Cassazione Civile, Sentenza n. 19780/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva acquistato un orologio Rolex in Italia, lo aveva esportato formalmente in Svizzera passando dal valico di Gaggiolo, e quindi era rientrato immediatamente in Italia attraverso un valico non presidiato (Clivio San Pietro) senza rendere la dichiarazione di importazione obbligatoria per beni oltre la franchigia. A seguito del rientro senza dichiarazione furono applicate sanzioni doganali e disposta la confisca del bene. Il ricorrente impugnava (i) il diniego di definizione agevolata delle sanzioni (ai sensi della l. n.197/2022) sostenendo che le sanzioni non dovessero considerarsi "collegate al tributo" e che la confisca impedisse l'esclusione dalla definibilità; e (ii) in sedi di merito e di legittimità contestava, tra l'altro, la legittimità della cartellonistica, la possibilità di transitare da varco non presidiato e l'asserita ammissibilità delle formalità doganali successive.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata sia il ricorso per cassazione proposti da Francesco Sessa. In sintesi: la Corte ha ritenuto che la violazione compiuta fosse "collegata al tributo" in quanto sostanziale (omesso versamento del dazio doganale e dell'IVA all'importazione) e che, pertanto, la definizione agevolata delle sanzioni era condizionata dalla previa definizione del tributo, che non si era verificata. Inoltre la confisca del bene ha comportato l'estinzione dell'obbligazione doganale relativa al dazio (secondo il Regolamento UE 952/2013, art. 124, lett. e), ma non dell'obbligazione relativa all'IVA all'importazione, che resta dovuta (seppure non esigibile in presenza di confisca). La Corte ha altresì ritenuto non persuasive le censure relative alla cartellonistica e al transito dal varco non presidiato, confermando le valutazioni di fatto della CTR circa la condotta consapevole del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 2.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 191
"191. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento... In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito..."
La Corte interpreta la norma nel senso che le sanzioni collegate al tributo sono definibili solo se il rapporto tributario sottostante è stato previamente definito; per le sanzioni collegate non è dovuto pagamento se il tributo è già definito (anche con modalità diverse dall'agevolazione).
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, comma 1
"le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione (...) con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica"
La Corte richiama l'indicazione giurisprudenziale che ai fini della nozione di "sanzione collegata al tributo" rilevano le violazioni direttamente riferibili a un tributo, di norma quando è stato emesso contestualmente un avviso di accertamento o di rettifica; sono rilevanti le violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo.
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), art. 124, comma 1, lett. e)
citato nel testo della sentenza in relazione all'estinzione dell'obbligazione doganale in caso di confisca
La confisca determina l'estinzione dell'obbligazione doganale relativa al dazio previsto dal CDU, ma non estingue automaticamente l'obbligazione relativa all'IVA all'importazione.
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), art. 301
La Corte ribadisce che la confisca prevista dal TULD ha natura di misura di sicurezza (finalità special-preventiva) e non mero accessorio della sanzione pecuniaria; la confisca mantiene la garanzia del credito tributario fino all'adempimento.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70 (richiamato)
citato in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 93/2025
La Corte richiama che la Corte costituzionale ha recentemente inciso sulla disciplina della confisca in relazione all'IVA, precisando le condizioni di estinzione in caso di pagamento integrale; qui la pronuncia è utilizzata per distinguere l'effetto della confisca su dazio e IVA.
r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, art. 337
"la facoltà di restituire al contravventore le cose confiscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe e alle spese, ne paghi subito il valore proprio"
La Corte ricorda il rimedio del riscatto per rimuovere la confisca rispetto al dazio, confermando che la confisca può cessare solo con il riscatto o il pagamento delle somme dovute.
Cass. n. 36886/2021 (giurisprudenza richiamata)
citata per la definizione di "sanzione collegata al tributo"
La Corte richiama l'orientamento secondo cui la nozione di sanzione collegata si applica alle violazioni direttamente riferibili a un tributo, in particolare quando è stata emessa contestualmente un'azione di recupero (avviso di accertamento/rettifica).
Corte costituzionale, sent. n. 93 del 03/07/2025 (richiamata)
citata testualmente nella motivazione
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di parti dell'art. 70 DPR 633/1972 nella parte in cui non prevede che la confisca venga meno se l'obbligato paga integralmente l'importo evaso con accessori e sanzione; la Cassazione utilizza questa pronuncia per delimitare gli effetti della confisca sull'IVA.
Massime di principio
- Le sanzioni "collegate al tributo" sono quelle che derivano da violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo; se il tributo non è stato definito, non è possibile ottenere la definizione agevolata delle sanzioni collegate.
- La confisca è una misura di sicurezza avente finalità special-preventiva e garantisce il credito tributario: può estinguere l'obbligazione doganale relativa al dazio ma non automaticamente l'obbligazione relativa all'IVA all'importazione, che resta dovuta salvo condizioni specifiche (es. pagamento integrale ove previsto).
- La semplice circostanza di transitare attraverso un varco non presidiato o di contestare la cartellonistica non è, di per sé, idonea ad escludere la responsabilità se il bene rientra nel territorio dell'Unione senza la dichiarazione obbligatoria; l'onere probatorio grava sul contribuente per dimostrare buonafede o ammissibilità delle formalità successive.
- In sede di cassazione non è ammessa una rivalutazione completa dei fatti e della credibilità delle prove già accertate con valutazioni motivate dal giudice di merito; le doglianze che mirano a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale sono, in genere, inammissibili.
- Per valutare la possibilità di definizione agevolata occorre verificare separatamente la definizione del tributo e lo stato di eventuali misure reali (es. confisca): la presenza di misure che preservano il credito tributario può impedire la definizione anche se la sanzione fosse teoricamente definibile.
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