Risposta n. 642 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeFusione per incorporazione tra società appartenenti al Gruppo IVA; effetti sulla separazione delle attività ex art. 36 DPR 633/1972
Il quesito
Alfa intende incorporare Beta con efficacia 1/1/2022; Beta esercitava separazione delle attività ai sensi dell'art.36. Si chiede se il venir meno dei contratti di locazione e la diversa destinazione degli immobili comportino passaggi interni di beni ex art.36(5), se e come proseguire o revocare la gestione separata e le conseguenze in termini di rettifica della detrazione IVA ai sensi dell'art.19-bis2, nonché il trattamento di procedimenti di rettifica in corso alla data di efficacia della fusione.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che il trasferimento degli immobili funzionali non sia un passaggio interno ex art.36(5) ma una allocazione iniziale dovuta all'operazione straordinaria; se prosegue la gestione separata dovranno confluire in essa gli immobili della incorporata e gli immobili patrimoniali dell'incorporante, preferibilmente sotto ATECO 681000 per la compravendita; la revoca dell'opzione al termine del triennio non configurerebbe passaggio interno; in ogni caso i mutamenti di destinazione comporterebbero rettifica della detrazione ai sensi dell'art.19-bis2 e i procedimenti di rettifica in corso possono essere chiusi mediante recupero integrale delle quote residue.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che la gestione separata prosegue nell'incorporante fino alla naturale scadenza dell'opzione. Sul punto 1 ritiene che il venir meno del rapporto di locazione per confusione giuridica impedisca che gli immobili funzionali rimangano imputati all'attività di locazione e che il loro passaggio all'attività bancaria non costituisca passaggio interno ex art.36(5), ma vada considerato come iniziale allocazione. Sul punto 2 precisa che la separazione deve rispettare i criteri di art.36(3) (regime IVA e categoria catastale) e che l'incorporante può scegliere ex novo la gestione separata o unitaria indicando il codice ATECO più coerente; in presenza di operazioni imponibili ed esenti si applica il pro rata. Sul punto 3 ribadisce che una legittima revoca al termine del triennio non determina passaggio interno. Sul punto 4 e 5 afferma che, per effetto della continuità tra soggetti, la beneficiaria deve operare le rettifiche ai sensi dell'art.19-bis2; per gli immobili funzionali si verifica una variazione di detraibilità superiore a 10 punti (63% a 0%) con rettifica secondo il comma 4 e periodo di tutela decennale; gli eventuali procedimenti di rettifica avviati da Beta in relazione agli immobili funzionali possono essere definiti mediante corresponsione in unica soluzione delle quote residue, mentre per altri beni la rettifica va valutata caso per caso e taluni vincoli di revoca possono permanere fino al termine del periodo di rettifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 633 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 634 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 635 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 636 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 637 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 638 del 30/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →