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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/349

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/349 della Commissione del 2 marzo 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 per quanto riguarda le condizioni operative in talune zone urbane o interurbane

Normativa europea32020R0349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via correttiva sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916, per allinearne il contenuto all’articolo 8 ter, paragrafo 3, della direttiva 96/53/CE. La modifica riguarda la facoltà degli Stati membri di vietare la circolazione di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi aerodinamici posteriori in specifiche zone urbane o interurbane. L’atto è adottato con urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 chiarendo le condizioni in cui gli Stati membri possono vietare la circolazione di veicoli dotati di dispositivi aerodinamici posteriori in talune zone urbane o interurbane.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda la disciplina della circolazione di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d’uso, con particolare riferimento alle zone urbane o interurbane in cui il limite di velocità non supera i 50 km/h e in cui è probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili. Non introduce un divieto generale, ma consente agli Stati membri di adottare un divieto in funzione delle caratteristiche specifiche di tali aree. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 sulle condizioni operative in talune zone urbane o interurbane

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/349 della Commissione interviene per correggere e chiarire la disciplina relativa all’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916. La Commissione rileva nel preambolo che, dopo l’adozione del regolamento del 2019, le disposizioni sulle condizioni operative in talune zone urbane o interurbane non risultavano coerenti con l’articolo 8 ter, paragrafo 3, della direttiva 96/53/CE.

Finalità e contesto normativo

L’atto si colloca nell’ambito della direttiva 96/53/CE, che disciplina le dimensioni massime autorizzate e i pesi massimi dei veicoli stradali nei traffici nazionale e internazionale. La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 8 ter, paragrafo 4, di tale direttiva e adotta una modifica puntuale del regolamento di esecuzione già vigente per riallinearne il contenuto al quadro di riferimento della direttiva stessa.

Contenuto della modifica normativa

La disposizione sostanziale è contenuta nell’articolo 1 del regolamento, che sostituisce integralmente l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916. La nuova formulazione stabilisce che gli Stati membri possono vietare la circolazione di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d’uso, ma solo tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone urbane o interurbane interessate.

La facoltà di divieto è quindi circoscritta a contesti nei quali:

  • i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h;
  • è probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili.

Il testo non introduce un obbligo generalizzato per gli Stati membri, ma una possibilità regolatoria da esercitare in relazione alle caratteristiche locali delle aree interessate.

Ambito soggettivo e territoriale

Il regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri e si applica direttamente in ciascuno di essi. Sul piano materiale, riguarda la circolazione di veicoli o veicoli combinati muniti di dispositivi aerodinamici posteriori in posizione d’uso. Sul piano territoriale, il riferimento è alle zone urbane o interurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h e con probabile presenza di utenti vulnerabili della strada.

Entrata in vigore e effetti

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata secondo il calendario indicato.

Rapporto con il regolamento modificato

L’effetto dell’atto è limitato alla sostituzione del paragrafo 1 dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916. Non disciplina ulteriori aspetti tecnici o procedurali, né introduce sanzioni specifiche; il suo contenuto è essenzialmente di coordinamento e correzione interpretativa rispetto alla normativa di base e al regolamento attuativo precedente.

Disposizioni principali

Correzione dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916

L’articolo 3, paragrafo 1, viene sostituito per precisare che gli Stati membri possono vietare la circolazione di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d’uso, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone urbane o interurbane in cui i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h e in cui è probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili.

Base giuridica e coerenza con la direttiva 96/53/CE

La Commissione agisce sulla base dell’articolo 8 ter, paragrafo 4, della direttiva 96/53/CE. Il preambolo chiarisce che la modifica è necessaria perché il testo originario del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 non era coerente con l’articolo 8 ter, paragrafo 3, della direttiva.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza stradalecircolazione dei veicoliomologazione e dimensioni dei veicoli

Testo integrale

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