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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8581/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza per varie ragioni principali: 1) illegittimità della scissione d'ufficio fra an e quantum della domanda risarcitoria operata dal giudice e conseguente rimessione per istruttoria sulla quantificazione (contestando che si potesse pronunciare una condanna generica anziché rigettare la domanda o decidere anche sul quantum); 2) censura sull'utilizzo di una consulenza tecnica d'ufficio contabile e sulle modalità istruttorie; 3) dedotta errata qualificazione di fatti come notori e uso improprio di prassi di settore; 4) contestazione della qualificazione della condotta di WWS come concorrenza sleale (art. 2598 n.3 c.c.) per assenza di rapporto di concorrenza e per la presunta centralità intuitu personae di Balich; 5) omesso esame di fatti decisivi (numero e qualità dei dipendenti stornati, contenuto del contratto di pre-produzione, ruolo di taluni collaboratori), con richieste di sindacare la valutazione probatoria dei giudici di merito. I ricorrenti invocavano violazioni di legge (art.115, art.2598, artt. 360, 278, 279, 115 c.p.c. ecc.) e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Ha enunciato e applicato principi di diritto secondo i quali: - è configurabile l'interesse del convenuto ad impugnare la pronuncia che abbia separato an e quantum, in quanto la decisione di inesistenza del diritto amplia la sfera giuridica e la condanna generica può costituire titolo per iscrizione ipotecaria; - il giudice del merito può, anche d'ufficio e nei limiti dell'art.279 cod.proc.civ., scindere la decisione fra an e quantum nell'ambito dello stesso processo e pronunciare una condanna generica riservandosi la liquidazione, purché rispettate le preclusioni/decadenze e sia stata data una prova, anche sommaria/probabilistica, della potenziale lesività; - diversamente, la rimessione della liquidazione ad altro processo determina la definitiva separazione e richiede l'istanza dell'attore e il consenso del convenuto; - le censure concernenti fatti di merito (valutazione della prassi di settore, numero e qualità dei dipendenti stornati, ruolo di Balich, contenuto contrattuale) sono in massima parte riconducibili a riequilibrio probatorio non sindacabile in Cassazione o inammissibili per mancato rispetto dei requisiti di cui agli artt. 360 e 348-ter c.p.c.; - la Corte di merito ha adeguatamente accertato la potenziale lesività delle condotte e la sussistenza di atti di concorrenza sleale (anche per storno di personale e sfruttamento indebito di know‑how) ai sensi dell'art.2598 n.3 c.c. Per questi motivi il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 279 cod. proc. civ.

    Consente al giudice di decidere solo alcune questioni senza definire il giudizio; la Corte lo interpreta come base che legittima la scissione d'ufficio fra an e quantum nell'ambito dello stesso processo, con possibilità di ordinare ulteriore istruzione e pronunciare condanna generica rispettando preclusioni e decadenze

  • art. 278 cod. proc. civ.

    Norma richiamata per le ipotesi di condanna generica: la Corte distingue fra scissione disposta su istanza di parte che rimette la liquidazione a separato giudizio (che richiede condizioni diverse) e la scissione interna al processo consentita dall'art.279

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Riferito alla nozione di fatto notorio; la Corte precisa che la Corte d'appello non ha invocato un fatto notorio ex art.115 ma ha valutato la prassi di settore come fatto di prova già accertato in primo grado

  • art. 2598 cod. civ. (n.3)

    Norma sulla concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza professionale; la Corte l'ha applicata ritenendo integrati gli elementi di illecito per storno di personale, sfruttamento di know‑how e condotte idonee a danneggiare l'altrui azienda

  • art. 360 cod. proc. civ. (n.3 e n.5)

    Regole sui motivi di cassazione: n.3 (violazione di legge) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha escluso la fondatezza o l'ammissibilità di molte censure perché attengono a valutazioni di merito o non indicano fatti storici decisivi nei termini richiesti

  • art. 348-ter cod. proc. civ.

    Norma che limita l'impugnabilità in Cassazione di questioni già decise allo stesso modo in grado di appello; la Corte l'ha ritenuta applicabile per rendere inammissibili alcune censure che replicavano valutazioni già confermate

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Richiamato nel discorso sull'interesse ad impugnare: la Corte afferma che l'interesse del convenuto ad impugnare la scissione sussiste, anche per la rilevanza patrimoniale di una pronuncia sull'inesistenza del diritto

  • art. 2818 cod. civ.

    Norma sull'iscrizione dell'ipoteca giudiziale: la Corte segnala che la sentenza di condanna generica può costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e ciò integra l'interesse ad impugnare

  • art. 1226 cod. civ.

    Citato in relazione alle modalità di liquidazione del danno quando il giudice decide sul quantum ricorrendo a criteri di diritto comune; la Corte ne segnala la possibile applicazione insieme all'art.279 n.4 c.p.c.

Massime di principio

  • Il giudice può scindere d'ufficio la pronuncia fra l'an debeatur e il quantum della domanda risarcitoria solo se la scissione avviene nell'ambito dello stesso processo (art.279 c.p.c.); in tal caso è lecita anche una condanna generica con riserva sulla liquidazione, purché rispettate preclusioni e decadenze
  • Se invece la quantificazione viene rinviata ad altro giudizio (processo distinto), la scissione richiede l'istanza dell'attore o il consenso del convenuto: in tal caso non è ammessa la scissione d'ufficio a discapito delle preclusioni
  • Per pronunciare una condanna generica è necessario che il giudice abbia accertato, anche sommariamente e con valutazione probabilistica, la portata potenziale lesiva della condotta: non basta l'accertamento formale dell'illegittimità
  • In tema di concorrenza sleale per storno di dipendenti e sfruttamento di know‑how, la mera assunzione di personale non è di per sé illecita; è necessario valutare modalità del passaggio, quantità e qualità del personale, posizione aziendale, difficoltà di sostituzione e metodi adottati per il reclutamento (elementi oggettivi che possono far presumere l'animus nocendi)
  • In Cassazione sono inammissibili le censure volte solo a rinnovare la valutazione del merito o a riequilibrare le prove; il motivo per omesso esame di fatto decisivo (art.360 n.5) richiede indicazione puntuale del fatto storico, della sua documentalità/processuale e della sua decisività
  • L'interesse ad impugnare esiste anche per il convenuto soccombente quando la decisione sull'an amplia la sua sfera giuridica e patrimoniale o quando una condanna generica può costituire titolo esecutivo o per iscrizione ipotecaria

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