Sentenza del 16/06/2015 n. 2692 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AGEVOLAZIONI FISCALI - Riqualificazione energetica immobili - Regime reddituale impresa - Immobile non strumentale - Non rileva - Esercizio impresa - Consumi energetici - Effettiva riduzione - Non rileva - Spettanza detrazione imposta - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di recupero è stata ritenuta infondata. Il beneficio fiscale spetta anche quando l'immobile oggetto degli interventi non è strumentale all'attività d'impresa; inoltre, ai fini della detrazione, non è necessario dimostrare il conseguimento di una concreta riduzione dei consumi energetici, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero della detrazione del 55% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica. L'Amministrazione aveva ritenuto non spettante l'agevolazione perché i costi erano riferiti a un immobile non strumentale all'esercizio dell'impresa e perché non risultava dimostrato un'effettivo risparmio o una concreta riduzione dei consumi energetici.
Norme richiamate
Detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici
L'agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica anche se l'immobile non è strumentale all'esercizio dell'impresa. Non è inoltre subordinata alla prova di un'effettiva riduzione dei consumi energetici, quando siano rispettate le condizioni formali e sostanziali previste dalla normativa.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica, la natura non strumentale dell'immobile non esclude automaticamente il beneficio per il soggetto che esercita un'attività d'impresa.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare la detrazione soltanto perché non è stata dimostrata una riduzione effettiva dei consumi, se gli interventi e la documentazione rispettano i requisiti normativi.
- La verifica deve concentrarsi sulla realizzazione di un intervento ammesso, sulla corretta documentazione della spesa e sull'adempimento degli obblighi formali, non esclusivamente sull'utilizzo produttivo dell'immobile o sul risultato energetico concretamente conseguito.
- La spettanza dell'agevolazione resta comunque subordinata alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina applicabile all'anno d'imposta interessato.
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