Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 741/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Cremona del 10 luglio 2025, con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato che sarebbe stato rilasciato al ricorrente un permesso per lavoro subordinato in conversione del precedente titolo. Tuttavia, il relativo provvedimento non è stato depositato e il ricorrente ha dichiarato in udienza di non essere a conoscenza dell’effettivo rilascio. Il giudice ha quindi ritenuto necessario acquisire informazioni complete sulla vicenda e copia del permesso eventualmente rilasciato, anche ai fini della decisione sul ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito dell’impugnazione. Ha disposto un incombente istruttorio nei confronti della Questura di Cremona, ordinandole di depositare entro il 15 luglio 2026 compiute informazioni sulla fattispecie e copia del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato al ricorrente. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 settembre 2026. L’ordinanza dovrà essere eseguita dall’amministrazione e comunicata alle parti.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998

    permesso di soggiorno per protezione speciale

    La disposizione è indicata quale base normativa del permesso di soggiorno oggetto di conversione; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione sostanziale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della fissazione dell’udienza pubblica successiva alla trattazione camerale della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di impugnazione di un diniego amministrativo, l’amministrazione comunica l’adozione di un successivo provvedimento potenzialmente satisfattivo, ma tale provvedimento non è prodotto in giudizio e la sua effettiva emissione è contestata o non conosciuta dal ricorrente, il giudice può disporre d’ufficio l’acquisizione di informazioni complete e della relativa documentazione prima di decidere sulla persistenza dell’interesse alla decisione e sul merito della controversia.
  • La mera comunicazione dell’amministrazione circa l’asserito rilascio di un titolo favorevole non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’effettiva adozione del provvedimento né a consentire la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse; occorre acquisire e verificare il provvedimento e i suoi effetti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.