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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18073/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pluralità di ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 07/06/2023: i ricorrenti censurano, a vario titolo, la sussistenza e la motivazione della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), la qualificazione di singoli reati (estorsione, gestione illecita di scommesse, intestazione fittizia ex art. 512-bis c.p., reati in materia di armi e lesioni), l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma (natura armata), l'uso e l'interpretazione delle intercettazioni ambientali, il travisamento della prova, la qualificazione del ruolo degli imputati (intraneità vs mera frequentazione), la corretta applicazione della recidiva e della misura del trattamento sanzionatorio (anche dinanzi a patteggiamenti in appello ex art. 599‑bis c.p.p.), la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché questioni di prescrizione e efficacia sospensiva dei provvedimenti (termine di prescrizione e sospensioni per deposito motivazione).

La decisione

La Corte di Cassazione, con motivazione dettagliata: - ha rigettato la maggior parte dei ricorsi (tra i rigetti espressi figurano, fra gli altri, quelli di: Cafarella Carlo, Ciampi Ugo per le doglianze residue, Lo Duca Anna, Lo Duca Giovanni, Marra Giuseppe, Mazzitello Domenico per parte delle doglianze, Paone Ernesto, Puleo Maria, Schepis Kevin, Surace Giuseppe, Tortorella Giovanni, De Francesco Tyron, De Luca Giovanni (altri), e vari altri); - ha dichiarato inammissibili alcuni ricorsi (fra quelli indicati: Puleo Francesco, Romano Domenico, Scavuzzo Antonio, Soffli Antonino, Sparacio Salvatore e altri); - ha accolto i ricorsi di Mario Alibrandi e Letterio Cuscinà con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al reato indicato al capo 12) (intestazione fittizia) per intervenuta prescrizione; - ha accolto parzialmente i ricorsi di Emanuele Balsamo e di Rossella De Luca limitatamente al trattamento sanzionatorio (annullamento e rinvio alla Corte d'Appello di Messina per nuova determinazione della pena / valutazione del beneficio della sospensione condizionale della pena); - ha ritenuto parzialmente fondati, in quanto e nei limiti indicati, i ricorsi di Ugo Ciampi, Domenico Mazzitello, Domenico Romano, Emanuele Balsamo e Rossella De Luca esclusivamente su questioni relative a recidiva, alle generiche o al trattamento sanzionatorio (con annullamenti e rinvii limitati su questi profili), mentre le restanti doglianze sono state respinte. In sintesi: la maggior parte delle impugnazioni è stata respinta o dichiarata inammissibile; pochi ricorrenti hanno ottenuto accoglimenti parziali o annullamenti limitati (prescrizione per alcuni capi o rinvio per ricalcolo della pena).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte conferma i criteri consolidati: per qualificare un'associazione come di stampo mafioso occorre prova del vincolo associativo con esteriorizzazione della forza intimidatoria; la motivazione deve mostrare elementi concreti (controllo del territorio, attività estorsive, omertà, ruoli gerarchici, facta concludentia).

  • art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. (natura armata dell'associazione)

    L'aggravante può essere provata con elementi che dimostrino la disponibilità di armi da parte del sodalizio anche se le armi non sono trovate materialmente a carico di tutti i singoli; è necessario che la disponibilità sia funzionale all'attività associativa e che il singolo sia consapevole (o colpevolmente ignorante) di tale disponibilità.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    Per la configurazione del reato associativo nello spaccio occorrono elementi che, considerati unitariamente, dimostrino un vincolo continuativo, l'organizzazione stabile (anche elementare), viaggi di approvvigionamento, basi logistiche, ripartizione dei ruoli e serialità nelle cessioni; singoli episodi non bastano se non inseriti in un quadro complessivo.

  • art. 512-bis cod. pen. (intestazione fittizia)

    La sentenza valorizza 'facta concludentia' (investimenti sproporzionati, direzione e gestione di fatto da parte dell'interponente, consenso dell'intestatario apparente) e la prova della finalità elusiva: non basta la mera intestazione formale se il quadro probatorio mostra la reale disponibilità e la consapevolezza dell'intestatario.

  • art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato/patteggiamento in appello)

    La Corte ricorda che, quando è formato un concordato sulla pena in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo su specifici profili (formazione della volontà, consenso del PM o difformità della decisione rispetto all'accordo); divergenze meramente grafico-formali sul dispositivo, se la pena corrisponde all'accordo, non costituiscono interesse utile.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (motivi di impugnazione per cassazione)

    Ribaditi i limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione controlla la motivazione (completezza, logica, risposte ai rilievi) ma non può riformare i fatti né riconsiderare le valutazioni probatorie, salvo travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 304 e art. 154 disp. att. cod. proc. pen. (sospensione termini e deposito motivazioni)

    Gli intervalli di sospensione disposti per il deposito delle motivazioni (anche in presenza di complessità) sospendono la prescrizione per tutti gli imputati nel medesimo processo, incidendo sul calcolo del termine prescrizionale.

  • art. 125 cod. proc. pen. (grafia della sentenza e motivazione)

    La motivazione deve essere esposta in modo comprensibile e completo: omissioni rilevanti (per esempio mancata risposta a richieste pertinenti come la concessione della sospensione condizionale) possono determinare annullamento per carenza motivazionale.

  • art. 63, comma quarto, cod. pen. (concorrenti circostanze aggravanti ad effetto speciale)

    Se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica l'aumento previsto per la più grave; il giudice può poi aumentare ulteriormente la pena, ma deve motivare correttamente la scelta e il calcolo.

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato: non può rivedere la valutazione fattuale dei giudici di merito, salvo casi di manifesta illogicità o travisamento della prova; le deduzioni che richiedono una rivalutazione fattuale sono inammissibili.
  • Per provare l'associazione mafiosa serve un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti (controllo del territorio, ruoli gerarchici, attività estorsive/usura, omertà, facta concludentia); la mera frequentazione o la fama criminale di un capo non escludono l'esistenza del sodalizio se emergono elementi organizzativi.
  • L'aggravante 'natura armata' può essere dimostrata anche indirettamente (reati commessi con armi, intercettazioni che ne fanno riferimento, rapporti tra soggetti che materialmente detengono le armi) purché risulti la funzionalità delle armi all'attività del sodalizio e la consapevolezza del singolo.
  • La configurazione dell'associazione per il narcotraffico (art. 74 T.U.) richiede valutazione d'insieme: serialità, viaggi di approvvigionamento, basi logistiche, ruoli e spartizione dei proventi. Singoli episodi isolati non bastano.
  • In tema di intestazione fittizia (art. 512-bis), la prova si trae da indici economico-organizzativi: finanziamenti sproporzionati, direzione di fatto dell'attività, rapporti con fornitori, gestione operativa e dichiarazioni intercettate che mostrano la volontà elusiva.
  • La recidiva deve essere motivata concretamente: il giudice deve spiegare perché i precedenti e la condotta attuale dimostrino un'accentuata pericolosità sociale, valutando natura, distanza temporale e omogeneità dei fatti.
  • La prescrizione può essere sospesa per tutti i partecipanti al processo quando sono disposte misure di sospensione (es. per deposito della motivazione), quindi la semplice computazione cronologica va verificata rispetto a tali sospensioni.
  • Nel patteggiamento in appello (599-bis) la Corte assicura la corrispondenza fra accordo e dispositivo; omissioni formali che non ledono il contenuto dell'accordo non costituiscono di per sé vizio utile in cassazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione che evidenzi l'assenza di elementi positivi: il richiedente deve indicare elementi concreti per ottenere il beneficio; la mera invocazione di scarsa capacità a delinquere o incensuratezza è spesso insufficiente.

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