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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24380 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza aveva rilevato che il Consorzio M.C. per i servizi integrati, anziché operare secondo il principio di neutralità tipico di un ente consortile, fatturava ai committenti importi mediamente superiori di circa il 25% rispetto a quelli fatturati dalle società consorziate esecutrici dei lavori. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi attribuito alla società consorziata l'intera quota proporzionale di ricavi e costi, accertando maggiori imposte dirette, IRAP e IVA. La società aveva contestato l'accertamento sostenendo la legittimità della differenza, destinata a coprire i costi di funzionamento del Consorzio. L'Agenzia ha impugnato la decisione di merito denunciando la violazione della disciplina dei consorzi, del mandato senza rappresentanza, delle norme IVA e delle regole sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza favorevole alla società e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che la differenza tra quanto fatturato dal Consorzio al committente e quanto fatturato dalla consorziata al Consorzio non può essere automaticamente considerata legittima. Spetta alla società consorziata dimostrare dettagliatamente che tale differenza corrisponde a costi generali ripartiti, a servizi specifici, oppure a una provvigione formalmente pattuita, e non a ricavi occultati o non ribaltati. In materia IVA deve sussistere, di regola, piena corrispondenza tra la base imponibile fatturata al committente e quella fatturata dalla consorziata al Consorzio, salvo la provvigione debitamente provata.

Norme richiamate

  • Art. 2602 c.c. e seguenti

    La funzione mutualistica del consorzio non impedisce alla società consortile di svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro. La qualificazione consortile, quindi, non esclude automaticamente la produzione di margini o l'esercizio di attività commerciale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3, 6, 13 e 21

    Nel mandato senza rappresentanza e nei rapporti consortili deve essere verificata la corretta individuazione delle operazioni imponibili, della base imponibile e degli obblighi di fatturazione. In particolare, deve esservi piena corrispondenza tra quanto fatturato dal Consorzio al committente e quanto fatturato dalla consorziata al Consorzio, salvo una provvigione formalmente pattuita e dimostrata.

  • Art. 1705 c.c. e seguenti

    La disciplina del mandato senza rappresentanza può giustificare l'intervento del Consorzio nei rapporti con i committenti, ma non consente di presumere la legittimità di differenze tra i corrispettivi. La consorziata deve provare la causa e l'importo di eventuali provvigioni spettanti al Consorzio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 37-bis e 41-bis

    Le norme sono state richiamate in relazione al divieto di abuso del diritto e ai poteri di accertamento. La ricostruzione induttiva può essere contestata dal contribuente mediante una prova analitica e documentata della correttezza delle poste considerate dall'Ufficio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e 55

    In presenza di irregolarità o incompletezze documentali, l'Amministrazione può procedere alla rettifica o all'accertamento dell'IVA. Il contribuente deve fornire elementi concreti per dimostrare l'esattezza dei dati dichiarati e la natura delle differenze riscontrate.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 12190 del 19 aprile 2016

    La sentenza enuncia i principi secondo cui la società consortile può svolgere attività commerciale lucrativa; l'accertamento dei rapporti tra Consorzio e consorziate è questione di merito; la consorziata deve provare che le differenze tra fatturato attivo e passivo derivano da costi, servizi o provvigioni e non da ricavi occultati.

Massime di principio

  • Una società consortile non è automaticamente fiscalmente neutrale: può svolgere attività commerciale e conseguire un margine, ma la struttura e le operazioni devono essere coerenti con i rapporti consortili effettivamente documentati.
  • Quando il Consorzio fattura al committente più di quanto la consorziata esecutrice fattura al Consorzio, la differenza richiede una giustificazione analitica, certa e documentata.
  • L'onere della prova grava sulla società consorziata, che deve dimostrare che la differenza deriva da costi generali ripartiti, servizi specifici o provvigioni formalmente pattuite, con indicazione anche del relativo importo.
  • La semplice indicazione che il margine serve a coprire i costi di funzionamento del Consorzio non è sufficiente se non è supportata da criteri di ripartizione, documentazione contabile e addebiti specifici.
  • Ai fini IVA, nei rapporti di mandato senza rappresentanza è normalmente richiesta la corrispondenza tra la base imponibile dell'operazione verso il committente e quella del rapporto interno, salvo componenti ulteriori adeguatamente formalizzate e provate.
  • In caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente ricavi e costi; per superare l'accertamento il contribuente deve fornire una ricostruzione puntuale, non mere spiegazioni generiche.

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