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Legge

L.R. TAA 5/2008

Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi (In BU 22 luglio 2008, n. 30 - suppl. n. 2)

Normativa regionaleL.R. TAA 5/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, nel territorio del Trentino-Alto Adige, la vigilanza, le revisioni cooperative, la tenuta del registro provinciale degli enti cooperativi, la revisione legale dei conti e i fondi mutualistici. Prevede ruoli di Province, Regione e associazioni di rappresentanza, nonché sanzioni e provvedimenti amministrativi. È in parte superata da modifiche successive, ma resta la base della materia.

Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi in Trentino-Alto Adige/Südtirol

Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi

La legge regionale disciplina la vigilanza sugli enti cooperativi con sede legale nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, attribuendo le funzioni amministrative alle Province autonome competenti. Regola inoltre le revisioni cooperative, il registro provinciale, la revisione legale dei conti, i fondi mutualistici e i principali provvedimenti sanzionatori e di gestione straordinaria.

Ambito soggettivo e riparto di funzioni

Sono soggetti alla disciplina le società cooperative, i consorzi cooperativi, i gruppi cooperativi, gli enti capogruppo, le società di mutuo soccorso e le società cooperative europee con sede legale nella Regione. Le funzioni amministrative derivanti dalla legge sono esercitate dalla Provincia autonoma competente per territorio.

Autorità di vigilanza, revisione e Commissione regionale

L’autorità di vigilanza è la struttura amministrativa provinciale responsabile dell’esecuzione della legge. L’autorità di revisione è la Provincia oppure l’associazione di rappresentanza riconosciuta, quando operi come organismo di revisione cooperativa. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale per gli enti cooperativi, composta da rappresentanti della Regione, delle Province e delle associazioni di rappresentanza, con mandato quinquennale rinnovabile.

La Commissione esprime pareri obbligatori sui progetti di legge e regolamenti in materia cooperativa, sulle domande di riconoscimento o revoca delle associazioni di rappresentanza e sulle questioni interpretative della legge e del regolamento regionale. Può inoltre rendere pareri facoltativi su temi di interesse cooperativo. I pareri sulle questioni interpretative possono divenire vincolanti per strutture amministrative e autorità di revisione se approvati dalla Giunta regionale.

Associazioni di rappresentanza: riconoscimento, requisiti e vigilanza

Le associazioni di rappresentanza svolgono attività di promozione, tutela, consulenza, assistenza e sviluppo nei confronti degli aderenti e di terzi; possono anche svolgere la revisione legale dei conti se l’atto costitutivo lo prevede. Per assumere il ruolo di autorità di revisione degli enti aderenti devono essere riconosciute dalla Provincia della sede sociale.

Per il riconoscimento devono, tra l’altro:

  • essere costituite come cooperativa a mutualità prevalente o come associazione;
  • avere oggetto sociale esclusivo relativo alle attività di rappresentanza, tutela e vigilanza;
  • essere senza scopo di lucro;
  • avere almeno ottanta cooperative non in liquidazione nella compagine sociale;
  • disporre di un numero adeguato di revisori;
  • garantire la non ingerenza delle cariche elettive nell’attività di revisione;
  • disporre di un’organizzazione idonea.

La Provincia può sottoporre l’associazione a revisione o verifiche equivalenti, richiederle relazioni e informazioni, irrogare sanzioni pecuniarie in caso di significative irregolarità, riducendo di norma il contributo per l’attività di promozione e vigilanza. Il riconoscimento è revocato, tra l’altro, su richiesta dell’associazione, per perdita dei requisiti non sanata entro il termine fissato, per mancata ottemperanza alle misure sanzionatorie o per irregolarità particolarmente gravi. Dopo la revoca il nuovo riconoscimento può essere chiesto solo dopo tre anni.

Adesione degli enti cooperativi alle associazioni

L’adesione, il recesso e l’esclusione degli enti cooperativi devono essere comunicati senza indugio alla struttura amministrativa. Dal ricevimento della comunicazione l’associazione diventa, o cessa di essere, autorità di revisione dell’ente, salvo la revisione in corso. Non è ammessa l’adesione a più associazioni di rappresentanza.

Registro provinciale degli enti cooperativi

In ciascuna Provincia è istituito presso la struttura amministrativa un registro provinciale degli enti cooperativi, pubblico e gestito informaticamente. Ogni ente cooperativo deve essere iscritto nel registro.

Il registro si articola in tre sezioni: cooperative a mutualità prevalente, cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente e società di mutuo soccorso. L’iscrizione sostituisce le iscrizioni negli albi nazionali e regionali previsti dall’ordinamento e condiziona l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale e provinciale.

La domanda di iscrizione va presentata alla Provincia della sede legale; la struttura amministrativa deve comunicare l’esito entro 60 giorni. La variazione di sezione o categoria è disposta sulla base delle informazioni del registro imprese o dell’attività di vigilanza. La cancellazione avviene, tra l’altro, se l’ente è cancellato dal registro delle imprese o trasferisce la sede legale fuori Provincia.

La struttura amministrativa ha libero e gratuito accesso ai dati del registro imprese e riceve comunicazione di ogni variazione. Gli enti cooperativi assolvono l’obbligo di deposito del bilancio tramite il registro delle imprese. La Provincia può richiedere ulteriori dati per vigilanza o fini statistici.

Revisione cooperativa: natura, periodicità e finalità

Ogni ente cooperativo iscritto nel registro è sottoposto a revisione cooperativa, ordinaria o straordinaria. La revisione ordinaria ha carattere periodico; la straordinaria è eventuale e non periodica.

La revisione ordinaria, di regola biennale, è annuale per gli enti neo costituiti e per i primi tre esercizi successivi a quello di costituzione. Per alcune ipotesi di superamento di limiti dimensionali, previste dalla legge ma poi abrogate a decorrere dal 2019, era prevista una scansione annuale.

La revisione ordinaria mira a verificare:

  • lo scopo mutualistico, la democraticità e l’apertura dell’ente;
  • il rispetto della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare;
  • il rispetto dei princìpi cooperativi e dei requisiti per le agevolazioni;
  • il funzionamento sociale, amministrativo e gestionale;
  • la situazione economico-finanziaria, ove non vi sia revisione legale dei conti o questa sia svolta da soggetto diverso dall’associazione aderente;
  • la strumentalità delle partecipazioni in altre imprese;
  • la sostenibilità patrimoniale e la continuità aziendale.

La revisione straordinaria è disposta quando l’autorità di revisione lo ritiene opportuno e può essere richiesta anche dagli organi di controllo, dal revisore legale, da una quota qualificata dei soci o dagli amministratori. Chi la richiede, se diverso dagli amministratori, deve dimostrare la fondatezza del sospetto di gravi irregolarità.

Soggetti competenti alla revisione e revisori cooperativi

L’associazione di rappresentanza è autorità di revisione per gli enti aderenti; la struttura amministrativa lo è per gli enti non aderenti ad alcuna associazione. La revisione può essere svolta dalla struttura amministrativa tramite revisori abilitati, propri dipendenti abilitati o associazioni riconosciute, e dall’associazione di rappresentanza tramite propri revisori abilitati.

La disciplina prevede corsi di formazione per i revisori e il coinvolgimento del Ministero competente nella fissazione dei contenuti fondamentali. In provincia di Bolzano la revisione deve svolgersi nella lingua scelta dall’ente tra italiano e tedesco.

Il revisore deve essere indipendente; non può essere incaricato chi si trovi nelle condizioni di incompatibilità previste dal codice civile, e uno stesso revisore non può svolgere più di tre revisioni consecutive sul medesimo ente.

Svolgimento della revisione e verbale

Il revisore si qualifica con lettera di incarico nominativa. La revisione si svolge di norma presso la sede dell’ente e nel rispetto del contraddittorio; gli organi di amministrazione e controllo possono assistervi.

L’ente deve mettere a disposizione documenti e informazioni. Se emergono irregolarità, il revisore le comunica agli amministratori e può richiedere convocazioni degli organi sociali. Se la revisione non può essere espletata, il revisore ne informa l’autorità di revisione; se l’impedimento persiste dopo diffida, redige verbale da trasmettere all’autorità, che informa la struttura amministrativa per gli opportuni provvedimenti.

Conclusa la revisione, il revisore redige il verbale, acquisendo le osservazioni dell’ente. L’autorità di revisione può approvarlo, disporre ulteriori accertamenti, trasmetterlo all’ente, adottare prescrizioni o diffide e, se necessario, attivare verifiche ulteriori o una revisione straordinaria.

Gravi irregolarità e certificato di revisione

La struttura amministrativa può intervenire, d’ufficio o su proposta motivata dell’associazione di rappresentanza, sulla base delle risultanze della revisione, anche variando l’iscrizione nel registro o adottando i provvedimenti sanzionatori previsti. Le gravi irregolarità comprendono, in ogni caso, inosservanza dello scopo mutualistico, violazioni rilevanti o ripetute, grave compromissione finanziaria o patrimoniale, gravi irregolarità gestionali e presenza di una causa obbligatoria di scioglimento non affrontata dall’ente.

Se dall’ultima revisione non sono emerse gravi irregolarità, la struttura amministrativa o l’associazione di rappresentanza può rilasciare il certificato di revisione su richiesta dell’ente.

Provvedimenti amministrativi e gestione straordinaria

In base alle risultanze della vigilanza, la Provincia può applicare:

  • sanzione amministrativa pecuniaria agli amministratori e ai sindaci in solido;
  • nomina di persone da affiancare agli organi sociali;
  • gestione commissariale fino a un anno, prorogabile di un ulteriore anno in caso di comprovata necessità;
  • sostituzione dei liquidatori;
  • scioglimento coatto;
  • liquidazione coatta amministrativa.

I provvedimenti sono comunicati all’ente, trascritti nel registro e trasmessi al registro delle imprese; scioglimento coatto e liquidazione coatta sono anche pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La gestione commissariale è attivabile in caso di irregolare funzionamento dell’ente; il commissario può essere affiancato da un vice commissario e, per determinati atti, può ricevere i poteri dell’assemblea, con efficacia subordinata all’approvazione della struttura amministrativa. Al termine dell’incarico deve convocare l’assemblea per la nomina degli organi.

Banche di credito cooperativo

Se durante la revisione di una banca di credito cooperativo emergono profili rilevanti per le competenze esclusive della Banca d’Italia, l’autorità di revisione li segnala senza indugio alla Banca d’Italia. Nei confronti di tali banche la Provincia può adottare soltanto alcuni dei provvedimenti previsti dalla legge.

Revisione legale dei conti

La nozione regionale di controllo contabile, revisione contabile o certificazione del bilancio coincide con la revisione legale dei conti di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.

L’associazione di rappresentanza può assumere l’incarico di revisore legale dei conti degli aderenti, se l’attività è prevista nel proprio atto costitutivo, anche avvalendosi di revisori estranei o con incarichi congiunti. Se l’ente esce dall’associazione, l’incarico decade alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui il recesso o l’esclusione hanno effetto. Se è revocato dall’autorità giudiziaria, l’associazione cessa di essere autorità di revisione, salvo la revisione in corso.

La revisione legale dei conti è obbligatoria per gli enti cooperativi che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Sono inoltre assoggettati annualmente a revisione legale da una società di revisione:

  • le associazioni di rappresentanza, con giudizio esteso anche all’uso delle risorse pubbliche ricevute;
  • gli enti gestori dei fondi mutualistici quando il fondo supera 200 mila euro, con giudizio anche sull’uso dei fondi.

Le spese della revisione legale sono a carico dell’ente revisionato. Il revisore legale deve comunicare senza indugio all’autorità di revisione fatti o atti che possano compromettere la continuità o comportare giudizi negativi o impossibilità di giudizio. Si applicano, per quanto compatibili, il d.lgs. n. 39 del 2010 e, per gli enti di interesse pubblico, il regolamento UE n. 537/2014, con specifiche regole sull’indipendenza, sul divieto di servizi diversi dalla revisione e sulla rotazione.

Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

L’associazione di rappresentanza può promuovere la costituzione di un fondo mutualistico destinato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione. Il fondo è gestito senza scopo di lucro da un ente gestore autorizzato preventivamente dalla struttura amministrativa.

Gli enti cooperativi in forma societaria aderenti all’associazione promotrice destinano al fondo almeno il 3% degli utili netti annuali e, in liquidazione, il patrimonio indivisibile residuo; anche l’associazione di rappresentanza conferisce almeno il 3% dei propri utili netti annuali.

La Provincia esercita la vigilanza sugli enti gestori, che devono comunicare la relazione di revisione del bilancio, le modificazioni significative dell’atto costitutivo e dell’organizzazione, il regolamento degli interventi e lo scioglimento.

Ciascuna Provincia istituisce inoltre un fondo mutualistico provinciale. A questo confluiscono, tra l’altro, il 3% degli utili e il patrimonio indivisibile residuo di enti non aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo mutualistico, il patrimonio indivisibile residuo delle associazioni di rappresentanza in caso di scioglimento e i fondi mutualistici degli enti gestori in caso di scioglimento.

Riservatezza e accesso

Tutti i soggetti che svolgono attività di vigilanza o revisione cooperativa, o che detengono le relative risultanze, sono tenuti alla riservatezza e al segreto d’ufficio. Il diritto di accesso ai verbali di revisione è disciplinato dal regolamento regionale, che stabilisce casi, modi e tempi di accessibilità da parte dei soci.

Disposizioni speciali per alcune categorie di enti

Le società di mutuo soccorso e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi non sono soggette alle norme sui fondi mutualistici, ma per il resto sono regolate dalla legge in quanto compatibile. Le banche popolari sono assoggettate solo alle norme sul registro, in quanto compatibili.

I gruppi cooperativi sono regolati dalla legge limitatamente alle società cooperative che ne hanno la direzione; per l’iscrizione nel registro vale la disciplina del regolamento regionale. Gli enti capogruppo, se in forma diversa da cooperativa o società di mutuo soccorso, sono soggetti solo alle norme sulla revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Sono previste regole specifiche per gli enti capogruppo di gruppi cooperativi e bancari, per la revisione del bilancio consolidato o del calcolo aggregato esteso nei sistemi di tutela istituzionale e per le società controllate da enti cooperativi. Le banche di credito cooperativo devono incaricare della revisione legale l’associazione di rappresentanza cui aderiscono, se tale attività è prevista nell’atto costitutivo.

Gli enti cooperativi controllanti società per azioni o superanti determinate soglie patrimoniali, di produzione o di prestiti sociali sono soggetti alla revisione legale dei conti; l’obbligo cessa se per un esercizio non ricorre alcuna delle condizioni indicate.

Regime transitorio, abrogazioni ed entrata in vigore

Le associazioni di rappresentanza già riconosciute e gli enti gestori già autorizzati prima dell’entrata in vigore della legge dovevano adeguarsi ai requisiti entro termini specifici, pena la revoca automatica. Con l’entrata in vigore della legge sono state abrogate varie disposizioni regionali precedenti e, da tale data, è stato soppresso l’obbligo di certificazione del bilancio previsto dalla disciplina nazionale, regionale o provinciale per gli enti cooperativi.

La legge è entrata in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; la sua applicazione è stata differita alla pubblicazione del regolamento regionale di attuazione, già approvato con DPReg. 16 dicembre 2008, n. 11/L.

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