rilevazione statistica della Banca d’Italia d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze:

  • 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata superiore a cinque anni;
  • 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing;
  • 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Rilevazione successiva

La Banca d’Italia è incaricata di rilevare i TEGM praticati nel trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 2023, con riferimento alle categorie di operazioni individuate dall’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Testo integrale

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