DECRETO 28 giugno 2023 - Ministero dell'economia e delle finanze
Procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’accesso al Fondo istituito presso il MEF per risarcire i danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del Terzo Reich tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945. Possono accedervi i titolari di sentenza definitiva o di transazione, per azioni giudiziarie avviate entro il 28 giugno 2023. Il pagamento, al netto degli indennizzi già ricevuti dallo Stato, avviene in un’unica soluzione entro 180 giorni dalla domanda completa.
Accesso ed erogazione del Fondo per le vittime di crimini di guerra del Terzo Reich
Fondo per il ristoro delle vittime di crimini di guerra del Terzo Reich
Il decreto disciplina le condizioni e le procedure per ottenere il pagamento dal Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per i danni derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della persona, causati dalle forze del Terzo Reich sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945.
Ambito di applicazione e soggetti ammessi
Possono accedere al Fondo le vittime che abbiano avviato un’azione giudiziaria entro il 28 giugno 2023 e che abbiano ottenuto, in alternativa:
- una sentenza passata in giudicato che accerti e liquidi i danni;
- la definizione del giudizio pendente mediante un atto di transazione conforme alla normativa vigente, previo parere dell’Avvocatura dello Stato.
Il Fondo copre gli importi liquidati nella sentenza o nella transazione e le spese processuali liquidate dalla sentenza.
Domanda e documentazione
La domanda, sottoscritta secondo le modalità previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere presentata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro. Va utilizzato esclusivamente il modello disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento e devono essere attestate, a pena di inammissibilità, le condizioni soggettive e oggettive richieste per l’accesso.
La domanda deve inoltre indicare le somme ricevute o richieste a titolo di benefici o indennizzi e deve essere corredata:
- dalla sentenza con certificazione del passaggio in giudicato; oppure
- dall’atto di transazione.
La Direzione competente può stabilire, con uno o più decreti, i modelli e le ulteriori indicazioni applicative e operative, comprese quelle relative alla documentazione.
Istruttoria, decurtazioni e pagamento
La Direzione competente verifica la sussistenza dei requisiti e svolge l’istruttoria, avvalendosi della collaborazione degli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni o dei soggetti pubblici competenti. Può chiedere chiarimenti o integrazioni documentali. Se mancano i presupposti per l’accoglimento, anche in presenza di cause ostative, estintive o di improcedibilità, rigetta la domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
In caso di accoglimento totale o parziale, comunica l’esito e l’importo riconosciuto, sottraendo gli importi già percepiti dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Gli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato comunicano alla Direzione gli importi già erogati in base a tali disposizioni, inclusi gli assegni vitalizi e gli indennizzi indicati dal decreto.
Il pagamento è effettuato in un’unica soluzione entro 180 giorni dalla ricezione della domanda completa delle informazioni e della documentazione richieste. Il pagamento estingue ogni diritto o ragione di credito connessi alle pretese risarcitorie per i fatti rientranti nell’ambito del Fondo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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