Cassazione Civile, Sentenza n. 19989/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Di Donato impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rideterminato al ribasso il credito riconosciuto in primo grado e aveva disposto il riparto delle spese processuali a suo carico. Il ricorso alla Cassazione articolava cinque motivi: (1) censura del riparto e della liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; (2) mancata specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; (3) presunta errata applicazione normativa concernente la decorrenza del termine contrattuale (contestazione tra l'applicabilità dell'art. 10 R.D. n. 350/1895 e del d.P.R. n. 544/1999); (4) diritto al risarcimento per il ritardo del collaudo (i ricorrenti prospettavano 3.043 giorni di ritardo e più ampio danno); (5) mancato richiamo del CTU per chiarimenti richiesti. I fatti di causa: appalto per viabilità sostitutiva di passaggi a livello, consegna area 28/11/2000, tempo contrattuale 300 giorni, riserve e pretese danni dell'appaltatore quantificate in varie somme; il Tribunale aveva riconosciuto somme, la Corte d'appello le aveva fortemente ridotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo all'errato riparto/attribuzione delle spese: ritenuto che l'impresa fosse parte vittoriosa, seppure in misura ridotta, non poteva essere condannata al pagamento delle spese in favore della controparte; conseguentemente la sentenza di merito è stata cassata quanto a tale profilo e rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per rideterminare le spese di lite. Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati infondati o inammissibili: la doglianza sulla specificità dell'appello (art. 342) è risultata priva di pregio per difetto di concreta descrizione della mancata specificità; la contestazione sull'interpretazione normativa (R.D. 350/1895 vs DPR 544/1999) è stata ritenuta infondata perché il d.P.R. non innovava la regola rilevante e gli accertamenti di merito (CTU) dimostravano ritardo ingiustificato dell'appaltatore rispetto al termine assegnato; la pretesa di danno per 3.043 giorni di ritardo è stata dichiarata tardiva e non provata (la Corte di merito aveva stimato il ritardo in 345 giorni e riconosciuto danno molto minore); la richiesta di richiamo del CTU è stata valutata come esercizio di discrezionalità del giudice di merito senza vizio di motivazione. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza solo sul punto delle spese e ha rinviato per nuovo esame di quello specifico profilo.
Norme richiamate
Principio sul riparto delle spese di lite: la Corte ricorda che la vittoria, anche se parziale, impedisce generalmente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese a favore della controparte; al massimo è possibile la compensazione se sussistono i presupposti.
Regole sulla specificità dell'appello: l'impugnazione deve individuare chiaramente le questioni e i punti contestati, con argomentazione confutativa delle ragioni del primo giudice; la mancata esposizione concreta della censura può rendere la doglianza priva di pregio.
art. 360 c.p.c. (co.1, nn.3,4,5)
Capacità di conoscere errori di diritto, violazione di legge e vizio di motivazione in sede di legittimità; la Corte ha qualificato le doglianze ai sensi di tali numeri e ritenuto alcune infondate, riconoscendo invece violazione sul profilo riguardante le spese (n.4).
R.D. 25/5/1895, n. 350, art. 10
Norma storica sulla decorrenza del termine utile contrattuale (da ultima consegna parziale). La Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale principio fosse compatibile con il quadro normativo e non viziata dall'uso del d.P.R. successivo.
d.P.R. 13/4/1999, n. 544, art. 130
Norma più recente invocata dalle parti: la Corte ha ritenuto che, per il profilo qui rilevante, l'art. 130 non innovi sostanzialmente la regola dell'art. 10 R.D. 350/1895 e che quindi la decisione di merito non abbia errato nell'individuazione del termine contrattuale.
art. 96 R.D. 25/5/1895, n. 350
Norma richiamata in relazione ai termini per lo stato finale e il collaudo; la Corte di merito ha valutato i ritardi e il relativo risarcimento alla luce delle risultanze probatorie e del CTU, rigettando le pretese eccessive dell'appaltatore.
Richiamati in relazione agli effetti obbligatori e risarcitori dei contratti e alla misura del risarcimento; la Corte ha sottolineato l'onere della prova del danno in capo all'attore e ha richiamato la necessità di provarne concretamente l'entità.
Norma richiamata nel quinto motivo (richiesta di chiarimenti al CTU); la Corte ha ricordato che il rinvio o il nuovo incarico al CTU rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato implicitamente in tema di compensazione delle spese: la compensazione totale o parziale può avvenire solo se ricorrono i presupposti dell'art. 92, comma 2.
Massime di principio
- Se in grado d'appello il ricorrente ottiene un riconoscimento favorevole anche se ridimensionato, non può essere automaticamente considerato soccombente e non può essere condannato alle spese in favore dell'altra parte; al massimo può valutarsi la compensazione se sussistono i presupposti.
- L'appello deve indicare specificamente i punti di doglianza e fornire argomentazioni che confutino le ragioni del primo giudice; censure vaghe o non sviluppate nel modo richiesto rischiano di essere dichiarate prive di pregio in Cassazione.
- La determinazione del termine contrattuale e dei relativi ritardi è questione di merito affidata al vaglio probatorio (CTU e documenti): la Cassazione non sostituisce il sindacato del merito se l'accertamento è supportato da motivazione e da consulenza tecnica.
- Il mancato richiamo o supplemento del CTU rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'eventuale diniego non è di per sé censurabile in sede di legittimità se la motivazione della decisione è comunque comprensibile e fondata sulle risultanze acquisite.
- La prova del danno richiesto per ritardi (es. mancato collaudo) grava sull'attore: pretese di danni molto ampie richiedono idonea prova; stime generiche o tardive (introdotte solo in memoria) possono essere ritenute inammissibili o non provate.
- In presenza di norme tecniche o regolamentari sovrapposte nel tempo (es. R.D. 350/1895 e d.P.R. 544/1999), la Corte verifica se la norma più recente abbia effettivamente innovato la disciplina applicabile; se non ha modifiche sostanziali rilevanti, non sussiste errore di diritto nel riferimento alla disciplina precedente.
- Il sindacato sulla motivazione in Cassazione è limitato: può censurarsi solo l'assenza materiale o la manifesta incomprensibilità della motivazione, non la mera insufficienza argomentativa o la diversa valutazione del merito.
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