Circolare INAIL n. 05 del 10 febbraio 1992
Convenzione INAIL-CONFINVALIDI per l'esazione della quota associativa, decorrenza 1° gennaio 1991.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la convenzione tra INAIL e CONFINVALIDI per l’esazione della quota associativa mediante ritenute sui ratei delle prestazioni economiche continuative. Indica chi può rilasciare la delega, come deve essere acquisita e trasmessa alle sedi INAIL, e quali modalità operative devono seguire le Unità INAIL per la digitazione delle deleghe, delle revoche e dei casi di deleghe multiple. Precisa inoltre la decorrenza formale della convenzione dal 1° gennaio 1991 e l’avvio concreto delle trattenute da febbraio 1992, con regole specifiche per le deleghe pervenute dal novembre 1991 e per quelle rilasciate dopo il 31 gennaio 1992.
Convenzione INAIL-CONFINVALIDI per la riscossione della quota associativa tramite ritenuta sulle prestazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1991
Convenzione INAIL-CONFINVALIDI per la quota associativa
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INAIL e CONFINVALIDI per la riscossione della quota associativa mediante ritenuta sui ratei di prestazioni economiche continuative. Vengono disciplinate le categorie di prestazioni interessate, le modalità di acquisizione e trasmissione delle deleghe, le procedure informatiche interne per la registrazione, nonché la decorrenza della ritenuta e le regole in caso di revoca o deleghe multiple.
Inquadramento della convenzione
Il Comitato esecutivo, nella seduta del 10 gennaio 1991, ha approvato la convenzione INAIL-CONFINVALIDI, sottoscritta il 25 gennaio 1991 ai sensi dell’articolo 1/undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. La convenzione stabilisce la disciplina per la riscossione dei contributi annuali associativi tramite trattenuta sui ratei delle prestazioni economiche a carattere continuativo erogate dall’INAIL, sulla base di deleghe rilasciate dagli iscritti.
Soggetti che possono rilasciare la delega
La delega viene acquisita dalla CONFINVALIDI in duplice esemplare, secondo il fac-simile allegato alla convenzione, da parte di:
- titolari di rendita per inabilità permanente liquidati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- titolari di rendita a superstiti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- vedove e orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile previsto dall’articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 e successive modificazioni;
- infortunati indennizzati in capitale, titolari di assegno continuativo mensile ai sensi degli articoli 124 e 235 del D.P.R. n. 1124/1965.
La CONFINVALIDI deve trasmettere copia della delega alle Sedi INAIL competenti per territorio entro il giorno 15 di ciascun mese.
Adempimenti delle Unità INAIL e modalità di digitazione
Le Unità INAIL devono segnalare tempestivamente alla Direzione generale, Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e delle elaborazioni centrali, le deleghe pervenute, seguendo una procedura indicata come valida anche nei confronti di ANMIL e AEMIL.
Per la registrazione sono previste le seguenti istruzioni operative:
- delega su rendita diretta: compilazione del campo "COD/DEC.ANMIL" della mappa "Basi di calcolo e sospensioni" con il codice "A" e con la decorrenza indicata in mese e anno;
- delega su rendita a superstiti: compilazione del campo "COD/DEC.ANMIL" della mappa "Basi di calcolo nucleo" con il codice "A" e con la decorrenza indicata in mese e anno;
- revoca della delega: resta valido il codice "R" con decorrenza in mese e anno;
- deleghe multiple: se per un titolare di prestazione INAIL risulta già memorizzata una delega a favore di altra associazione, occorre inserire il nuovo codice e la nuova decorrenza in sostituzione della precedente, poiché è valida esclusivamente l’ultima delega pervenuta in ordine cronologico.
Rinnovo tacito, revoca e restituzione dei contributi
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che la CONFINVALIDI comunichi la revoca espressa almeno due mesi prima della scadenza. La revoca deve essere trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Sede INAIL che gestisce la prestazione.
Per i contributi associativi riscossi dall’INAIL ma non dovuti dall’iscritto o dai suoi aventi causa, anche in relazione alle revoche di delega, la restituzione deve essere effettuata direttamente dalla CONFINVALIDI, a proprio carico.
Decorrenza della ritenuta e applicazione pratica
La convenzione decorre formalmente dal 1° gennaio 1991 ai sensi dell’articolo 6. Tuttavia, per esigenze tecniche connesse alla procedura meccanizzata di pagamento delle rendite, le operazioni di contabilizzazione sono state attivate solo dal mese di febbraio 1992.
In base agli accordi con la CONFINVALIDI, la ritenuta sui ratei della rendita o dell’assegno continuativo mensile viene quindi effettuata con decorrenza febbraio 1992 per tutte le deleghe, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, purché pervenute alle Sedi INAIL a partire dal novembre 1991.
Per le deleghe sottoscritte dopo il 31 gennaio 1992, trova invece applicazione la regola prevista dal secondo comma dell’articolo 1 della convenzione, secondo cui la ritenuta decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la delega è stata rilasciata.
Punti principali
Convenzione e finalità
Il Comitato esecutivo ha approvato la convenzione INAIL-CONFINVALIDI, sottoscritta il 25 gennaio 1991 ai sensi dell’articolo 1/undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. La convenzione regola la riscossione dei contributi annuali associativi tramite ritenuta sui ratei delle prestazioni economiche a carattere continuativo erogate dall’INAIL, sulla base delle deleghe degli iscritti.
Soggetti interessati e acquisizione della delega
La CONFINVALIDI deve acquisire la delega in duplice esemplare secondo il fac-simile allegato alla convenzione. La delega può essere rilasciata dai titolari di rendita per inabilità permanente, dai titolari di rendita a superstiti, dalle vedove e dagli orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile previsto dalla legge n. 248/1976, nonché dagli infortunati indennizzati in capitale titolari di assegno continuativo mensile ai sensi degli articoli 124 e 235 del D.P.R. n. 1124/1965. La CONFINVALIDI trasmette copia della delega alle Sedi INAIL competenti entro il giorno 15 di ogni mese.
Modalità operative per la registrazione delle deleghe
Le Unità INAIL devono segnalare tempestivamente alla Direzione generale le deleghe pervenute, seguendo una procedura valida anche per ANMIL e AEMIL. Per le deleghe su rendita diretta va compilato il campo "COD/DEC.ANMIL" della mappa "Basi di calcolo e sospensioni" con il codice "A" e la decorrenza espressa in mese e anno. Per le deleghe su rendita a superstiti va compilato il campo "COD/DEC.ANMIL" della mappa "Basi di calcolo nucleo" con il codice "A" e la relativa decorrenza. In caso di revoca resta valido il codice "R" con decorrenza in mese e anno. Se per lo stesso beneficiario perviene una nuova delega già presente a favore di altra associazione, deve essere inserito il nuovo codice e la nuova decorrenza, poiché è valida solo l’ultima delega cronologicamente pervenuta.
Rinnovo, revoca e restituzione dei contributi
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca espressa comunicata dalla CONFINVALIDI almeno due mesi prima della scadenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Sede INAIL che gestisce la prestazione. Per contributi associativi riscossi dall’INAIL e non dovuti dall’iscritto o dai suoi aventi causa, anche in caso di revoca della delega, la restituzione è effettuata direttamente dalla CONFINVALIDI a proprio carico.
Decorrenza della ritenuta
La convenzione decorre formalmente dal 1° gennaio 1991, ma le operazioni di contabilizzazione sono state attivate soltanto dal mese di febbraio 1992 per esigenze tecniche legate alla procedura meccanizzata di pagamento delle rendite. Di conseguenza, la ritenuta sui ratei della rendita o dell’assegno continuativo mensile decorre da febbraio 1992 per tutte le deleghe, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, pervenute alle Sedi INAIL dal novembre 1991 in poi. Per le deleghe sottoscritte dopo il 31 gennaio 1992 si applica invece la regola convenzionale per cui la ritenuta decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di rilascio della delega.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 10 feb 1992Circolare INAIL n. 04 del 10 febbraio 1992
- Circolare · 20 feb 1992Circolare INAIL n. 10 del 20 febbraio 1992
- Circolare · 20 mar 1992Circolare INAIL n. 13 del 20 marzo 1992
- Circolare · 24 mar 1992Circolare INAIL n. 15 del 24 marzo 1992
- Circolare · 24 mar 1992Circolare INAIL n. 14 del 24 marzo 1992
- Circolare · 23 dic 1991Circolare INAIL n. 62 del 23 dicembre 1991
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →