Sentenza del 19/05/2015 n. 1807 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
Imposte in genere - Esenzioni ed agevolazioni - Contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 - art. 138 della legge n. 388 del 2000 - Rateizzazione di quanto dovuto per tributi- Possibilità - Proroga del termine per l'emissione degli atti impositivi dell'Ufficio - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che la rateizzazione prevista dalla norma riguarda esclusivamente le modalità e i tempi di pagamento dei tributi dovuti. Essa non proroga il termine ordinario entro cui l'Amministrazione deve emettere l'atto impositivo. Pertanto, l'Ufficio resta soggetto ai normali termini di decadenza per l'accertamento e non può beneficiare di una proroga solo perché il contribuente può pagare mediante rate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 138, terzo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990. La questione era se la possibilità di rateizzare ampiamente i tributi dovuti comportasse anche una proroga del termine entro il quale l'Ufficio poteva emettere l'atto impositivo.
Norme richiamate
Art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un'ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti
La disposizione introduce una facilitazione per il pagamento rateale dei tributi, ma non modifica né proroga i termini ordinari entro cui l'Ufficio deve emettere gli atti impositivi.
Massime di principio
- Una norma che amplia o dilaziona i tempi di pagamento non determina automaticamente una proroga dei termini di accertamento o di emissione degli atti impositivi.
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate secondo il loro specifico oggetto: una facilitazione sulla riscossione non può essere estesa, in assenza di una previsione espressa, alla fase dell'accertamento.
- L'Amministrazione finanziaria deve rispettare i termini ordinari di decadenza per emettere gli atti impositivi, anche quando il contribuente beneficia di regimi speciali di rateizzazione.
- Per ritenere prorogato un termine dell'Ufficio è normalmente necessaria una disposizione normativa chiara ed espressa; tale effetto non può essere ricavato implicitamente dalla sola previsione di un pagamento dilazionato.
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