L.R. TAA 3/2008
Modifiche alle leggi regionali in materia di Pacchetto famiglia e previdenza sociale (B.U. 3 giugno 2008, n. 23)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna varie discipline regionali della previdenza sociale e del Pacchetto famiglia, con nuove regole e tabelle per assegni e contributi, abrogazioni di norme previgenti e disposizioni transitorie per domande e annualità 2007-2008. Prevede anche un comitato consultivo per la revisione dei testi normativi e coperture finanziarie specifiche.
Modifiche alla disciplina regionale su previdenza integrativa, previdenza per casalinghe e assegno familiare
Modifiche alla disciplina regionale in materia di previdenza e pacchetto famiglia
La legge regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol 23 maggio 2008, n. 3 interviene su più fonti regionali in materia di previdenza integrativa, assicurazione volontaria per le persone casalinghe e assegno regionale al nucleo familiare. La disciplina risultante aggiorna requisiti, importi, tabelle e termini di presentazione delle domande, con alcune applicazioni limitate all’anno 2008 o a domande presentate entro specifiche scadenze.
Ambito delle modifiche
Il provvedimento modifica le leggi regionali:
- 9 dicembre 1976, n. 14, sul riscatto di lavoro all’estero ai fini pensionistici;
- 25 luglio 1992, n. 7, sugli interventi di previdenza integrativa per casalinghe, lavoratori stagionali e coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- 28 febbraio 1993, n. 3, sull’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe;
- 18 febbraio 2005, n. 1, sul Pacchetto famiglia e previdenza sociale.
Disciplina dell’assegno regionale al nucleo familiare
La legge rivede la disciplina dell’assegno regionale al nucleo familiare, sostituendo le tabelle degli importi mensili e intervenendo sui criteri applicativi.
In particolare:
- le nuove tabelle A e B fissano l’importo dell’assegno in relazione alla condizione economica del nucleo e al numero dei figli;
- sono disciplinati distintamente i nuclei con entrambi i genitori e quelli con un solo genitore;
- la presenza di figli ed equiparati disabili è esclusa dalle tabelle riportate nel testo fornito, che si riferiscono espressamente ai nuclei senza tali soggetti.
Per l’anno 2008, le domande relative all’assegno regionale al nucleo familiare devono essere presentate alla Provincia autonoma territorialmente competente entro il 31 dicembre 2008.
Contributi per previdenza integrativa e casalinghe
La legge interviene anche sui contributi previsti dalla l.r. 7/1992 e sulla disciplina del regolamento di esecuzione della l.r. 1/2005.
Le disposizioni richiamate dal testo stabiliscono che:
- le norme di cui agli articoli 2 e 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2008;
- per i contributi relativi ai versamenti effettuati per gli anni 2005 e successivi, le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2008, salvo termini diversi stabiliti dalle Province con proprio regolamento;
- ai fini del calcolo della condizione economica per i contributi di cui agli articoli 4 e 6-bis della l.r. 7/1992 si considerano i redditi e il patrimonio relativi all’anno 2006.
Previdenza per le persone casalinghe
La legge modifica la disciplina dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe, con effetti che, per alcune parti, si estendono anche alle pensioni già concesse alla data di entrata in vigore della legge.
In particolare:
- la definizione di “persona casalinga” introdotta dal regolamento di esecuzione della l.r. 1/2005, come modificata, opera dalla data di entrata in vigore della l.r. 1/2005;
- le disposizioni indicate dal testo come applicabili alle pensioni già concesse incidono anche sui trattamenti in essere;
- la disciplina presenta efficacia retroattiva limitata per alcune modifiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per specifiche previsioni.
Disposizioni transitorie e termini speciali
La legge contiene un articolato regime transitorio, volto a coordinare la nuova disciplina con le domande già pendenti o presentabili in relazione a annualità specifiche.
Sono previsti, tra l’altro:
- applicazione dal 1° gennaio 2008 di alcune disposizioni in materia di contributi e assegni familiari;
- applicazione delle modifiche relative all’assegno regionale al nucleo familiare alle domande riferite all’anno 2008;
- termine del 31 dicembre 2008 per la presentazione delle domande di liquidazione dell’assegno regionale al nucleo familiare decorrenti dal 1° gennaio 2008;
- termine prorogato al 30 giugno 2008 per le domande di contributo ex art. 14 della l.r. 7/1992 relative all’anno 2007.
Comitato consultivo per i testi normativi previdenziali
Per la predisposizione o revisione dei testi normativi in materia previdenziale, la Giunta regionale si avvale di un comitato consultivo composto da rappresentanti:
- delle parti sociali;
- delle associazioni operanti nei settori collegati alle materie oggetto di intervento;
- delle Province autonome.
Il comitato:
- è istituito con deliberazione della Giunta regionale;
- ha composizione, funzionamento e durata determinati dalla stessa Giunta;
- deve garantire pari opportunità tra uomo e donna e un’adeguata presenza di entrambi i sessi.
Abrogazioni
La legge abroga integralmente alcune disposizioni previgenti:
- gli articoli 4, 6, 8 e 9 della l.r. 24 maggio 1992, n. 4;
- l’articolo 3 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7;
- l’articolo 3 della l.r. 28 febbraio 1993, n. 3;
- l’articolo 7 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19.
Aspetti finanziari
La copertura degli oneri è assicurata mediante stanziamenti già iscritti in bilancio o prelievi da fondi regionali, con indicazione di importi specifici per alcune voci di spesa.
Il testo prevede coperture per:
- la modifica del regolamento di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2005;
- le nuove disposizioni in materia di assegno al nucleo familiare e la rivalutazione degli importi dal 1° luglio 2008;
- le ulteriori disposizioni richiamate nel testo, con rinvio ai bilanci degli esercizi successivi per la relativa copertura.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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