L.R. Veneto 12/2011
Modifica della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto modifica la l.r. n. 5/1999 sulla voga alla veneta, introducendo l’esenzione dal canone per l’uso di beni del demanio idrico per società remiere, circoli e associazioni veneti che svolgono prevalentemente pratica, insegnamento e diffusione della voga alla veneta. L’esenzione si applica dall’esercizio finanziario di entrata in vigore della legge e comporta una minore entrata di 10.000 euro per il 2011.
Esenzione dal canone demaniale per associazioni di voga alla veneta
Esenzione dal canone per la voga alla veneta
La legge regionale del Veneto n. 12 del 2011 interviene sulla l.r. n. 5/1999 in materia di sostegno, salvaguardia e diffusione della voga alla veneta. L’obiettivo è rafforzare il supporto alle realtà associative che promuovono tale disciplina, introducendo un’agevolazione economica specifica sul canone per l’utilizzo di beni del demanio idrico.
Ambito soggettivo e agevolazione prevista
La disciplina aggiuntiva riguarda:
- società remiere;
- circoli;
- associazioni con sede nel Veneto.
L’agevolazione spetta solo se tali soggetti hanno come oggetto prevalente la pratica, l’insegnamento e la diffusione della voga alla veneta. Per queste attività, e limitatamente ad esse, è prevista l’esenzione dal pagamento del canone dovuto per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico ai sensi della normativa regionale richiamata.
Rapporto con la normativa previgente
La legge non sostituisce l’impianto originario della l.r. n. 5/1999, ma lo integra con una nuova previsione agevolativa. Contestualmente viene modificato anche il titolo della legge del 1999, che perde il riferimento ai “contributi” e diventa semplicemente: “Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga alla veneta”.
Decorrenza e prima applicazione
L’esenzione introdotta si applica a decorrere dall’esercizio finanziario di entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2011. Il testo non prevede ulteriori termini transitori o scadenze, né una durata limitata nel tempo dell’agevolazione.
Effetti finanziari
La legge quantifica le minori entrate derivanti dall’esenzione in 10.000 euro per l’esercizio 2011. La copertura è assicurata mediante riduzione dello stanziamento dell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport”, a valere sugli interventi previsti dalla l.r. n. 12/1993 in materia di sport e tempo libero.
Portata pratica
Si tratta di una modifica settoriale ancora riferita a un regime agevolativo potenzialmente applicabile, ma circoscritto a soggetti e attività ben determinati nel territorio del Veneto. Non emergono elementi di obsolescenza automatica tali da rendere la legge, di per sé, priva di utilità attuale.
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