Cassazione Civile, Sentenza n. 06621/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso le sentenze della Corte d'appello di Milano che avevano confermato (in parte rideterminando la misura) le sanzioni irrogate dalla Consob per presunta comunicazione di informazioni privilegiate al sig. Romano Rivadossi (illecito ex art. 187-bis TUF). Le censure del ricorrente vertevano principalmente su: (i) tardività della contestazione per violazione del termine perentorio di 180 giorni (art. 187-septies TUF), sostenendo che la Consob avrebbe potuto e dovuto compiere atti istruttori anteriormente; (ii) insufficienza e falsità delle presunzioni usate dalla Corte territoriale, contestando l'uso di presunzioni semplici ritenute non "gravi, precise e concordanti"; (iii) violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (richiamato dalla difesa in riferimento a garanzie penalistiche); (iv) vizio nella rideterminazione della sanzione pecuniaria alla luce della decisione di legittimità costituzionale (lex mitior) e mancata motivazione circa l'adeguatezza rispetto alla capacità finanziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: (a) ha ritenuto che il termine per la contestazione di 180 giorni sia rispettato individuando il "momento dell'accertamento" nella data in cui la Consob ha completato l'attività istruttoria utile (nel caso di specie, la ricezione delle informazioni da Unicredit, 4 aprile 2016); (b) ha confermato la possibilità di provare l'abuso di informazioni privilegiate anche tramite presunzioni semplici purché, come fatto dalla Corte d'appello, vengano attentamente selezionate le evidenze rilevanti e valutate complessivamente per verificarne gravità, precisione e concordanza; (c) ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale sulla sussistenza dell'illecito, ritenendo logico e non manifestamente illogico il percorso motivazionale che ha collegato le telefonate, i tempi e le modalità di acquisto delle azioni a conoscenza privilegiata; (d) ha ritenuto corretta la rimodulazione della sanzione da €150.000 a €80.000 in applicazione della lex mitior conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale: il giudice di merito è autorizzato a rideterminare la sanzione entro la nuova cornice edittale seguendo i criteri ordinari di quantificazione senza obbligo di un criterio aritmetico "pari-passu"; (e) ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha disposto gli adempimenti processuali relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 187-bis, TUF
art. 187-bis, comma 1, lett. b, TUF
Norma sostanziale che sanziona l'abuso di informazioni privilegiate; la Corte ha ritenuto che l'illecito possa essere provato anche mediante presunzioni semplici, purché esse rispettino i criteri di gravità, precisione e concordanza e siano valutate analiticamente e poi unitariamente dal giudice di merito
art. 187-septies, TUF
art. 187-septies, comma 1, TUF (termine perentorio di 180 giorni per la contestazione)
Il termine di 180 giorni decorre dal momento dell'accertamento, identificato nel giorno in cui l'autorità ha completato l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione (nel caso concreto, la ricezione delle informazioni da Unicredit)
d.lgs. n. 72/2015, art. 6
art. 6, comma 2 e comma 3, d.lgs. n. 72/2015
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 6, comma 2; in applicazione della lex mitior il giudice di merito può rimodulare retroattivamente la sanzione entro la nuova cornice edittale (20.000 - 3.000.000 €) senza dover applicare un criterio di riproporzionamento aritmetico rispetto alla precedente misura
art. 2729, c.c.
Principio sulle presunzioni: le inferenze probatorie fondate su presunzioni devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte ha richiamato questo paradigma e ha verificato che il giudice di merito ha rispettato i due momenti valutativi (analitico e sintetico) nell'apprezzamento delle presunzioni
art. 11, l. n. 689/1981
Criteri di quantificazione della sanzione amministrativa (gravità della violazione, personalità dell'agente, condizioni economiche): la Corte ha confermato che il giudice di merito ha discrezionalità nella quantificazione entro i limiti edittali e non è obbligato a spiegare ogni parametro con dettaglio matematico, purché la motivazione soddisfi il minimo costituzionale
art. 533 c.p.p.
art. 533 c.p.p. (regola della condanna 'al di là di ogni ragionevole dubbio')
La Corte ha osservato che il criterio penale dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non è sovrapponibile pedissequamente al giudizio amministrativo; la regola rileva in sede di legittimità solo se la sua presunta violazione determina una manifesta illogicità del tessuto motivazionale
art. 360 c.p.c.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norme che definiscono i motivi di cassazione: la Corte ha valutato i motivi nel loro ambito (vizii di diritto, nullità e omesso esame di fatti 'storici') con richiamo alla giurisprudenza su limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione di merito
art. 27, comma 2 Cost.
Richiamato dalla difesa quale espressione della presunzione di non colpevolezza: la Corte ha precisato che le garanzie penali non impongono, nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio, l'adozione del medesimo standard probatorio penale salvo che la violazione abbia natura punitiva tale da richiedere specifiche garanzie, valutate caso per caso
art. 111, comma 6 Cost. e art. 132 c.p.c.
art. 111, comma 6 Cost.; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiami ai requisiti minimi della motivazione delle sentenze: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello soddisfacesse il cosiddetto "minimo costituzionale" e non fosse affetta da nullità
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma processuale che disciplina il contributo unificato: la Corte ha disposto l'applicazione degli effetti relativi al versamento di un ulteriore importo, ove dovuto
Massime di principio
- In procedimenti sanzionatori Consob il termine per la contestazione (180 giorni) decorre dal "momento dell'accertamento", ossia dal completamento dell'attività istruttoria utile e non dalla prima acquisizione della notitia criminis; va valutato caso per caso tenendo conto della complessità istruttoria
- L'abuso di informazioni privilegiate può essere provato anche mediante presunzioni semplici, purché il giudice di merito effettui prima una valutazione analitica degli indizi per scartare quelli privi di rilevanza e poi una valutazione complessiva che accerti la loro concordanza e la loro capacità probatoria (gravità, precisione, concordanza)
- Il criterio penale dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non è direttamente trasferibile al giudizio amministrativo: in sede di legittimità la Cassazione controlla la tenuta logica e la non manifesta illogicità della motivazione, non la nuova valutazione delle prove
- Se la normativa sanzionatoria viene attenuata da una successiva pronuncia (lex mitior), il giudice di merito deve applicare retroattivamente la disciplina più favorevole e può rimodulare la sanzione entro la nuova forbice edittale seguendo criteri di proporzionalità senza obbligo di riproporzionamento aritmetico rispetto alla precedente misura
- La quantificazione della sanzione amministrativa resta esercizio discrezionale del giudice di merito entro i limiti edittali: la motivazione deve contenere gli elementi essenziali che consentano il controllo, ma non richiede una spiegazione aritmetica dettagliata
- In sede di cassazione il sindacato sulle ricostruzioni probatorie è limitato: la Corte verifica vizi logici e di motivazione (omesso esame di fatti decisivi, contraddizione manifesta, falsa applicazione di norme probatorie), non la rivalutazione globale delle prove
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