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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02303/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dalla domanda proposta da una lavoratrice per ottenere l’accertamento della natura subordinata dell’attività svolta presso una società, l’inquadramento in superiori livelli del CCNL, il pagamento di differenze retributive, tredicesima e TFR, oltre agli oneri previdenziali e assicurativi; la domanda era stata inizialmente rigettata dal Tribunale e poi accolta parzialmente in appello, che aveva riconosciuto la subordinazione per un periodo determinato e condannato la società al pagamento di somme. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., sostenendo che parte della decisione di primo grado sarebbe passata in giudicato e che la Corte d’appello avrebbe errato nel non rilevarlo; 2) ha dedotto violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato interno, assumendo che la Corte d’appello avesse qualificato come subordinato il rapporto in base alla nullità dei contratti a progetto senza che tale domanda fosse stata proposta; 3) ha lamentato il difetto di integrità del contraddittorio per mancata notifica agli enti previdenziali e assistenziali, in relazione alle domande contributive e assicurative. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di autosufficienza, per commistione di censure eterogenee e incompatibili e per mancata specifica riproduzione degli atti processuali rilevanti; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata non conteneva statuizioni sull’obbligo contributivo tali da pregiudicare eventuali litisconsorti pretermessi. Ha inoltre precisato che la società chiamata in causa era stata destinataria del ricorso solo come litis denuntiatio e che le spese nei suoi confronti erano irripetibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla lavoratrice resistente e ha dichiarato irripetibili le spese della società chiamata in causa, poiché il ricorso nei suoi confronti aveva mera funzione di litis denuntiatio. Ha inoltre dato atto dell’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che i diversi vizi di legittimità non possono essere cumulati in modo promiscuo nel medesimo motivo quando risultino tra loro eterogenei e incompatibili; il vizio motivazionale ex n. 5 è ormai ristretto a ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 342 c.p.c.

    La deduzione della violazione della norma sulla specificità dei motivi di appello richiede che il ricorso per cassazione riporti in modo specifico il contenuto dei motivi di appello contestati, secondo il principio di autosufficienza.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La censura sull’ammissibilità dell’appello per difetto di motivi specifici deve essere sorretta dalla puntuale trascrizione dei motivi di gravame e dei fatti processuali rilevanti.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno va verificato sulla base della specifica statuizione impugnata; il ricorso deve indicare con precisione la parte della sentenza di primo grado che si assume coperta da giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    La deduzione della violazione del giudicato sostanziale richiede l’indicazione specifica del capo di decisione passato in giudicato e del suo contenuto precettivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di extrapetizione non è scrutinabile se il ricorrente non riproduce o allega gli atti introduttivi e di appello necessari a verificare il superamento del petitum; inoltre, nel caso esaminato, la sentenza d’appello mostrava che la nullità dei contratti a progetto era stata effettivamente dedotta dalla lavoratrice.

  • art. 366 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 6

    Il ricorso deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e la specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; in difetto, le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

  • art. 369 c.p.c.

    Ai fini dell’ammissibilità della censura di extrapetizione o di violazione del giudicato occorre la produzione o specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 101 c.p.c.

    La doglianza sulla violazione del contraddittorio è inammissibile quando manca un concreto pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione del soggetto asseritamente pretermesso.

  • art. 354 c.p.c.

    La censura sul difetto di integrità del contraddittorio è priva di interesse ove la decisione non abbia statuito su diritti o obblighi del soggetto pretesamente pretermesso.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti processuali della soccombenza, la Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è costruito in modo promiscuo, cumulando vizi di violazione di legge e vizi processuali incompatibili senza una chiara separazione delle censure.
  • Chi deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c. o l’erronea declaratoria di ammissibilità dell’appello deve riportare in ricorso il contenuto specifico dei motivi di appello, affinché la Corte possa verificare la loro sufficienza senza dover consultare autonomamente gli atti di merito.
  • La deduzione del giudicato interno o della violazione dell’art. 2909 c.c. richiede l’indicazione puntuale del capo della sentenza di primo grado asseritamente coperto da giudicato e della statuizione minima su cui tale giudicato si sarebbe formato.
  • La censura di extrapetizione ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se non sono riprodotti o specificamente indicati gli atti introduttivi e di impugnazione necessari a verificare il contenuto della domanda e il possibile scostamento del decisum dal petitum.
  • Il vizio di omessa pronuncia sul contraddittorio o sulla partecipazione di terzi è inammissibile per difetto di interesse se la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione che incida sui diritti del soggetto pretesamente pretermesso.
  • Ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non l’omessa confutazione di argomentazioni difensive, di prove o di questioni giuridiche.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppelloRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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