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Ordinanza

Ordinanza n. 16054/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202604892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Comportamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I in asserita violazione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, n. 6203 del 2023, oggetto del ricorso per ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, n. 6203 del 2023, pubblicata il 14 giugno 2023, passata in giudicato e notificata ai fini dell’esecuzione l’8 novembre 2024. Hanno inoltre proposto motivi aggiunti, notificati il 17 luglio 2026. Il Collegio, dopo il passaggio della causa in decisione, ha rilevato che non erano decorsi i termini a difesa relativi ai motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso per ottemperanza né i motivi aggiunti. Ha rilevato che ai motivi aggiunti si applicano le regole sui termini del ricorso e che, nel giudizio di ottemperanza, la camera di consiglio deve essere fissata alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti intimate, computando la sospensione feriale. Poiché i motivi aggiunti erano stati notificati il 17 luglio 2026, la loro trattazione non poteva avvenire prima di una camera di consiglio successiva al 16 ottobre 2026. Ha quindi rinviato la trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti alla camera di consiglio del 17 novembre 2026, ordinando alla Segreteria di comunicare l’ordinanza alle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 1, c.p.a.

    Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini

    La disciplina processuale del ricorso, inclusa quella sui termini, si applica anche ai motivi aggiunti.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti

    La notificazione fa decorrere per le parti intimate il termine per costituirsi e svolgere le attività difensive previste.

  • art. 54, comma 2, c.p.a.

    I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno

    La sospensione feriale va considerata nel computo dei termini rilevanti per stabilire quando possano essere trattati i motivi aggiunti.

  • art. 71, comma 3, c.p.a.

    Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l’udienza per la discussione del ricorso

    La fissazione dell’udienza per la discussione presuppone il decorso del termine assegnato alle altre parti per costituirsi.

  • art. 71, comma 5, primo periodo, c.p.a.

    Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell’ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell’udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio

    La comunicazione del decreto di fissazione deve rispettare il preavviso minimo previsto nei confronti del ricorrente e delle parti costituite.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate

    Nel giudizio di ottemperanza si applicano i termini processuali dimezzati previsti dalla norma, ferma la specifica regola per cui la camera di consiglio va fissata alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Coordinata con la sospensione feriale e con la disciplina dei motivi aggiunti, tale regola impone di assicurare alle controparti i termini a difesa prima della trattazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, ai motivi aggiunti si applica la disciplina processuale prevista per il ricorso, compresa quella relativa ai termini; la loro trattazione deve quindi consentire alle controparti di usufruire dei termini a difesa.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la camera di consiglio va fissata alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti intimate, computando la sospensione feriale; il mancato rispetto dei termini a difesa impone il rinvio della trattazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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