Cassazione Civile, Ordinanza n. 21071/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel 2003 nell'ambito di un programma di riqualificazione urbana (PRUSST), più volte prorogato fino al 2010, con incarico di specialista in problematiche ambientali e previsione di compensi incentivanti per attività tecniche connesse alla progettazione di opere pubbliche. Il lavoratore ha agito per ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato, la reintegrazione o comunque il riconoscimento delle conseguenze dell'abusiva reiterazione dei contratti oltre il limite di 36 mesi, oltre al pagamento di retribuzioni e compensi incentivanti per attività svolte nel periodo 2012-2014; parallelamente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per tali somme, opposto dal Comune. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda economica, ritenendo provata l'attività svolta e dovuti i compensi incentivanti, e ha confermato il risarcimento del danno da reiterazione abusiva del contratto ex art. 32 L. 183/2010. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2126, 2697 e 115 c.p.c., sostenendo che la sentenza si fondasse su mere supposizioni e su prova insufficiente delle prestazioni lavorative; (2) violazione delle preclusioni del rito del lavoro e degli artt. 414, 421, 437 e 115 c.p.c., per l'ammissione e valutazione di documentazione non tempestivamente depositata; (3) violazione dell'art. 18 L. 109/1994 e della disciplina sugli appalti, deducendo incompetenza del soggetto che aveva attestato e quantificato i compensi; (4) violazione degli artt. 2948 e 2935 c.c., per mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale, che secondo il ricorrente sarebbe decorso dalla diffida del 23.12.2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché essi miravano, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e della scelta delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità se la motivazione è congrua e non illogica. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva valorizzato una documentazione avente valore ricognitivo del credito e aveva ricondotto la vicenda alla prestazione di fatto ex art. 2126 c.c., per la quale l'eventuale invalidità del contratto non esclude il compenso per il periodo di esecuzione, non essendo in discussione la liceità dell'oggetto o della causa. Ha infine rigettato il quarto motivo, osservando che la decorrenza della prescrizione era stata correttamente ancorata al momento in cui il credito era esigibile e poteva essere fatto valere, coincidente con la liquidazione dei compensi, oltre a rilevare il difetto di autosufficienza della censura. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2126 c.c.
La nullità o annullamento del contratto di lavoro non impedisce il riconoscimento del trattamento economico per il periodo in cui il rapporto abbia avuto esecuzione; nel caso concreto è stata richiamata anche per qualificare la pretesa ai compensi come prestazione di fatto con diritto al corrispettivo concordato.
art. 2697 c.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere probatorio tra le parti; non è utilizzabile per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si censuri la diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
La scelta della maggiore attendibilità di alcune prove rispetto ad altre rientra nel potere di valutazione del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivata in modo congruo.
art. 414 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione delle regole di allegazione del rito del lavoro, ma la censura è stata disattesa.
art. 421 c.p.c.
Nel rito del lavoro il giudice può disporre d'ufficio gli atti istruttori necessari quando dagli atti emergano significativi dati di indagine e le prove già acquisite siano insufficienti.
art. 437 c.p.c.
Nel grado di appello del rito del lavoro il potere istruttorio officioso può essere esercitato in funzione della ricerca della verità materiale, nei limiti segnati dalla presenza di una pista probatoria qualificata.
art. 18 L. 109/1994
Richiamato dal ricorrente per contestare la competenza del soggetto che aveva attestato e quantificato i compensi; la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla base probatoria valorizzata dalla sentenza impugnata.
art. 32 L. 183/2010
Usato come base per la liquidazione dell'indennità risarcitoria dovuta per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite di legge, quantificata in 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
art. 2948 c.c.
Richiamato per la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi; la Corte ha escluso la decorrenza invocata dal ricorrente e ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito.
art. 2935 c.c.
Il diritto può essere fatto valere quando il credito diviene esigibile; nel caso concreto la prescrizione è stata fatta decorrere dal momento della liquidazione dei compensi e non dalla diffida.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115 del 2002
Richiamato in combinazione con il comma 1 quater ai fini del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non consente di riesaminare la valutazione del materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non quando si contesti la preferenza data ad alcune prove rispetto ad altre.
- Nel rito del lavoro il giudice può disporre d'ufficio gli atti istruttori necessari quando dagli atti emerga una pista probatoria qualificata e le prove già acquisite non siano sufficienti, in funzione del contemperamento tra principio dispositivo e ricerca della verità materiale.
- In presenza di prestazione di fatto e di rapporto eseguito, l'eventuale invalidità del contratto non esclude il diritto al compenso per il periodo di effettiva esecuzione, salvo questioni di illiceità dell'oggetto o della causa.
- L'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi va verificata con riguardo al momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè quando il credito diviene esigibile, non necessariamente dalla mera diffida del creditore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21014/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21015/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21017/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21021/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21048/2026 del 21/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21053/2026 del 21/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →