Circolare INAIL n. 04 del 10 febbraio 1992
Convenzione INAIL-AEMIL per l'esazione della quota associativa, decorrenza 1° gennaio 1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione tra INAIL e AEMIL per l’esazione dei contributi associativi mediante trattenuta sui ratei di prestazioni economiche continuative. Indica quali categorie di beneficiari possono rilasciare la delega, come deve essere acquisita e trasmessa dalle sedi competenti, le modalità operative di registrazione nel sistema informatico e la disciplina delle deleghe multiple o revocate. Vengono inoltre precisate la decorrenza formale della convenzione dal 1° gennaio 1991 e quella operativa delle ritenute dal febbraio 1992, con regole transitorie per le deleghe pervenute da novembre 1991 e per quelle successive al 31 gennaio 1992.
Convenzione INAIL-AEMIL per la riscossione della quota associativa tramite ritenuta sulle prestazioni, con decorrenza 1° gennaio 1991
Convenzione INAIL-AEMIL per l’esazione della quota associativa
La circolare disciplina l’attuazione della convenzione tra INAIL e AEMIL per la riscossione della quota associativa mediante trattenuta sui ratei delle prestazioni economiche a carattere continuativo. Vengono definiti i soggetti abilitati a rilasciare la delega, gli obblighi di trasmissione e registrazione presso le sedi INAIL e il regime di decorrenza della ritenuta, con specifiche indicazioni per il periodo transitorio.
Presupposti della convenzione e base normativa
Il Comitato esecutivo ha approvato la convenzione nella seduta del 10 gennaio 1991, e il testo è stato sottoscritto il 25 gennaio 1991 ai sensi dell’articolo 1/undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. La convenzione stabilisce la disciplina per la riscossione dei contributi annuali associativi tramite ritenute sui ratei delle prestazioni erogate dall’INAIL, sulla base di deleghe rilasciate dagli iscritti.
Soggetti interessati dalla delega
L’AEMIL deve acquisire la delega in duplice esemplare, secondo il fac-simile allegato alla convenzione, da diverse categorie di beneficiari delle prestazioni INAIL:
- titolari di rendita per inabilità permanente liquidati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- titolari di rendita ai superstiti ai sensi del medesimo D.P.R. n. 1124/1965;
- vedove e orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile previsto dall’articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 e successive modificazioni;
- infortunati indennizzati in capitale, titolari di assegno continuativo mensile ai sensi degli articoli 124 e 235 del D.P.R. n. 1124/1965, in relazione alle disposizioni richiamate dal Testo Unico 31 gennaio 1904, n. 51 e dal D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
La circolare precisa inoltre che, trattandosi di prestazioni economiche a carattere continuativo, il riferimento all’articolo 75 contenuto nell’articolo 1 della convenzione deve considerarsi inoperante.
Trasmissione delle deleghe e adempimenti delle sedi INAIL
L’AEMIL deve trasmettere copia della delega acquisita alle sedi INAIL competenti per territorio entro il giorno 15 di ogni mese. Le unità INAIL devono a loro volta segnalare tempestivamente alla Direzione generale, Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e delle elaborazioni centrali, le deleghe pervenute, seguendo la procedura già utilizzata per ANMIL e CONFINVALIDI.
Regole operative di digitazione
La circolare indica le modalità tecniche di registrazione nel sistema informatico:
- per la delega su rendita diretta, va compilato il campo "COD/DEC.ANMIL" della mappa "Basi di calcolo e sospensioni" con il codice "A" e la decorrenza in mese e anno;
- per la delega su rendita ai superstiti, va compilato il campo "COD/DEC.ANMIL" della mappa "Basi di calcolo nucleo" con il codice "A" e la decorrenza in mese e anno;
- per la revoca, resta in vigore il codice "R" con la decorrenza in mese e anno;
- se per uno stesso titolare risulta già memorizzata una delega a favore di altra associazione, deve essere registrata la nuova delega con il nuovo codice e la nuova decorrenza, poiché è valida soltanto l’ultima delega pervenuta in ordine cronologico.
Durata, rinnovo e revoca della delega
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che l’AEMIL comunichi la revoca espressa almeno due mesi prima della scadenza. La revoca deve essere trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede INAIL che gestisce la prestazione. La circolare chiarisce inoltre che, per i contributi associativi riscossi dall’INAIL e non dovuti dall’iscritto o dai suoi aventi causa, anche in relazione alle revoche, l’AEMIL provvede direttamente e a proprio carico alla restituzione.
Decorrenza della convenzione e applicazione delle ritenute
Ai sensi dell’articolo 8, la convenzione decorre formalmente dal 1° gennaio 1991. Tuttavia, per esigenze tecniche connesse alla procedura meccanizzata delle rendite, le operazioni di contabilizzazione sono attivate solo dal mese di febbraio 1992. In base agli accordi con l’AEMIL, la ritenuta sui ratei della rendita o dell’assegno continuativo mensile viene quindi effettuata con decorrenza febbraio 1992 per tutte le deleghe pervenute alle sedi INAIL a partire dal novembre 1991, indipendentemente dalla data di sottoscrizione.
Per le deleghe sottoscritte successivamente al 31 gennaio 1992, trova applicazione la regola dell’articolo 2, secondo comma, della convenzione, secondo cui la ritenuta deve essere applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la delega è stata rilasciata.
Punti principali
Approvazione e contenuto della convenzione
Il Comitato esecutivo ha approvato, nella seduta del 10 gennaio 1991, la convenzione INAIL-AEMIL, sottoscritta il 25 gennaio 1991 ai sensi dell’articolo 1/undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. La convenzione disciplina la riscossione dei contributi annuali associativi tramite ritenuta sui ratei delle prestazioni economiche a carattere continuativo erogate dall’INAIL, sulla base delle deleghe degli iscritti.
Soggetti interessati e acquisizione della delega
L’AEMIL deve acquisire la delega in duplice esemplare, secondo il fac-simile allegato alla convenzione, dai titolari di rendita per inabilità permanente, dai titolari di rendita ai superstiti, dalle vedove e dagli orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile e dagli infortunati indennizzati in capitale titolari di assegno continuativo mensile. La circolare precisa inoltre che, trattandosi di prestazioni economiche a carattere continuativo, il riferimento all’articolo 75 contenuto nell’articolo 1 della convenzione deve considerarsi inoperante.
Trasmissione delle deleghe e registrazione informatica
L’AEMIL deve trasmettere copia della delega acquisita alle sedi INAIL territorialmente competenti entro il giorno 15 di ogni mese. Le unità INAIL devono segnalare tempestivamente alla Direzione generale, Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e delle elaborazioni centrali, le deleghe pervenute, seguendo una procedura specifica per le rendite dirette, le rendite ai superstiti, le revoche e le deleghe multiple.
Modalità operative per la digitazione delle deleghe
Per la delega su rendita diretta va valorizzato il campo "COD/DEC.ANMIL" della mappa "Basi di calcolo e sospensioni" con il codice "A" e la decorrenza in mese e anno. Per la delega su rendita ai superstiti va utilizzato il campo "COD/DEC.ANMIL" della mappa "Basi di calcolo nucleo" con il codice "A" e la decorrenza in mese e anno. Per la revoca resta in vigore il codice "R" con la relativa decorrenza. In caso di deleghe multiple, deve essere registrata l’ultima delega pervenuta in ordine cronologico, sovrascrivendo la precedente.
Durata, rinnovo e revoca della delega
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca espressa comunicata dall’AEMIL almeno due mesi prima della scadenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede INAIL che gestisce la prestazione. In materia di contributi associativi non dovuti, anche in relazione alle revoche, l’AEMIL provvede direttamente a proprio carico alla restituzione a favore dell’iscritto o dei suoi aventi causa.
Decorrenza della ritenuta e regime transitorio
La convenzione decorre formalmente dal 1° gennaio 1991, ma le operazioni di contabilizzazione sono attivate dal mese di febbraio 1992 per esigenze tecniche della procedura meccanizzata delle rendite. Di conseguenza, la ritenuta sui ratei della rendita o dell’assegno continuativo mensile si applica da febbraio 1992 per tutte le deleghe pervenute alle sedi INAIL a partire dal novembre 1991, indipendentemente dalla data di sottoscrizione. Per le deleghe sottoscritte dopo il 31 gennaio 1992, la ritenuta si applica dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio della delega, secondo quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della convenzione.
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