Regolamento (UE) 2020/353
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione del 3 marzo 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping sulle ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese e istituisce dazi antidumping definitivi differenziati per società, con un’aliquota residua per tutte le altre imprese. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, pregiudizio per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione a favore dell’adozione delle misure. Viene inoltre disposta la riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati e vengono introdotte prescrizioni documentali e doganali per l’applicazione delle aliquote individuali.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva del dazio provvisorio già applicato.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di ruote in acciaio destinate all’uso su strada, con o senza accessori e con o senza pneumatici, progettate per trattori stradali, autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci, autoveicoli per uso speciale e rimorchi o semirimorchi non a propulsione meccanica dei veicoli indicati, originarie della Repubblica popolare cinese e classificate nei codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90, con specifici codici TARIC. Sono esclusi diversi prodotti fuoristrada o specialistici, tra cui ruote per motocoltivatori, quad da strada, parti di ruote a forma di stella fuse in un solo pezzo, ruote per veicoli progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche, ruote per rimorchi di autovetture e caravan con diametro del cerchio non superiore a 16 pollici, e ruote per rimorchi o semirimorchi progettate per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche. Si applica a tutte le importazioni nell’Unione; le aliquote individuali valgono solo per i produttori espressamente indicati e, per fruirne, è richiesta una fattura commerciale valida con attestazioni specifiche. È previsto anche un meccanismo per l’aggiornamento dell’allegato in caso di nuovi produttori cinesi che dimostrino le condizioni richieste dall’articolo 3.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353: dazio antidumping definitivo sulle ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata il 15 febbraio 2019 sulle importazioni di ruote in acciaio dalla Repubblica popolare cinese e applica misure definitive per contrastare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. La Commissione conferma, sulla base del regolamento di base (UE) 2016/1036, l’esistenza di dumping, di un danno significativo, del nesso causale e della conformità della misura all’interesse dell’Unione.
Procedura e svolgimento dell’inchiesta
La Commissione ha aperto il procedimento su denuncia presentata dall’EUWA per conto di produttori dell’Unione rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale. Nel corso dell’istruttoria ha adottato misure provvisorie con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693, ha effettuato divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, ha raccolto osservazioni delle parti interessate e ha svolto audizioni, incluse quelle richieste da importatori e produttori esportatori cinesi.
Il periodo dell’inchiesta per dumping e pregiudizio è stato fissato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, mentre l’analisi delle tendenze per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2015 alla fine del periodo dell’inchiesta. Non sono state registrate le importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.
Definizione del prodotto, codici doganali ed esclusioni
Il prodotto in esame è costituito da ruote in acciaio destinate all’uso su strada, con o senza accessori e con o senza pneumatici, progettate per trattori stradali, autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci, autoveicoli per uso speciale e rimorchi o semirimorchi non a propulsione meccanica dei veicoli indicati. Le importazioni interessate sono quelle originarie della RPC, classificate nei codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90, con i corrispondenti codici TARIC elencati nel dispositivo.
La Commissione ha chiarito varie questioni interpretative sollevate dalle parti, confermando che:
- le ruote per carriole e carrelli manuali non rientrano nel campo di applicazione;
- le ruote di scorta in acciaio per autovetture restano incluse;
- la velocità non è un criterio rilevante per delimitare il prodotto;
- le ruote per rimorchi o semirimorchi agricoli e altri prodotti destinati a usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche sono esclusi indipendentemente dal diametro del cerchio, poiché la definizione originaria escludeva già i prodotti off-road.
Sono esclusi, tra gli altri, ruote per motocoltivatori, ruote per quad da strada, parti di ruote a forma di stella fuse in un solo pezzo, ruote per veicoli progettati per usi non stradali, ruote per rimorchi di autovetture e caravan con diametro del cerchio non superiore a 16 pollici, e ruote per rimorchi o semirimorchi specificamente progettate per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche.
Dumping e trattamento delle informazioni del produttore esportatore
Per uno dei produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ritenendo inattendibili le informazioni fornite perché non conciliabili con conti verificati e dichiarazioni fiscali. Le alternative proposte dalla parte per calcolare il prezzo all’esportazione non sono state ritenute idonee a superare l’inaffidabilità dei dati, anche perché non avrebbero consentito di ricostruire in modo completo e verificabile tutte le operazioni di esportazione nel periodo dell’inchiesta.
La Commissione ha quindi mantenuto l’uso dei dati disponibili e ha confermato che, in assenza di informazioni verificabili, il margine assegnato a tale società doveva coincidere con il margine residuo. La Commissione precisa inoltre che la società potrà chiedere il rimborso dei dazi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base se in futuro dimostrerà la verificabilità dei dati sulle esportazioni.
Valore normale, prezzo all’esportazione e margini di dumping
In assenza di osservazioni sostanziali, la Commissione ha confermato la metodologia di calcolo del valore normale fondata sull’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nonché la determinazione del prezzo all’esportazione. Ha respinto contestazioni di importatori circa la mancata esistenza di dumping o la presunta necessità di distinguere tra ruote per autovetture e ruote per veicoli commerciali, riaffermando che si tratta di varianti del medesimo prodotto.
I margini di dumping sono stati confermati come significativi, sia per le ruote in acciaio per autovetture sia per quelle per veicoli commerciali. Per il produttore esportatore cui è stato applicato l’articolo 18, l’uso dei dati residui ha condotto all’attribuzione del margine residuo.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione ha subito un calo di vendite e di quota di mercato, unitamente a una pressione sui prezzi che ha determinato contrazione dei prezzi e vendite al di sotto dei costi di produzione nel periodo dell’inchiesta. Sono stati confermati anche gli indicatori macroeconomici e microeconomici già valutati in fase provvisoria.
Le osservazioni di alcuni importatori circa la necessità di separare l’analisi delle ruote per autovetture da quelle per veicoli commerciali sono state respinte, poiché il regolamento considera un unico prodotto con diverse tipologie. La Commissione ha ribadito che l’industria dell’Unione vende sia ruote per autovetture sia ruote per veicoli commerciali e che le importazioni oggetto di dumping, indipendentemente dal canale distributivo, possono incidere negativamente sul mercato dell’Unione.
Nesso di causalità e altri fattori, inclusa la Turchia
La Commissione ha confermato che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno esercitato una pressione sui prezzi che ha contribuito in modo sostanziale al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Ha respinto l’argomento secondo cui la quota di mercato cinese sarebbe stata troppo bassa per incidere sul mercato, osservando invece che il danno si è manifestato in un contesto di costi crescenti e di forte compressione dei prezzi di vendita.
Quanto ad altri fattori, in particolare le importazioni dalla Turchia, la Commissione ha ritenuto che i relativi prezzi fossero superiori a quelli cinesi e che le differenze di trend non fossero idonee a spezzare il nesso causale. Ha inoltre chiarito che l’inchiesta era stata avviata nei confronti della RPC sulla base degli elementi di prova disponibili al momento dell’apertura del procedimento.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che le misure siano nell’interesse dell’industria dell’Unione e che le asserite conseguenze negative per importatori, utilizzatori o consumatori non siano state provate. È stata inoltre rilevata la disponibilità di approvvigionamenti alternativi sufficienti a condizioni di mercato eque. Non sono emerse osservazioni rilevanti da parte di rappresentanti degli utilizzatori.
Misure definitive, livelli tariffari e regole operative
La Commissione applica il principio del dazio inferiore e fissa le aliquote definitive nel seguente modo:
- 50,3 % per Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd, Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd, Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd e per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato;
- 66,4 % per tutte le altre società.
Le aliquote individuali si applicano solo alle importazioni fabbricate dalle società menzionate e richiedono la presentazione di una fattura commerciale valida con una dichiarazione standardizzata, datata e firmata, che certifichi l’origine e la fabbricazione del prodotto da parte della società indicata. In mancanza di tale fattura si applica l’aliquota per tutte le altre società.
Il regolamento prevede inoltre che:
- la Commissione possa modificare l’allegato per assegnare l’aliquota del 50,3 % a nuovi produttori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a soggetti sottoposti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un impegno irrevocabile di esportazione;
- le importazioni debbano indicare in dichiarazione il numero di pezzi, oltre al peso;
- gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio siano riscossi definitivamente.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure adottate sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Disposizioni principali
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto in esame comprende ruote in acciaio per uso su strada destinate ai veicoli indicati, originarie della RPC, classificate nei codici NC e TARIC specificati. Sono esclusi espressamente vari prodotti fuoristrada e specialistici, nonché alcune ruote per rimorchi di autovetture e caravan con diametro del cerchio non superiore a 16 pollici.
Dazio antidumping definitivo e aliquote
Sono istituiti dazi antidumping definitivi pari al 50,3 % per Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd, Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd, Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd e per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato; per tutte le altre società l’aliquota è pari al 66,4 %. Le aliquote sono espresse sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Condizioni per l’applicazione delle aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia la fattura. In mancanza della fattura conforme si applica il dazio per tutte le altre società.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693, sono riscossi in via definitiva.
Meccanismo per nuovi esportatori
Un produttore della RPC può ottenere l’estensione dell’aliquota del 50,3 % se dimostra di non aver esportato durante il periodo dell’inchiesta, di non essere collegato a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi considerevoli nell’Unione. In tal caso la Commissione può modificare l’allegato.
Obbligo di indicare il numero di pezzi
Nella dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere indicato il numero di pezzi dei prodotti importati, oltre al peso in chilogrammi o tonnellate, per i codici TARIC interessati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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