Ordinanza n. 269/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale che imponeva di lasciare libero un immobile comunale entro quindici giorni, con avviso di sgombero coatto
Esito
Favorevole al ricorrente (occupante dell’immobile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale notificata il 26 novembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre gravato, nei limiti dell’interesse e anche in via eventuale, gli atti presupposti o connessi, tra cui il verbale di sopralluogo della Polizia locale, una nota del Responsabile dell’Area IV, una delibera della Giunta comunale e gli atti o pareri dei Servizi sociali relativi alla sua posizione e alla condizione di disagio sociale e abitativo. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia che la controversia riguarda l’ordine di sgombero di un immobile comunale e, secondo quanto rappresentato dall’Amministrazione, un intervenuto mutamento di destinazione dell’immobile da alberghiero a edilizia residenziale pubblica.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza dirigenziale di sgombero. La decisione è stata fondata sul ponderato bilanciamento degli interessi contrapposti e sull’esigenza di consentire una decisione di merito re adhuc integra, ritenendo che le questioni dedotte richiedano un approfondimento nella fase di merito. Il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica del 19 ottobre 2026. In vista di tale udienza ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, onerandolo di depositare ulteriore documentazione sul dedotto mutamento di destinazione dell’immobile da alberghiero a edilizia residenziale pubblica, nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la tutela cautelare; il TAR ha accolto l’istanza e sospeso gli effetti dell’atto impugnato.
art. 73 c.p.a.
Il termine è richiamato per il deposito, da parte del Comune, della documentazione istruttoria richiesta in vista dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione degli effetti di un ordine amministrativo può essere disposta quando il bilanciamento ponderato degli interessi contrapposti e l’esigenza di preservare una decisione di merito re adhuc integra rendano opportuno impedire, medio tempore, l’esecuzione dell’atto, anche quando le questioni dedotte richiedano un approfondimento nella fase di merito.
- Quando la decisione cautelare dipende dall’accertamento di circostanze fattuali rilevanti, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, chiedendo il deposito della documentazione necessaria in vista dell’udienza di merito.
- La fissazione dell’udienza di merito e la sospensione cautelare dell’atto possono essere accompagnate dalla compensazione integrale delle spese della fase cautelare, secondo la valutazione del giudice.
Come è indicizzato
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