Cassazione Civile, Sentenza n. 8581/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza per varie ragioni principali: 1) illegittimità della scissione d'ufficio fra an e quantum della domanda risarcitoria operata dal giudice e conseguente rimessione per istruttoria sulla quantificazione (contestando che si potesse pronunciare una condanna generica anziché rigettare la domanda o decidere anche sul quantum); 2) censura sull'utilizzo di una consulenza tecnica d'ufficio contabile e sulle modalità istruttorie; 3) dedotta errata qualificazione di fatti come notori e uso improprio di prassi di settore; 4) contestazione della qualificazione della condotta di WWS come concorrenza sleale (art. 2598 n.3 c.c.) per assenza di rapporto di concorrenza e per la presunta centralità intuitu personae di Balich; 5) omesso esame di fatti decisivi (numero e qualità dei dipendenti stornati, contenuto del contratto di pre-produzione, ruolo di taluni collaboratori), con richieste di sindacare la valutazione probatoria dei giudici di merito. I ricorrenti invocavano violazioni di legge (art.115, art.2598, artt. 360, 278, 279, 115 c.p.c. ecc.) e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Ha enunciato e applicato principi di diritto secondo i quali: - è configurabile l'interesse del convenuto ad impugnare la pronuncia che abbia separato an e quantum, in quanto la decisione di inesistenza del diritto amplia la sfera giuridica e la condanna generica può costituire titolo per iscrizione ipotecaria; - il giudice del merito può, anche d'ufficio e nei limiti dell'art.279 cod.proc.civ., scindere la decisione fra an e quantum nell'ambito dello stesso processo e pronunciare una condanna generica riservandosi la liquidazione, purché rispettate le preclusioni/decadenze e sia stata data una prova, anche sommaria/probabilistica, della potenziale lesività; - diversamente, la rimessione della liquidazione ad altro processo determina la definitiva separazione e richiede l'istanza dell'attore e il consenso del convenuto; - le censure concernenti fatti di merito (valutazione della prassi di settore, numero e qualità dei dipendenti stornati, ruolo di Balich, contenuto contrattuale) sono in massima parte riconducibili a riequilibrio probatorio non sindacabile in Cassazione o inammissibili per mancato rispetto dei requisiti di cui agli artt. 360 e 348-ter c.p.c.; - la Corte di merito ha adeguatamente accertato la potenziale lesività delle condotte e la sussistenza di atti di concorrenza sleale (anche per storno di personale e sfruttamento indebito di know‑how) ai sensi dell'art.2598 n.3 c.c. Per questi motivi il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 279 cod. proc. civ.
Consente al giudice di decidere solo alcune questioni senza definire il giudizio; la Corte lo interpreta come base che legittima la scissione d'ufficio fra an e quantum nell'ambito dello stesso processo, con possibilità di ordinare ulteriore istruzione e pronunciare condanna generica rispettando preclusioni e decadenze
art. 278 cod. proc. civ.
Norma richiamata per le ipotesi di condanna generica: la Corte distingue fra scissione disposta su istanza di parte che rimette la liquidazione a separato giudizio (che richiede condizioni diverse) e la scissione interna al processo consentita dall'art.279
art. 115 cod. proc. civ.
Riferito alla nozione di fatto notorio; la Corte precisa che la Corte d'appello non ha invocato un fatto notorio ex art.115 ma ha valutato la prassi di settore come fatto di prova già accertato in primo grado
art. 2598 cod. civ. (n.3)
Norma sulla concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza professionale; la Corte l'ha applicata ritenendo integrati gli elementi di illecito per storno di personale, sfruttamento di know‑how e condotte idonee a danneggiare l'altrui azienda
art. 360 cod. proc. civ. (n.3 e n.5)
Regole sui motivi di cassazione: n.3 (violazione di legge) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha escluso la fondatezza o l'ammissibilità di molte censure perché attengono a valutazioni di merito o non indicano fatti storici decisivi nei termini richiesti
art. 348-ter cod. proc. civ.
Norma che limita l'impugnabilità in Cassazione di questioni già decise allo stesso modo in grado di appello; la Corte l'ha ritenuta applicabile per rendere inammissibili alcune censure che replicavano valutazioni già confermate
art. 100 cod. proc. civ.
Richiamato nel discorso sull'interesse ad impugnare: la Corte afferma che l'interesse del convenuto ad impugnare la scissione sussiste, anche per la rilevanza patrimoniale di una pronuncia sull'inesistenza del diritto
art. 2818 cod. civ.
Norma sull'iscrizione dell'ipoteca giudiziale: la Corte segnala che la sentenza di condanna generica può costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e ciò integra l'interesse ad impugnare
art. 1226 cod. civ.
Citato in relazione alle modalità di liquidazione del danno quando il giudice decide sul quantum ricorrendo a criteri di diritto comune; la Corte ne segnala la possibile applicazione insieme all'art.279 n.4 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudice può scindere d'ufficio la pronuncia fra l'an debeatur e il quantum della domanda risarcitoria solo se la scissione avviene nell'ambito dello stesso processo (art.279 c.p.c.); in tal caso è lecita anche una condanna generica con riserva sulla liquidazione, purché rispettate preclusioni e decadenze
- Se invece la quantificazione viene rinviata ad altro giudizio (processo distinto), la scissione richiede l'istanza dell'attore o il consenso del convenuto: in tal caso non è ammessa la scissione d'ufficio a discapito delle preclusioni
- Per pronunciare una condanna generica è necessario che il giudice abbia accertato, anche sommariamente e con valutazione probabilistica, la portata potenziale lesiva della condotta: non basta l'accertamento formale dell'illegittimità
- In tema di concorrenza sleale per storno di dipendenti e sfruttamento di know‑how, la mera assunzione di personale non è di per sé illecita; è necessario valutare modalità del passaggio, quantità e qualità del personale, posizione aziendale, difficoltà di sostituzione e metodi adottati per il reclutamento (elementi oggettivi che possono far presumere l'animus nocendi)
- In Cassazione sono inammissibili le censure volte solo a rinnovare la valutazione del merito o a riequilibrare le prove; il motivo per omesso esame di fatto decisivo (art.360 n.5) richiede indicazione puntuale del fatto storico, della sua documentalità/processuale e della sua decisività
- L'interesse ad impugnare esiste anche per il convenuto soccombente quando la decisione sull'an amplia la sua sfera giuridica e patrimoniale o quando una condanna generica può costituire titolo esecutivo o per iscrizione ipotecaria
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