Risposta n. 637 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che trattandosi solo di stock di magazzino presenti in Italia e non esistendo in Italia un'azienda né una stabile organizzazione, le cessioni dovrebbero essere autonome e territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell'art. 7-bis (quindi soggette a IVA); inoltre ritiene che l'atto non sia soggetto all'imposta di registro in Italia perché l'atto si formerà all'estero e non esiste un'azienda nel territorio dello Stato.
Interpello su applicazione IVA (art. 7-bis e art. 2 DPR 633/1972) e imposta di registro (art. 40 DPR 131/1986) per cessione d'azienda con beni residui in Italia
Il quesito
1) Se le rimanenze di magazzino esistenti in Italia incluse nella cessione di azienda estera debbano qualificarsi come parte integrante della cessione d'azienda (escluse da IVA ai sensi art. 2, comma 3, lett. b) DPR 633/1972) o come cessione autonoma di beni soggetta a IVA (art. 7-bis). 2) Se sussiste l'imposta di registro proporzionale (3%) per il trasferimento di tali rimanenze.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma l'interpretazione comunitaria e nazionale: la deroga di non cessione prevista dall'art. 19 Direttiva (art. 2, comma 3, lett. b) DPR 633/1972) si applica solo se il complesso aziendale è situato nello Stato membro. Nel caso di specie in Italia non è individuabile un complesso aziendale ma solo mero stock; né cedente né cessionario hanno stabile organizzazione in Italia. Pertanto la cessione delle rimanenze è territorialmente rilevante e va considerata cessione autonoma soggetta a IVA ai sensi dell'art. 7-bis e art. 2, primo comma DPR 633/1972. Quanto alla registrazione, non si applica l'imposta proporzionale; l'atto formato all'estero non è soggetto a registrazione in Italia salvo caso d'uso, in cui troverebbe applicazione l'imposta fissa (circa 200 euro).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 633 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 634 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 635 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 636 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 638 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 639 del 30/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →