Sentenza n. 9099/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del provvedimento n. 19/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Sezione Prima, pubblicato in data 19 aprile 2022 che in accoglimento del ricorso proposto da Futura Sport SSD s.r.l. ha annullato la decisione della Corte Sportiva d'Appello ACI Sport, CS 12/21 del 12 novembre 2021, con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 36 del 17 ottobre 2021, assunta dai Commissari di Gara della Finale Nazionale 2021 Rotax Max Challenge Gara 3, svoltasi presso il Circuito di Jesolo, con la quale è stata inflitta, al concorrente Foo Drivers, con il pilota Andrea Giudice, la penalità di 5 secondi, a causa di un “comportamento scorretto avverso il Conduttore n. 305 tra la postazione nr. 4 e nr. 5 al giro 6” e conseguentemente annullato la predetta penalità e ordinato ai competenti Organi Federali la rideterminazione della classifica della Gara di cui in parte motiva e per il risarcimento per equivalente dei danni patiti e patiendi da parte del sig. Guerra in ragione del provvedimento di cui sopra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport che aveva annullato la penalità di 5 secondi inflitta a un concorrente per comportamento scorretto e disposto la rideterminazione della classifica della gara
Esito
Favorevole al resistente (ente sportivo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport deducendo: violazione e falsa applicazione delle disposizioni del Regolamento Sportivo Nazionale ACI e del Regolamento di settore Karting in materia di penalità, loro tipizzazione e impugnabilità; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, perplessità, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva CONI e dello Statuto CONI relative ai poteri decisori del Collegio di Garanzia; violazione delle disposizioni regolamentari concernenti la corretta instaurazione del reclamo davanti alla Corte Sportiva d’Appello, con particolare riferimento alla riserva di reclamo e alla notificazione della decisione dei Commissari. Il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del campionato conseguente alla mancata applicazione della penalità. Il CONI ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento, trattandosi di una controversia riguardante esclusivamente regole tecniche di gara.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento. La controversia riguardava infatti la decisione di applicare o non applicare una penalità di 5 secondi per un comportamento scorretto verificatosi durante una gara automobilistica, con conseguenze sulla classifica: si trattava quindi di una questione puramente tecnica e sportiva, interna all’ordinamento sportivo, relativa alle regole del gioco e non all’esercizio di discrezionalità amministrativa. Il giudice statale non può sindacare tali valutazioni, riservate agli organi della giustizia sportiva. Il TAR ha invece ritenuto di poter esaminare incidenter tantum la legittimità della decisione sportiva ai soli fini della domanda risarcitoria, sulla quale ha però pronunciato il rigetto. Esaminando i motivi, ha ritenuto che la penalità per comportamento scorretto non fosse tra quelle tassativamente previste come inappellabili dall’art. 44 RDSSK, sicché risultava appellabile; che il Collegio di Garanzia potesse decidere nel merito sulla base delle prove disponibili, comprese le testimonianze scritte, rilevando che il ricorrente non aveva prodotto il video richiamato; che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto; e che la riserva di reclamo non potesse considerarsi tardiva in assenza della prova della notificazione della decisione dei Commissari, non risultando sottoscritta la relata. Non ravvisando illegittimità nell’operato degli organi sportivi idonee a fondare la responsabilità risarcitoria, il TAR ha rigettato la domanda di risarcimento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.l. 220/2003, convertito dalla l. 280/2003
I rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia.
Le controversie relative all'applicazione delle regole tecniche e sportive restano riservate all'ordinamento sportivo; le controversie rilevanti per l'ordinamento generale sono devolute alla giustizia statale secondo il riparto previsto dalla legge.
art. 216-bis Regolamento Sportivo Nazionale ACI 2020
I Commissari [possono] applicare penalità a tempo solo per le ipotesi espressamente definite nei regolamenti.
La disposizione attribuisce ai Commissari il potere di applicare penalità a tempo nei casi previsti dalla disciplina regolamentare.
artt. 43 e 44 Regolamento di settore Karting
L'art. 44 RDSSK tipizza tassativamente le penalità inappellabili.
La penalità di 5 secondi per comportamento scorretto non rientra tra le penalità tassativamente tipizzate come inappellabili; essa è pertanto appellabile.
art. 62 Codice di Giustizia Sportiva CONI
Il Collegio di Garanzia dello Sport provvede al suo accoglimento decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Il Collegio di Garanzia può decidere nel merito senza rinvio quando gli elementi disponibili rendano non necessari ulteriori accertamenti fattuali.
art. 12-bis Statuto CONI
Attribuisce al Collegio di Garanzia la facoltà di decidere nel merito nei casi consentiti dalla disciplina della giustizia sportiva.
art. 23 Regolamento della Giustizia Sportiva ACI
Il termine per l’impugnazione [...] è di 96 ore dal momento in cui è stata data, sul campo di gara, comunicazione scritta dell’intenzione di appellare da formalizzarsi entro un’ora dalla notifica della decisione medesima.
La riserva di reclamo deve precedere l'impugnazione formale e costituisce condizione di ammissibilità; il termine decorre dalla notificazione della decisione, della quale deve essere provata l'effettiva effettuazione.
art. 115 c.p.c.
Il Collegio di Garanzia può decidere sulla base delle prove fornite dalle parti, secondo il principio di disponibilità della prova richiamato dal giudice.
Massime di principio
- Le controversie concernenti esclusivamente l'applicazione o la verifica di regole tecniche e sportive relative allo svolgimento di una competizione e alla formazione della classifica sono riservate all'ordinamento sportivo e non rientrano nella giurisdizione amministrativa, anche quando incidano sull'esito agonistico del concorrente.
- La giurisdizione amministrativa può conoscere della domanda risarcitoria collegata a una decisione sportiva mediante un sindacato incidentale sulla legittimità dell'atto, limitato a quanto necessario per decidere la pretesa risarcitoria, anche quando la domanda di annullamento sia sottratta alla giurisdizione amministrativa.
- Le penalità sportive non espressamente ricomprese tra quelle tassativamente previste come inappellabili dalla disciplina federale devono ritenersi appellabili.
- Quando la disciplina sportiva subordina l'ammissibilità del reclamo a una riserva formulata entro un termine decorrente dalla notificazione della decisione, è necessario provare l'avvenuta notificazione; in mancanza, il termine per formulare la riserva non può considerarsi decorrente.
- Il Collegio di Garanzia dello Sport può decidere la controversia senza rinvio quando, sulla base delle prove disponibili e valutate secondo le regole processuali applicabili, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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