Salta al contenuto
Regolamento

R.R. TAA 3/2008

Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 «Pacchetto famiglia e previdenza sociale»

Normativa regionaleR.R. TAA 3/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Trentino-Alto Adige/Südtirol, i requisiti e le modalità di accesso ai contributi regionali per copertura previdenziale, assistenza ai figli e a familiari non autosufficienti, sostegno ai versamenti volontari, coltivatori diretti e artisti, nonché le regole su residenza, cumulabilità, importi, controlli, recuperi e competenze delle due Province autonome. Molte disposizioni valgono solo per domande/periodi successivi al 2017, al 2021 o al 2025, secondo le singole modifiche.

Regolamento di attuazione degli interventi regionali di previdenza familiare, volontaria e per artisti

Regolamento regionale in materia di previdenza sociale e integrativa

Il regolamento attua le leggi regionali sul pacchetto famiglia e previdenza sociale, sulla previdenza integrativa per versamenti volontari e, più di recente, sull’intervento previdenziale a favore degli artisti. La disciplina si applica nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con riparto operativo tra Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano.

Disposizioni generali e criteri comuni

Ai fini degli interventi regionali rilevano come titolari di pensione diretta i soggetti che percepiscono un trattamento pensionistico comunque denominato, derivante da versamenti contributivi propri o figurativi o da iscrizione previdenziale di qualsiasi natura, esclusa la previdenza complementare e le assicurazioni volontarie privatistiche. I titolari di pensione diretta non possono accedere ad alcuni interventi previsti dalla LR 1/2005 e dalla LR 7/1992.

Per la cura o l’assistenza prestata allo stesso soggetto e nello stesso periodo può essere riconosciuto un solo contributo tra quelli previsti dalla normativa richiamata, anche se le domande sono presentate da soggetti diversi. Il richiedente deve possedere al momento della domanda i requisiti di residenza previsti dalle leggi regionali; ai fini della residenza storica, 365 giorni di residenza, anche non continuativi, equivalgono a un anno e i periodi di iscrizione all’AIRE non si computano né interrompono la maturazione del requisito.

La verifica della residenza non si fonda solo sui registri anagrafici comunali, che sono invece l’unico riferimento per la residenza storica. È possibile tener conto di altri elementi che dimostrino la stabile permanenza sul territorio regionale.

Per gli interventi connessi alla cura di figli o minori affidati e all’assistenza di familiari non autosufficienti, i contributi spettano nei periodi in cui il richiedente:

  • dipendente fruisce di aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale, oppure lavora a tempo parziale fino al 70% dell’orario pieno;
  • autonomo o libero professionista versa i contributi obbligatori;
  • non svolge alcuna attività lavorativa ed è privo di iscrizione a forme previdenziali obbligatorie;
  • svolge attività di collaboratore domestico, inteso come colf o badante;
  • fruisce di periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella da perdita del lavoro, se il contributo è chiesto a sostegno della previdenza complementare.

Per gli arretrati, ai fini della LR 1/2005, si considerano i versamenti volontari relativi al periodo fino a sei mesi prima della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Le Province disciplinano recuperi e rinunce al credito; possono rinunciare alla riscossione di importi inferiori a 30 euro per singolo credito, rinunciare a crediti inesigibili e compensare debiti e crediti reciproci. In caso di dichiarazioni false si applicano le procedure e sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti. Il ricorso alla Giunta provinciale competente va proposto entro 60 giorni.

Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli

I contributi regionali per la cura ed educazione di figli o minori affidati spettano per i periodi previsti dalla LR 1/2005, purché i figli o minori affidati convivano con il richiedente e risultino dalla sua certificazione anagrafica; per l’affidamento può prescindersi dalla situazione anagrafica. Per i soggetti comunitari, l’assegno regionale al nucleo familiare è riconosciuto nel rispetto del regolamento UE n. 883/2004 e del TFUE.

Se il contributo è chiesto a sostegno della previdenza complementare, esso è calcolato in proporzione alle settimane o ai mesi interi coperti dal periodo agevolato e trasferito dalla Provincia a Pensplan Centrum S.p.A., che lo versa sulla posizione individuale del beneficiario. Se la posizione complementare non esiste più per pensionamento o riscatto totale, oppure non è possibile ricevere versamenti da terzi e non vi sono alternative aderibili, le somme sono corrisposte direttamente all’interessato; in caso di decesso agli eredi. Il contributo può essere richiesto anche da chi non ha i requisiti per la prosecuzione volontaria, ma deve risultare iscritto a una forma pensionistica complementare e aver versato almeno 500 euro complessivi, esclusi TFR e contributo datoriale.

Per il sostegno ai versamenti presso istituti o casse obbligatorie, il contributo regionale rimborsa versamenti volontari, integrazioni di versamenti per part-time, versamenti volontari in gestioni autonome o casse professionali e versamenti obbligatori da lavoro autonomo o professionale. In caso di aspettativa o assenza di lavoro, è richiesta dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza di attività lavorativa o la fruizione dell’aspettativa non retribuita.

Il contributo per la copertura presso la previdenza obbligatoria è commisurato alle settimane o mesi contributivi coperti o integrati; in caso di affidamento, il calcolo vale per tutto il periodo dell’affidamento e comunque non oltre il compimento del 18° anno dell’affidato. I periodi richiesti possono essere non consecutivi.

Il contributo non spetta in caso di contemporaneo svolgimento di attività subordinata, autonoma o libero professionale, salvo le specifiche ipotesi in cui esista un’unica attività ma l’obbligo contributivo riguardi più casse o istituti, o l’iscrizione multipla derivi dal contemporaneo ruolo di socio lavoratore autonomo e amministratore nella propria società.

Sono previsti limiti di non cumulabilità: se più contributi spettano per lo stesso periodo, l’importo complessivo non può superare il contributo più elevato. Per gli interventi in agricoltura, le Province devono rispettare il regime de minimis UE e gli obblighi di pubblicità e trasparenza del Registro nazionale aiuti di Stato.

Copertura previdenziale per familiari non autosufficienti

I contributi per assistenza a familiari non autosufficienti sono concessi per periodi dedicati all’assistenza domiciliare di familiari accertati come non autosufficienti. Il richiedente deve presentare dichiarazioni sostitutive sulla propria situazione lavorativa, sull’assistenza prestata e sulla condizione di non autosufficienza del familiare; per lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori domestici valgono specifiche dichiarazioni sulla prestazione di assistenza.

Sono considerati familiari assistibili il coniuge, la persona unita civilmente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il terzo grado; inoltre l’eventuale convivente di fatto risultante dall’anagrafe e i suoi parenti fino al terzo grado. Se assistito e richiedente risiedono in province diverse, il contributo spetta purché la persona assistita risieda comunque in regione e abbia i requisiti di non autosufficienza; la domanda va presentata nella provincia di residenza del richiedente. Non è ammessa domanda da parte di più soggetti per lo stesso periodo e per lo stesso familiare.

La non autosufficienza è definita diversamente nelle due Province:

  • in Provincia di Bolzano: secondo, terzo o quarto livello assistenziale, e per minori di cinque anni anche invalidità pari o superiore al 74%, cecità civile e sordità;
  • in Provincia di Trento: titolarità di indennità di accompagnamento o prestazione equivalente, e per minori di cinque anni anche altre prestazioni di invalidità civile.

Interventi previdenziali per disoccupati o lavoratori che riducono l’attività

Per gli interventi della LR 1/2005 collegati a disoccupazione o riduzione dell’attività lavorativa, il regolamento definisce il requisito minimo pensionistico facendo riferimento, per la pensione anticipata, all’anzianità contributiva minima richiesta dalla legge del regime obbligatorio, e per la pensione di vecchiaia all’età pensionabile prevista dal medesimo regime. Se al raggiungimento dell’età pensionabile non è stato ancora maturato il minimo contributivo, il contributo può essere erogato fino al raggiungimento di anni di contribuzione utili ai fini pensionistici, comunque non oltre venti anni.

Interventi di previdenza integrativa per versamenti volontari

I contributi della LR 7/1992 spettano a chi, all’interno del nucleo familiare, svolge in modo diretto ed esclusivo l’organizzazione della vita familiare e si dedica alla cura dei figli minori o all’assistenza del coniuge, dell’unito civilmente, del convivente di fatto risultante dall’anagrafe o di familiari non autosufficienti. Se non vi sono figli minori né familiari non autosufficienti da assistere, il contributo spetta dal compimento dei 55 anni. Per il contributo dell’articolo 4 della LR 7/1992 è prevista anche una fattispecie per chi ha compiuto 50 anni e ha perso il lavoro nei cinque anni precedenti la domanda, con esclusione dei lavoratori domestici e dei lavoratori stagionali turistici e agricoli.

La perdita del lavoro deve essere effettiva e non derivare da risoluzione consensuale, dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; le dimissioni per giusta causa devono essere comprovate da idonea documentazione. La disciplina si applica anche ai contratti a termine cessati anticipatamente.

Per i familiari non autosufficienti si richiamano, in sostanza, le stesse categorie e definizioni previste per l’articolo 2 della LR 1/2005. In mancanza, nella Provincia autonoma, del contributo regionale per cura ed educazione dei figli, i contributi LR 7/1992 possono spettare anche per minori affidati.

Il contributo dell’articolo 4 è pari all’importo del versamento volontario effettuato, entro il limite di 4.000 euro annui. La pensione anticipata e quella di vecchiaia sono parametrate ai requisiti del regime obbligatorio. Il contributo è riconosciuto solo se la condizione economica del nucleo familiare non supera 30.000 euro per un nucleo di un solo componente; con più componenti si applicano le scale di equivalenza provinciali.

Per il contributo dell’articolo 6-bis, il tetto massimo è di 500 euro e la misura varia in base alla condizione economica:

  • 50% del versamento se la condizione economica non supera 16.000 euro;
  • 40% se supera 16.000 euro ma non 22.000 euro;
  • 30% oltre 22.000 euro.

Ai fini del calcolo si considerano i versamenti a forme pensionistiche complementari riferibili ai mesi interi di possesso dei requisiti; se la riferibilità mensile non è individuabile, si rapporta l’ammontare annuo al periodo di possesso dei requisiti. I limiti economici sono riferiti a un nucleo di un solo componente; con più componenti si applicano le scale di equivalenza provinciali. Se nel nucleo vi è il coniuge o convivente non genitore dei figli considerati, se ne computa metà di reddito e patrimonio.

I versamenti volontari arretrati si imputano all’anno solare dei versamenti correnti che hanno la medesima scadenza.

Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per l’intervento dell’articolo 6-ter della LR 7/1992, le aziende sono individuate secondo criteri fissati da ciascuna Provincia autonoma. Il contributo spetta a chi dimostri di aver effettuato nell’anno di riferimento versamenti a proprio carico in una forma pensionistica complementare per almeno 500 euro. Per l’erogazione si applicano, in quanto compatibili, le regole previste per il contributo di cui all’articolo 2, comma 1-bis.

Intervento a favore degli artisti

Per il contributo regionale a favore degli artisti si applica la medesima logica del contributo per versamenti a forme complementari, salvo quanto previsto specificamente dalla LR 4/2020 per gli anni 2021 e 2022. Le Province autonome possono stipulare una convenzione con Pensplan Centrum S.p.A. per l’erogazione; se al momento del pagamento non esiste più una posizione complementare per pensionamento o riscatto totale, le somme sono versate direttamente al beneficiario, e in caso di decesso agli eredi.

Destinazione del TFR e fondi pensione

Il regolamento disciplina la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione. La destinazione può avvenire tramite il datore di lavoro sia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali, anche se operano fuori dal territorio regionale, sia per i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale. Restano ferme le disposizioni del regolamento regionale già richiamato per il TFR.

Riparto tra Province autonome, copertura finanziaria e priorità

In ragione delle diverse priorità sociali e del lavoro, in Provincia di Trento sono attivati gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4 della LR 1/2005, mentre in Provincia di Bolzano sono attivati gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge. La spesa annua complessiva di 8 milioni di euro per tali finalità è ripartita tra le due Province secondo le esigenze manifestate; per il contributo dell’articolo 6-ter della LR 7/1992 sono autorizzati 700 mila euro annui per Bolzano e 300 mila euro annui per Trento, con possibilità per le Province di fissare criteri di priorità e di graduare gli importi se le risorse non bastano.

Gli importi previsti dal regolamento possono essere adeguati dalla Giunta regionale entro il limite della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alcuni importi indicati tra parentesi si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2009.

Regime transitorio e decorrenze

La disciplina del regolamento si applica, in linea generale, alle domande presentate dal 1° gennaio 2008. Alcune disposizioni decorrono dalla data di entrata in vigore della LR 1/2005; altre dal 1° gennaio 2009 o da date successive stabilite dalle modifiche sopravvenute. Sono inoltre richiamate specifiche decorrenze per le modifiche introdotte nel 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 e 2025, con applicazione differenziata a seconda della tipologia di domanda, del periodo contributivo o dell’esercizio finanziario.

In particolare, il testo consolidato contiene numerose norme transitorie che limitano l’efficacia di singole modifiche a domande relative a periodi successivi al 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2021, 2022 o 2025. Per alcune disposizioni è prevista l’applicazione anche alle domande già presentate e non ancora liquidate o respinte alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

Obsolescenza di alcune disposizioni

Il regolamento rimane formalmente vigente, ma molte sue parti risultano superate da modifiche e abrogazioni successive. In particolare, diverse previsioni originarie sono state eliminate o riscritte e alcune misure hanno efficacia solo per periodi ormai conclusi o per domande presentate entro finestre temporali già scadute. Tuttavia, la disciplina complessiva conserva ancora utilità pratica per i profili residui e per l’interpretazione delle domande e dei periodi cui le singole modifiche si applicano.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.