Risposta n. 635 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGruppo IVA - Mancato esercizio tempestivo dell'opzione per l'inclusione di un nuovo soggetto - Remissione in Bonis ex art. 2, comma 1, DL 2 marzo 2012, n. 16
Il quesito
1) Determinare da quale anno ALFA 6 avrebbe dovuto aderire al Gruppo IVA in presenza di instaurazione successiva del vincolo finanziario; 2) individuare il termine per la presentazione telematica dell'opzione di inclusione; 3) verificare la possibilità di regolarizzare il mancato esercizio tempestivo dell'opzione tramite remissione in bonis versando la sanzione minima.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che il periodo di possesso (holding period) non debba essere verificato per nuovi soggetti acquisiti dopo la costituzione del Gruppo; ritiene che il vincolo finanziario sorga dalla data di acquisizione del controllo (13/02/2020) e che l'opzione dovesse essere esercitata entro 90 giorni da tale data (entro 13/05/2020); infine ritiene applicabile la remissione in bonis e che l'opzione tardiva possa essere perfezionata entro la prima dichiarazione utile (ipoteticamente entro il 30/04/2022 per il caso prospettato).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa che per i 'nuovi' ingressi vale la definizione di "vincolo finanziario" dell'art.70-ter, comma 1, che richiede sia il requisito oggettivo (controllo di diritto) sia quello temporale (sussistenza almeno dal 1° luglio dell'anno precedente). Nel caso concreto il controllo acquisito il 13/02/2020 sussisteva prima del 1° luglio 2020, quindi il vincolo si considera instaurato nel 2020 e la partecipazione di ALFA 6 decorre dal 1° gennaio 2021. Il termine di 90 giorni per la dichiarazione di inclusione decorre dal 1° luglio dell'anno in cui si instaura il vincolo (quindi dai 1° luglio 2020). Il tentativo di invio nei primi giorni di gennaio 2021 è tardivo; tuttavia la remissione in bonis può essere applicata: la comunicazione tardiva inviata l'11/01/2021, poiché ricade entro la prima dichiarazione utile, può essere considerata per remissio in bonis dietro versamento della sanzione minima (250 euro) e l'Ufficio provvederà all'inserimento manuale della comunicazione, consentendo l'inclusione di ALFA 6 a decorrere dal 2021.
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