Deliberazione n. 218 del 10/04/2025
Provvedimento del 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure impongono alle piattaforme di impedire l’eventuale diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservarne per 12 mesi l’eventuale versione in chiaro acquisita, a soli fini probatori e con cautele idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento si limita alla ratifica dell’intervento d’urgenza, senza ulteriori valutazioni sanzionatorie o correttive.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione revenge porn
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati il 31 marzo 2025 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione attraverso piattaforme digitali di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e attivazione della procedura urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. Dopo la verifica della compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 100 e 101 del 31 marzo 2025.
Misure impartite ai gestori delle piattaforme
Con le determinazioni urgenti, indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, è stato disposto che le società:
- adottino immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservino l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- utilizzino misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, comunicandole tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni presentate e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti n. 100/2025 e n. 101/2025 adottati d’urgenza il 31 marzo 2025. Il testo non contiene ulteriori valutazioni su violazioni, sanzioni o prescrizioni diverse da quelle dirette a impedire la diffusione del materiale e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria.
Punti principali
Origine della procedura e segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Instagram e Telegram per evitare la diffusione di registrazioni, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 100 e 101 del 31 marzo 2025, dirette a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
Misure ordinate alle piattaforme
Le società destinatarie sono state ingiunte di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti già adottati dal dirigente il 31 marzo 2025.
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