Cassazione Civile, Sentenza n. 19772/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La CONSOB ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5945/2022 che l'aveva ritenuta responsabile, in via extracontrattuale/omissiva, per il danno subito da investitori a causa di indebite distrazioni e mancata vigilanza sull'agente di cambio Guido De Asmundis e sulla SIM Professione e Finanza. I principali motivi di impugnazione erano: (i) eccezione di prescrizione non interrotta rispetto alla CONSOB (contestando l'estensione dell'effetto interruttivo dell'insinuazione al passivo del fallimento), (ii) contestazione della valenza probatoria delle ricevute e dell'uso degli atti fallimentari come elementi di prova, (iii) mancanza di nesso causale tra omissione di vigilanza e danno, (iv) questioni di liquidazione del danno (decorrenza rivalutazione e interessi), (v) censure procedurali relative alla correzione di errori materiali e alla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati, confermando nel complesso la sentenza della Corte d'appello: ha ritenuto corretta l'estensione dell'effetto interruttivo della domanda di ammissione al passivo (anche nei confronti della CONSOB) nella misura in cui sussiste responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.; ha ritenuto legittima la valutazione di merito sul valore probatorio delle "ricevute" e sull'uso, con valore indiziario, degli atti di ammissione al passivo; ha condiviso l'accertamento della colpa omissiva della CONSOB e del nesso causale tra omissione e perdite subite dagli investitori alla luce delle notizie di operazioni anomale del 1994 e del ritardo nell'ispezione; ha confermato la modalità di liquidazione del danno (detrazione di quanto recuperato in sede fallimentare, liquidazione in base ai versamenti successivi a maggio-giugno 1994, rivalutazione e interessi dal momento dell'illecito) e ha ritenuto legittima la compensazione delle spese in alcuni profili; ha inoltre dichiarato inammissibile, o rigettato, le ulteriori censure relative al procedimento di correzione di errori materiali, ritenendo corretta l'ordinanza di correzione della Corte d'appello. In definitiva il ricorso CONSOB è stato respinto e la CONSOB condannata al rimborso delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2055 c.c. (responsabilità solidale)
La Corte ha interpretato l'art. 2055 come fondamento della responsabilità solidale tra autore dell'illecito (agente di cambio/società di intermediazione) e l'ente di vigilanza (CONSOB), quando un unico fatto dannoso offende l'interesse del medesimo danneggiato; da ciò discende l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione anche alla CONSOB.
art. 1310 c.c. (effetto interruttivo permanente della prescrizione)
Applicato insieme all'art. 2055: la Corte ha ritenuto che l'atto di insinuazione al passivo del fallimento interrompe la prescrizione anche nei confronti del coobbligato solidale (CONSOB) quando sussiste il nesso di responsabilità solidale.
artt. 2943 e 2945 c.c. (prescrizione e sue cause di interruzione)
Richiamati come quadro generale sulla prescrizione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un.) per collegare l'insinuazione concorsuale all'interruzione della prescrizione rispetto al condebitore solidale.
art. 2704 c.c. (data della scrittura privata)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inopponibilità della data della scrittura privata riguarda gli effetti negoziali derivanti dalla data: nel caso di specie le ricevute sono state valutate come fatti storici (elementi di prova dei versamenti) e non principalmente per il loro valore negoziale legato alla data.
art. 2697 c.c. (onus probandi)
Confermato che l'onere della prova spetta alle parti secondo le regole generali, ma il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e può ritenere convincente la documentazione prodotta anche se contestata dalla parte avversa.
art. 2043 c.c. (illecito civile)
Fondamento della domanda risarcitoria per la condotta omissiva della CONSOB: la Corte ha ritenuto che la mancata vigilanza, in presenza di informazioni di operazioni anomale, integri illecito risarcibile.
legge 7 giugno 1974 n.216 art.3 lett. g e d.P.R. 31 marzo 1975 n.138 artt.7,10,13; d.P.R. 11 giugno 1979 n.252 artt.24-25 (normativa sulla CONSOB e poteri ispettivi)
La Corte ha ricostruito i poteri e i doveri di vigilanza della CONSOB esistenti ratione temporis, ritenendo che tali norme conferissero alla CONSOB un obbligo giuridico di attivarsi per impedire o circoscrivere il danno al risparmio e che il mancato tempestivo esercizio di tali poteri potesse integrare colpa omissiva.
art. 288 c.p.c. (correzione di errori materiali) e art. 287 c.p.c.
La Corte ha confermato che il procedimento di correzione può essere utilizzato per emendare errori materiali evidenti (es. indicazioni anagrafiche errate) e che la provvisionale di correzione non altera il giudicato se la correzione riguarda un evidente errore materiale riscontrabile dal testo.
giurisprudenza richiamata: Cass. Sez. Un. n.13143/2022, Cass. n.9067/2018, Cass. n.1070/2019
La Corte si è attenuta ai principi di tali precedenti: in particolare il precedente delle Sezioni Unite n.13143/2022 (sulla estensione dell'effetto interruttivo nella ipotesi di insinuazione al passivo in procedure concorsuali di soggetti che gestiscono capitali) è stato richiamato e applicato per analogia alla fattispecie degli agenti di cambio e delle SIM.
Massime di principio
- La domanda di ammissione al passivo di una procedura concorsuale (es. fallimento dell'intermediario) può interrompere la prescrizione anche nei confronti di un condebitore ritenuto solidalmente responsabile (art. 2055 c.c.), quando sussista un unico fatto dannoso rilevante per lo stesso danneggiato.
- Le ricevute e gli atti formati nella procedura concorsuale possono avere valore indiziario nei giudizi risarcitori successivi; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione di tali elementi di prova, anche se contestati.
- L'ente di vigilanza (CONSOB) ha, nei limiti delle norme vigenti ratione temporis, specifici poteri e doveri di controllo: il mancato esercizio tempestivo di tali poteri, alla luce di notizie anomale, può integrare responsabilità omissiva e nesso causale con il danno.
- Nelle obbligazioni risarcitorie di valore, la rivalutazione e gli interessi compensativi decorrono dal momento dell'illecito fino alla liquidazione; la liquidazione tiene conto di quanto eventualmente recuperato in sede concorsuale.
- Il procedimento di correzione di errori materiali (art. 287-288 c.p.c.) è limitato agli errori manifesto/materiali rilevabili dal testo della sentenza; non può essere usato per rimuovere errori di valutazione giurisdizionale.
- Il principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) resta vigente, ma il giudice puoò ritenere sufficiente la prova documentale e le risultanze concorsuali come elementi indiziari per fondare una condanna risarcitoria.
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