Provvedimento AGCM A551 n. 30610 del 18/04/2023
TRASPORTO FERROVIARIO AD ALTA VELOCITÀ E REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl procedimento riguarda Trenitalia S.p.A. e le condizioni di accesso, per NTV-Italo, alla vendita combinata di biglietti AV con titoli del trasporto regionale e Intercity operati in esclusiva da Trenitalia. L’Autorità aveva ipotizzato un "rifiuto costruttivo" e un uso della posizione dominante nei mercati TR e IC per ostacolare il concorrente nel mercato AV. Dopo il market test, Trenitalia ha modificato e consolidato gli impegni, che l’AGCM ha reso obbligatori chiudendo il procedimento senza accertare l’infrazione.
Trenitalia/NTV: presunto abuso di posizione dominante nell’accesso alla vendita combinata di servizi AV con TR e IC, chiuso con impegni e senza accertamento dell’infrazione
Trenitalia/NTV – vendita combinata AV con servizi regionali e Intercity
Il provvedimento riguarda un presunto abuso di posizione dominante di Trenitalia S.p.A. nel contesto dell’accesso, da parte di NTV-Italo, alla vendita combinata di biglietti AV con titoli di trasporto regionale e Intercity. L’Autorità ha avviato l’istruttoria ex art. 102 TFUE e, all’esito del procedimento sugli impegni ex art. 14-ter L. 287/1990, ha chiuso il caso senza accertare l’infrazione, rendendo obbligatori gli impegni proposti da Trenitalia.
Parti e origine della segnalazione
Trenitalia è la principale impresa ferroviaria operante in Italia, attiva nei servizi AV, nei servizi su rete convenzionale a media-lunga percorrenza e nel trasporto regionale, con fatturato 2021 pari a circa 4,5 miliardi di euro. NTV è l’unico altro operatore italiano dei servizi AV, con fatturato 2021 pari a circa 490 milioni di euro.
Il procedimento origina da una segnalazione di NTV del 22 marzo 2022, secondo cui Trenitalia avrebbe posto in essere una strategia commerciale abusiva volta a legare i servizi sussidiati TR e IC ai servizi a mercato AV. La criticità sarebbe consistita in un’interfaccia di vendita unica, non replicabile dai concorrenti, e in condizioni contrattuali restrittive nell’accordo concluso il 28 giugno 2022 per la commercializzazione, sui canali NTV, dei biglietti regionali Trenitalia in combinazione con i servizi AV Italo.
Condotta contestata e inquadramento giuridico
Con il provvedimento di avvio del 19 luglio 2022, l’Autorità ha ipotizzato un "rifiuto costruttivo" a contrarre: prima tramite ritardi ingiustificati nella negoziazione con NTV, poi mediante l’imposizione di condizioni ritenute irragionevoli per l’accesso alla vendita dei servizi sussidiati. L’ipotesi era che Trenitalia sfruttasse la posizione dominante nei mercati TR e IC per estendere o preservare il proprio potere di mercato nel mercato AV, ostacolando il principale concorrente e alterando il confronto concorrenziale sul merito.
Mercati rilevanti e posizione dominante
L’Autorità ha ribadito la distinzione tra tre mercati del prodotto:
- trasporto pubblico ferroviario regionale di passeggeri;
- trasporto pubblico ferroviario di passeggeri a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale, comprensivo di Intercity e di servizi a mercato come Frecciabianca;
- trasporto pubblico ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza su rete ad alta velocità.
Nel mercato regionale, Trenitalia opera in sostanziale monopolio su base nazionale grazie a contratti di servizio a lunga durata assegnati dalle Regioni. Nel segmento IC, Trenitalia opera in regime di monopolio legale in virtù del contratto di servizio nazionale con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel mercato AV, invece, Trenitalia compete con NTV, ma l’Autorità ha evidenziato che Trenitalia mantiene una posizione di preminenza per la quota ancora elevata e per il controllo, tramite il Gruppo FSI, di infrastruttura, stazioni e asset strategici.
Impegni presentati da Trenitalia
Trenitalia ha presentato impegni il 3 novembre 2022, poi pubblicati per market test il 9 dicembre 2022, con l’obiettivo di superare le criticità segnalate. In sintesi, gli impegni riguardavano:
- accesso pieno di NTV ai dati anonimi disaggregati e aggregati dei biglietti regionali venduti in combinazione con AV;
- estensione del periodo transitorio per consentire gli adeguamenti tecnici e regolatori in materia di trattamento dei dati personali;
- estensione dell’Accordo ai biglietti Intercity;
- supporto alla conclusione di accordi analoghi con Trenitalia TPER e Trenord;
- indicazione delle coincidenze dei collegamenti AV NTV sui monitor di bordo dei treni regionali.
Market test e osservazioni dei terzi
Nel market test sono pervenute osservazioni di NTV e SNCF Voyages Italia. SNCF ha chiesto una soluzione generalizzata per tutti gli operatori ferroviari in libero mercato; Trenitalia ha replicato che le preoccupazioni dell’istruttoria riguardavano il mercato AV italiano, dove l’altro operatore è NTV, e che eventuali opportunità analoghe sarebbero state assicurate ad altri soggetti interessati nel rispetto del contesto regolatorio.
NTV ha invece sostenuto che gli impegni non fossero sufficienti, perché meramente ripristinatori e non idonei a superare compiutamente le preoccupazioni concorrenziali. In particolare, ha contestato i tempi per l’accesso ai dati, la necessità di una soluzione che le attribuisse la titolarità autonoma del trattamento dei dati personali, la necessità di rendere immediato l’impegno sui soggetti regionali esterni al perimetro originario, nonché l’opportunità di estendere gli annunci anche agli altoparlanti di bordo.
Modifiche accessorie agli impegni
In data 8 febbraio 2023 Trenitalia ha presentato modifiche accessorie recependo le osservazioni emerse nel market test. Le principali precisazioni sono state:
- riduzione a 15 giorni del tempo necessario per l’informativa ai committenti pubblici, con accesso ai dati dal quindicesimo giorno successivo alla modifica contrattuale;
- attribuzione a NTV della qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali acquisiti per la vendita dei biglietti combinati;
- conferma dell’estensione dell’Accordo ai servizi Intercity mediante modifica contrattuale;
- presa d’atto che gli accordi con Trenitalia TPER e Trenord erano già conclusi e operativi;
- estensione dell’impegno sugli annunci anche agli altoparlanti, con criterio di visualizzazione basato sull’ordine cronologico di partenza dei treni.
Gli impegni 1, 2 e 3 sono stati previsti per durare per tutta la vigenza degli accordi di riferimento; l’impegno 5 è a durata indeterminata.
Valutazione dell’Autorità
L’AGCM ha ritenuto che gli impegni, nella loro versione definitiva, fossero idonei a eliminare le criticità concorrenziali evidenziate all’avvio dell’istruttoria. In particolare, ha ritenuto che gli impegni 1 e 2 rimuovessero le limitazioni di accesso ai dati che avevano originato la segnalazione, consentendo a NTV di svolgere verifiche commerciali e assistenza alla clientela in tempo reale. L’impegno 3 è stato considerato risolutivo per l’accesso alla vendita degli Intercity in combinazione con l’AV. Gli impegni 4 e 5 sono stati valutati come cooperativi e non discriminatori, sia perché già implementati o in via di implementazione, sia perché fondati su criteri neutrali di informazione all’utenza.
Pregiudizio al commercio intra-UE e chiusura del procedimento
L’Autorità ha ritenuto che, in assenza degli impegni, la condotta sarebbe stata idonea a incidere sul commercio tra Stati membri, trattandosi di un mercato di dimensione almeno nazionale, accessibile a consumatori di qualsiasi nazionalità. Tuttavia, poiché gli impegni sono stati giudicati sufficienti a far venir meno i profili anticoncorrenziali, l’AGCM ha deliberato:
- di rendere obbligatori gli impegni ex art. 14-ter, comma 1, L. 287/1990;
- di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;
- di richiedere a Trenitalia una relazione sull’attuazione degli impegni entro 75 giorni dalla notifica.
Non vi è stata quindi irrogazione di sanzioni pecuniarie, perché il procedimento si è concluso con la decisione sugli impegni e non con un accertamento dell’illecito.
Punti principali
Origine del procedimento e condotta contestata
Il procedimento è stato avviato il 19 luglio 2022 a seguito di segnalazione di NTV. La contestazione riguardava un presunto comportamento abusivo di Trenitalia, consistente in un ritardo ingiustificato nella trattativa e nell’imposizione di condizioni irragionevoli per consentire a NTV di vendere, sui propri canali, biglietti combinati AV + TR/IC. L’Autorità ha inquadrato la condotta come possibile abuso escludente ex art. 102 TFUE.
Mercati rilevanti e posizione di Trenitalia
L’AGCM ha individuato tre mercati distinti: servizi ferroviari regionali, servizi a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale con obblighi di servizio universale (Intercity) e servizi a lunga percorrenza su rete AV. Trenitalia è monopolista o quasi monopolista nei mercati TR e IC, grazie ai contratti di servizio con enti pubblici, mentre nel mercato AV compete con NTV, unico altro operatore italiano. La dominanza di Trenitalia è stata ritenuta rafforzata dall’integrazione nel Gruppo FSI e dal controllo di infrastruttura e asset strategici.
Impegni proposti e market test
Trenitalia ha presentato impegni ai sensi dell’art. 14-ter L. 287/1990 per superare le criticità: accesso pieno ai dati dei biglietti regionali venduti in combinazione, estensione della vendita combinata anche agli Intercity, supporto all’estensione degli accordi con Trenitalia TPER e Trenord e inclusione delle coincidenze NTV negli annunci sui treni regionali. Gli impegni sono stati pubblicati per market test; NTV li ha giudicati inizialmente insufficienti, chiedendo maggiore immediatezza e una soluzione più ampia sui dati personali.
Esito finale
A seguito delle osservazioni, Trenitalia ha apportato modifiche accessorie: attribuzione a NTV della titolarità autonoma dei dati personali, accesso ai dati anonimi senza interfaccia dedicata, estensione agli Intercity, implementazione della visualizzazione delle coincidenze anche via altoparlante e conferma dell’attuazione dei contratti con Trenitalia TPER e Trenord. L’AGCM ha ritenuto gli impegni idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione, rendendo gli impegni obbligatori ex art. 14-ter L. 287/1990.
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