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Interpello

Risposta n. 633 del 30/09/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante sostiene che, alla luce della definizione di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. (cura e sviluppo di un ciclo biologico) e dell'ampliamento delle attività agricole, il prelievo di sangue è assimilabile a prodotti da allevamento (come il latte) e quindi la cessione del plasma dovrebbe qualificarsi come reddito agrario ai sensi dell'art. 32; l'azienda si limita a cedere il prodotto senza lavorazioni.

Attività di donazione del sangue ai fini farmaceutici come attività agricola. Articolo 32 TUIR

Il quesito

L'imprenditore agricolo chiede se la donazione di sangue da animali allevati rientra tra le attività agricole ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3 del TUIR.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia rileva che l'art. 32 e il decreto ministeriale che individua i beni agricoli rilevanti elencano tassativamente i prodotti e il sangue non è compreso; pertanto la cessione di sangue non rientra nel regime dell'art. 32 TUIR e potrebbe essere assoggettata al regime di cui all'art. 56-bis (coefficiente di redditività 15%). Il parere viene espresso sulla base dei documenti forniti.

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