Risposta n. 634 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che la decadenza non debba applicarsi perché, pur titolare di una quota, non può utilizzare l'immobile assegnato all'altro coniuge; cita prassi e giurisprudenza a supporto. In subordine chiede che, se l'alienazione non avviene per causa non imputabile, sia dovuta solo la differenza d'imposta e non la sanzione
Agevolazione prima casa - secondo acquisto dopo separazione
Il quesito
Se l'istante, titolare di una quota di casa familiare assegnata in uso all'ex coniuge, possa beneficiare delle agevolazioni prima casa per un secondo acquisto quando la vendita della quota pre-posseduta entro un anno appare improbabile; in alternativa se possa essere esclusa la sanzione e rimanere dovuta solo la differenza d'imposta
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che la Nota II-bis richiede l'impossidenza e che il comma 4-bis consente il beneficio solo se l'immobile pre-posseduto è alienato entro un anno; in mancanza opera la decadenza e sono dovute imposte ordinarie, sanzione del 30% e interessi. Non condivide l'argomento dell'inidoneità dell'immobile come motivo di deroga: l'istante deve alienare la propria quota per non decadere. Ricorda inoltre la proroga dei termini per gli acquisti tra il 23/2/2020 e il 31/12/2021 (decorrenza 1/1/2022) e le procedure per comunicare l'inadempimento e richiedere eventuale riduzione della sanzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 633 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 635 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 636 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 637 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 638 del 30/09/2021
- Interpello · 30 set 2021Risposta n. 639 del 30/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →