Cassazione Penale, Sentenza n. 15654/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva negato la consegna sulla base di un mandato di arresto europeo del 2 marzo 2025. Il Procuratore generale ha sostenuto che la Corte di appello aveva errato nel qualificare il mandato come emesso a fini esecutivi (per l'esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile), mentre in realtà si tratterebbe di un mandato di arresto preventivo/processuale (provvedimento cautelare) di durata trenta giorni. Di conseguenza non si sarebbe applicata la preclusione prevista dall'art. 7, comma 4, della legge n. 69/2005; inoltre è stato censurato l'ordine della Corte d'appello di eseguire la pena in Italia senza aver previamente verificato la corrispondenza/compatibilità della fattispecie e della pena con l'ordinamento italiano.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che dal testo del mandato trasmesso non risulti in modo certo se esso sia stato emesso per fini esecutivi o processuali; essendo la questione decisiva e non risolvibile con gli atti disponibili, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno perché promuova l'interlocuzione con l'autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 69/2005 per chiarire la natura (e l'efficacia) del mandato. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la detenzione scontata in Italia, anche se superiore al termine predeterminato dall'autorità emittente, non ostacola la consegna e potrà essere decurtata dalla pena eventualmente inflitta dallo Stato emittente.
Norme richiamate
legge n. 22 aprile 2005, n. 69 (art. 7, comma 4)
una durata non inferiore a quattro mesi
La norma disciplina una preclusione generale all'esecuzione di mandati di arresto europeo emessi a fini esecutivi quando la pena o la misura hanno una certa durata; la Corte ha precisato che tale divieto non opera se il mandato è processuale e non esecutivo, per cui la qualificazione del mandato è decisiva.
d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (artt. 9, 10, 11, 13, 24)
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione a profili di esecuzione e di conversione della pena in Italia; la Corte ha comunque rimandato la decisione prima ad accertare la natura del mandato, lasciando aperta la necessità di verificare la compatibilità/trasponibilità della pena e della fattispecie.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 69/2005
Norma invocata dalla Cassazione per disporre l'interlocuzione con l'autorità giudiziaria emittente al fine di chiarire la natura ed efficacia del mandato di arresto europeo quando tale natura non è certa dagli atti.
art. 18, comma 2-bis, legge n. 69/2005
La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile il motivo di rifiuto basato sulla stabile residenza del richiesto in Italia; la Cassazione ha ritenuto prematuro applicare tale motivo senza prima chiarire se il mandato sia esecutivo o processuale.
codice di procedura penale rumeno (art. 202, comma 1, lett. e), art. 203 n. 3, art. 238)
Nel ricorso si è sostenuto che il provvedimento rumeno fosse un mandato di arresto preventivo emesso ai sensi di queste disposizioni (misura cautelare temporanea di 30 giorni); la Corte ha ritenuto necessario verificare tale qualificazione con l'autorità emittente.
Massime di principio
- Verificare sempre la natura del mandato di arresto europeo (esecutivo vs processuale). Se la natura non risulta chiara dagli atti, il giudice deve attivare l'interlocuzione con l'autorità emittente ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 69/2005.
- Se il mandato è processuale (provvedimento cautelare temporaneo), non opera la preclusione prevista dall'art. 7, comma 4, della legge n. 69/2005 che riguarda mandati emessi a fini esecutivi.
- La detenzione già scontata in Italia non impedisce in astratto la consegna se è stata eccedente rispetto alla durata indicata dall'autorità emittente; il periodo di detenzione sofferto in Italia può comunque essere dedotto dalla pena eventualmente inflitta dallo Stato emittente.
- Prima di disporre l'esecuzione della pena in Italia è necessario verificare la compatibilità e la corrispondenza della fattispecie penale e della misura con l'ordinamento italiano e indicare l'eventuale corrispondente fattispecie nazionale.
- La residenza stabile del richiesto in Italia può costituire motivo di rifiuto ex art. 18 (e successive disposizioni), ma la sua applicazione richiede preliminarmente una corretta qualificazione del mandato e della misura sottostante.
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