Ordinanza ingiunzione o revoca n. 483 del 11/09/2025
Provvedimento dell'11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Buccino ha pubblicato sulla propria pagina Facebook numerose immagini di minori e, in un caso, di soggetti con disabilità mentale, diffondendo dati personali e categorie particolari di dati senza una base giuridica idonea. Ha inoltre rilevato l’omessa pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, nonostante l’obbligo di pubblicazione previsto dal GDPR. Il provvedimento ordina la cessazione dell’ulteriore diffusione, l’aggiornamento del sito con i contatti del RPD, il riscontro entro 30 giorni e applica una sanzione complessiva di 6.000 euro, oltre alla pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione.
Comune di Buccino: diffusione illecita su Facebook di immagini di minori e persone con disabilità mentale e omessa pubblicazione dei dati di contatto del RPD
Comune di Buccino: diffusione illecita di immagini di minori e omessa pubblicazione dei contatti del RPD
Il provvedimento riguarda il Comune di Buccino ed è originato da una segnalazione relativa alla pubblicazione, sulla pagina Facebook istituzionale, di immagini di minori e di soggetti con disabilità mentale. Nel corso dell’istruttoria il Garante ha inoltre rilevato che il sito istituzionale del Comune non riportava i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, pur essendo ciò obbligatorio.
Origine del procedimento e attività istruttoria
L’Autorità è intervenuta a seguito di una segnalazione ex art. 144 del Codice privacy, dalla quale emergeva la presenza sulla pagina Facebook del Comune di molteplici post contenenti foto di minori e di persone ricoverate presso una struttura del Comune. L’Ufficio ha avviato il procedimento contestando inizialmente la mancanza di base giuridica per la diffusione e la violazione dei principi di base del trattamento.
Successivamente, a fronte di una nuova segnalazione, l’Autorità ha accertato ulteriori pubblicazioni di volti di bambini, anche in video, nonché la permanenza online di alcuni dei post già contestati. È stato inoltre verificato che sul sito istituzionale non risultavano pubblicati i dati di contatto del RPD, benché l’informativa privacy facesse riferimento alla sua designazione.
Trattamenti esaminati
Il Garante ha esaminato due distinti profili:
- la diffusione, tramite pagina Facebook del Comune, di immagini riconducibili a minori e, in un caso, a soggetti con disabilità mentale;
- l’omessa pubblicazione sul sito istituzionale dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, e la mancata indicazione degli stessi nell’informativa privacy.
Per quanto riguarda le immagini, l’Autorità ha ritenuto che si trattasse di trattamento di dati personali e, in alcuni casi, di categorie particolari di dati, suscettibili di rivelare informazioni sulla salute.
Violazioni contestate e quadro normativo
Per la diffusione delle immagini il Comune è stato ritenuto in violazione di:
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, per violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
- art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, lett. b), GDPR, per mancanza di base giuridica adeguata;
- art. 9 GDPR, per il trattamento di categorie particolari di dati;
- artt. 2-ter, commi 1 e 3, 2-sexies e 2-septies, comma 8, del Codice privacy.
Per la mancata pubblicazione dei contatti del RPD sono stati richiamati:
- art. 37, par. 7, GDPR, sull’obbligo di pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto;
- art. 13, par. 1, lett. b), GDPR, che impone di indicare tali dati nell’informativa agli interessati.
Valutazioni del Garante sulla diffusione delle immagini
L’Autorità ha ritenuto non fondata la difesa del Comune secondo cui le foto sarebbero state relative a eventi pubblici e comunque inidonee a ledere dati sensibili. Il Garante ha sottolineato che la diffusione su social network ha un’alta capacità espansiva e che, in contesti territoriali ristretti, anche immagini parzialmente oscurate o pixelate possono consentire l’identificazione degli interessati per elementi di contesto.
È stato inoltre evidenziato che, per i soggetti pubblici, la diffusione di dati personali è ammessa solo se prevista da una norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali. Il Comune non ha indicato una base giuridica idonea, e il Garante ha escluso che il consenso degli interessati potesse assumere rilievo come fondamento del trattamento in questo contesto.
Valutazioni sull’omessa pubblicazione dei dati del RPD
Quanto al RPD, il Garante ha ricordato che l’art. 37, par. 7, GDPR impone al titolare di pubblicare i dati di contatto del responsabile e di comunicarli all’Autorità di controllo. Nel settore pubblico, tale pubblicazione deve avvenire in una sezione facilmente accessibile del sito istituzionale e anche nell’area dedicata all’organigramma e ai contatti.
Nel caso concreto, l’Autorità ha accertato che i dati di contatto non erano reperibili sul sito del Comune e che l’informativa privacy riportava solo un generico riferimento alla designazione del RPD, senza indicarne i recapiti. La violazione è stata quindi ritenuta perdurante e non sanata.
Misure correttive ordinate
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, il Garante ha ingiunto al Comune di:
- cessare l’ulteriore diffusione dei dati personali contenuti nei post indicati e in quelli analoghi, anche successivi;
- pubblicare i dati di contatto del RPD sul sito istituzionale;
- indicare gli stessi dati anche nell’informativa privacy presente sul sito.
Il Comune deve inoltre comunicare all’Autorità, entro trenta giorni dalla notifica, le iniziative adottate e le eventuali ulteriori misure per assicurare la conformità del trattamento.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Il Garante ha ritenuto applicabile l’art. 83, par. 5, GDPR per entrambe le condotte. Considerata l’unitarietà della prima condotta, la sanzione è stata quantificata in 4.000 euro per la diffusione illecita delle immagini; per la seconda condotta, relativa al RPD, in 2.000 euro.
Nella quantificazione sono stati considerati, tra gli altri elementi:
- la natura pubblica e social del trattamento;
- la durata prolungata della diffusione;
- la presenza di soggetti vulnerabili, in particolare minori;
- la delicatezza di alcuni dati, potenzialmente idonei a rivelare lo stato di salute;
- la mancata rimozione di tutti i post contestati;
- le ridotte dimensioni demografiche del Comune;
- l’assenza di precedenti pertinenti per la seconda violazione.
La sanzione complessiva è stata quindi determinata in 6.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Ulteriori disposizioni
Il Garante ha disposto:
- la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet dell’Autorità, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.
È stato infine indicato il termine per l’eventuale ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nei termini previsti dagli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine dell’istruttoria e oggetto della contestazione
Il procedimento nasce da una segnalazione ex art. 144 Codice privacy relativa alla pubblicazione, su una pagina Facebook riferibile al Comune, di numerose foto di minori e di soggetti ricoverati per disabilità mentale. Nel corso dell’istruttoria sono emerse ulteriori pubblicazioni di immagini di minori, anche in post successivi, e la permanenza online di alcuni contenuti già contestati.
Diffusione illecita di immagini di minori e di dati relativi alla salute
Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione delle immagini integrasse una diffusione di dati personali, comprese categorie particolari di dati, in assenza di un’idonea base giuridica. Sono stati richiamati gli artt. 5, 6 e 9 GDPR, nonché gli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies del Codice privacy. È stato escluso che il consenso potesse fungere da base valida per il trattamento, trattandosi di trattamento svolto da un soggetto pubblico per finalità istituzionali. La pixelatura o l’oscuramento parziale non sono stati ritenuti sufficienti a escludere l’identificabilità degli interessati, specie in un contesto territoriale limitato.
Violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione
L’Autorità ha qualificato la condotta come violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione, perché la diffusione su un social network pubblico ha esposto in modo potenzialmente ampio immagini riferibili a soggetti vulnerabili, in particolare minori, e in un caso a dati idonei a rivelare lo stato di salute. È stato richiamato anche il considerando 75 GDPR sul rischio per i diritti e le libertà delle persone vulnerabili.
Omessa pubblicazione dei dati di contatto del RPD
Il Garante ha accertato che il Comune, pur avendo designato un RPD e comunicato i relativi contatti all’Autorità, non aveva pubblicato tali dati sul sito istituzionale né li aveva indicati nell’informativa privacy. Sono stati richiamati gli artt. 13, par. 1, lett. b), e 37, par. 7, GDPR, oltre alle Linee guida del WP29 e al Documento di indirizzo del Garante del 29 aprile 2021 per il settore pubblico.
Esito finale, sanzioni e misure correttive
Il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento e ha ordinato al Comune di cessare l’ulteriore diffusione dei dati nei post indicati e in quelli analoghi, nonché di pubblicare i contatti del RPD sul sito e nell’informativa. È stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 6.000 euro: 4.000 euro per la diffusione illecita delle immagini e 2.000 euro per l’omessa pubblicazione dei dati del RPD. Disposta anche la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante.
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