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Regolamento

R.R. TAA 2/2008

Emanazione del regolamento concernente «Modifica del DPReg. 8 settembre 2004 n. 5/L (Regolamento per la valutazione dei titoli nei concorsi, per titoli ed esami, per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe ex art. 3 comma 1 della LR 27 febbraio 1997, n. 2, come sostituito dall'art. 9 comma 2 della LR 16 luglio 2004, n. 1)»

Normativa regionaleR.R. TAA 2/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto regionale modifica il regolamento sulla valutazione dei titoli nei concorsi per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe, precisando il punteggio minimo complessivo, i criteri per la ripartizione dei punti tra prove scritte, orale e titoli, e alcune regole di valutazione delle domande. Le nuove regole si applicano ai concorsi disciplinati dal regolamento coordinato risultante dopo la modifica del 1° aprile 2008.

Modifica del regolamento regionale sulla valutazione dei titoli nei concorsi per segretari comunali di quarta classe

Modifica del regolamento sulla valutazione dei titoli nei concorsi per segretari comunali di quarta classe

Il provvedimento regionale, applicabile nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, aggiorna il regolamento sulla valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe. La disciplina risultante serve a definire criteri di punteggio, categorie di titoli valutabili e modalità operative per le commissioni giudicatrici.

Finalità e ambito di applicazione

Il regolamento individua le categorie di titoli e i punteggi massimi attribuibili ai candidati ammessi ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe. La valutazione è finalizzata alla formazione delle graduatorie di merito. Le regole riguardano esclusivamente i concorsi banditi nell’ambito regionale e collegati alla disciplina dei segretari comunali di quarta classe.

Prove d’esame e punteggio complessivo

Il bando deve indicare le prove d’esame e fissare il punteggio massimo complessivo disponibile per la commissione. Il punteggio complessivo, comprensivo dei titoli, non può essere inferiore a 300 punti. Nella determinazione del punteggio delle prove scritte occorre verificare se il regolamento organico del comune preveda:

  • il criterio della media dei voti delle due prove scritte, oppure
  • il criterio della somma dei punteggi delle due prove scritte.

Se è previsto il criterio della media, il punteggio di ciascuna prova scritta va considerato per metà ai fini del rispetto della soglia minima di 300 punti. In ogni caso, ai titoli sono riservati 90 punti.

La votazione complessiva è determinata secondo i criteri per la valutazione delle prove d’esame stabiliti dal regolamento organico del comune. La valutazione dei titoli deve avvenire dopo le prove scritte e prima della correzione degli elaborati.

Struttura delle prove e ripartizione dei punti

Quando il bando non indica le prove oppure non specifica il punteggio massimo complessivo disponibile, si applicano disposizioni integrative:

  • due prove scritte;
  • una prova orale;
  • una delle due prove scritte consiste nella redazione di un atto amministrativo;
  • l’altra prova scritta verte sulle materie indicate nella tabella C del DPGR n. 3/L/1999;
  • la prova orale verte sulle materie indicate nella tabella B del DPGR n. 3/L/1999.

La commissione dispone di 300 punti complessivi così ripartiti:

  • se le due prove scritte sono valutate con il criterio della media: 150 punti per ciascuna prova scritta, 60 per l’orale, 90 per i titoli;
  • se le due prove scritte sono sommate: 75 punti per ciascuna prova scritta, 60 per l’orale, 90 per i titoli.

Presentazione e regolarizzazione dei titoli

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autentica. È ammessa anche:

  • la copia dichiarata conforme dal candidato;
  • l’autocertificazione del possesso dei titoli, nei limiti consentiti dal DPR n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione. Le pubblicazioni a stampa devono essere prodotte in originale, in fotocopia autenticata o in copia conforme dichiarata dal concorrente. Non sono valutabili i titoli pervenuti al comune oltre il termine di scadenza del bando. È consentita solo la regolarizzazione formale dei titoli valutabili ai fini della graduatoria finale. La commissione deve motivare adeguatamente il punteggio globale attribuito ai titoli.

Categorie di titoli e criteri generali di valutazione

I titoli valutabili sono ripartiti in tre categorie:

  • prima categoria: titoli di studio, di cultura e professionali, fino a 40 punti;
  • seconda categoria: titoli di servizio, fino a 40 punti;
  • terza categoria: titoli vari, fino a 10 punti.

Per ciascuna categoria valgono criteri specifici e tabelle di punteggio dettagliate. Non vengono valutati i meri attestati di iscrizione a corsi o attività formative se non risulta il completamento del corso o il superamento dell’esame. I titoli privi dell’indicazione della votazione sono valutati al punteggio minimo.

Titoli di studio, culturali e professionali

La prima categoria comprende, tra gli altri:

  • lauree in una delle discipline rilevanti per i segretari comunali;
  • ulteriori lauree nelle medesime discipline;
  • diplomi di maturità, ma solo nei casi espressamente previsti per alcuni segretari comunali in servizio nelle province di Bolzano e Trento prima delle date indicate;
  • certificati di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;
  • idoneità in specifiche procedure concorsuali o abilitanti;
  • attestati di frequenza a corsi di preparazione ulteriori rispetto a quello che ha dato l’abilitazione;
  • diplomi post-universitari;
  • corsi di perfezionamento e aggiornamento;
  • abilitazioni all’insegnamento universitario o nelle scuole secondarie superiori;
  • abilitazioni professionali di commercialista, avvocato o notaio.

Sono previsti punteggi minimi e massimi per ciascun titolo e tabelle di conversione in base alla votazione conseguita. Per i diplomi di laurea conseguiti in Austria si applica la tabella di conversione elaborata dalla competente commissione italo-austriaca. Per i diplomi di maturità si applicano tabelle dedicate e la valutazione è limitata ai casi espressamente previsti.

Titoli di servizio

La seconda categoria riguarda esclusivamente i servizi prestati presso la pubblica amministrazione per periodi consecutivi non inferiori a tre mesi presso lo stesso ente. Non sono valutati i servizi conclusi con sanzione disciplinare o con giudizio negativo. I periodi inferiori all’anno sono conteggiati mensilmente; i periodi di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni valgono come mese intero. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. Il servizio a tempo parziale è ridotto proporzionalmente.

Sono valutati in particolare:

  • servizi nella qualifica di segretario comunale, fino a 20 anni complessivi, secondo la classe della sede segretarile;
  • servizi a scavalco in altre sedi segretarili, con punteggio specifico per anno;
  • altri servizi presso la pubblica amministrazione, entro un massimo di 10 anni complessivi, con percentuali di valorizzazione diverse a seconda della qualifica o dell’incarico;
  • servizio militare, servizio civile sostitutivo o servizio civile, con 0,35 punti per anno o periodo superiore a sei mesi, fino a 3 anni;
  • praticantato presso studi professionali, con 0,50 punti per anno o frazione superiore a sei mesi;
  • servizi di insegnamento nelle materie rilevanti, con punteggio annuale ridotto se l’orario settimanale è parziale.

Titoli vari

La terza categoria comprende tutti i titoli non inclusi nelle precedenti categorie, purché attinenti all’attività del segretario comunale e idonei a dimostrare una reale acquisizione di professionalità o preparazione culturale. Sono valutabili, tra l’altro:

  • idoneità in concorsi pubblici, se non hanno già dato luogo a servizi valutati nella seconda categoria;
  • incarichi svolti contemporaneamente al servizio di segretario comunale presso IPAB, APT o altri enti;
  • pubblicazioni e articoli su riviste specializzate attinenti al posto, con esclusione di quelli già utilizzati per titoli di studio valutati nella prima categoria e delle opere plurime senza contributo chiaramente individuabile del candidato;
  • ulteriori titoli connessi alle funzioni del segretario comunale.

Regime delle modifiche e abrogazione

Il decreto del 1° aprile 2008 modifica il precedente DPReg. 8 settembre 2004, n. 5/L, introducendo in particolare la disciplina sul punteggio complessivo minimo di 300 punti e la distinzione tra media e somma delle prove scritte. È inoltre abrogato il decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2007, n. 10/L.

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