Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23494/2026 del 18/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (socia)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento e atto di contestazione relativi all'anno d'imposta 2016, emessi per IVA, IRES e IRAP, oltre che per sanzioni, in relazione a fatture emesse in reverse charge per acquisti di cascami ferrosi da fornitori ritenuti missing traders e successiva rivendita a terzi. La società contribuente era stata cancellata dal registro delle imprese; gli atti erano stati notificati alla socia che era anche liquidatrice. In appello era stata affermata la legittimità della notifica alla socia-liquidatrice, la persistenza per un certo periodo degli effetti dell'estinzione ex art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, la successione della socia nei rapporti della società estinta e l'infondatezza delle difese sull'effettività delle operazioni e sulla asserita holding di fatto. In cassazione venivano dedotti quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla successione della società estinta e sulla responsabilità del socio, con contestazione dell'automatismo tra successione e responsabilità e dell'estensione alle sanzioni; (2) nullità per ultrapetizione e motivazione perplessa, per avere attribuito una responsabilità personale non contestata; (3) nullità per motivazione apparente/carenza di motivazione su notifiche, legittimazione passiva e mancata considerazione della tesi della società di fatto/holding di fatto; (4) omesso esame di fatti decisivi e della documentazione prodotta a prova dell'effettività delle operazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta dalla ricorrente in qualità di ex liquidatrice, per difetto di legittimazione, perché alla data del ricorso per cassazione era decorso il quinquennio previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 e quindi la legittimazione spettava soltanto alla ex socia, quale successore della società estinta. Nel merito, ha accolto il primo motivo limitatamente alle sanzioni, affermando che le sanzioni tributarie irrogate alla società estinta non si trasmettono al socio, salvo l'eccezione dell'effettiva mancanza di terzietà tra società e socio, qui non ravvisata; ha invece rigettato il primo motivo quanto all'imposta, ritenendo corretta la pretesa tributaria verso la socia quale successore della società. Ha inoltre rigettato il secondo e il terzo motivo, escludendo la nullità della motivazione e l'ultrapetizione, e ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per il limite della doppia conforme e perché diretto a una rivalutazione delle prove. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto l'originario ricorso della contribuente solo nei limiti dell'annullamento delle sanzioni; le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”

    ha funzione conservativa e differisce per cinque anni gli effetti dell'estinzione della società ai fini degli atti fiscali; decorso il termine, viene meno la fictio iuris di sopravvivenza della società e si consolida il fenomeno successorio verso i soci.

  • art. 2495 c.c.

    l'estinzione della società produce normalmente effetti estintivi, salvo il differimento quinquennale previsto per i rapporti fiscali dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    prevede una responsabilità distinta e ulteriore dei soci che abbiano ricevuto somme o beni sociali; in tale ipotesi occorre un nuovo e distinto atto di accertamento notificato al socio.

  • art. 7 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003

    le sanzioni tributarie irrogate alla società non si trasmettono ai soci, in ragione della personalità della sanzione, salvo abuso dello schermo societario o assenza di terzietà tra società e soci.

  • art. 110 c.p.c.

    il sopravvenuto consolidamento del fenomeno successorio nel corso del giudizio comporta il trasferimento della legittimazione sostanziale e processuale dalla società al socio.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo resta corretto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione di legge sulla successione della società estinta e sulla disciplina delle operazioni imponibili e sanzionatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato per dedurre nullità della sentenza per ultrapetizione e motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove o alla denuncia di insufficienza motivazionale.

  • art. 115 c.p.c.

    è stato richiamato per contestare la valutazione delle prove e la pretesa considerazione di fatti non dimostrati; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio rilevante di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse pronunciato ultra petita o su una responsabilità personale non devoluta.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione al contenuto della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per la denuncia di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.

  • artt. 23, 24, 101 e 111 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa e sul giusto processo.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel contesto della contestazione IVA sulle operazioni fatturate.

  • art. 109 TUIR

    richiamato nel contesto della contestazione IRES.

  • art. 6 e art. 9-bis d.lgs. n. 471/1997

    richiamati nel contesto delle sanzioni tributarie contestate.

  • art. 8 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato nel contesto della disciplina sanzionatoria tributaria.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito di documentazione sopravvenuta ai fini dell'ammissibilità del ricorso e dell'interesse ad agire.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il decorso del quinquennio previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 fa venir meno la fictio iuris di sopravvivenza dell'ente e consolida un fenomeno successorio in favore dei soci, che subentrano nei rapporti debitori residui della società estinta.
  • Il socio della società estinta è legittimato a resistere o a impugnare gli atti fiscali diretti al debito societario in quanto successore, senza che sia necessario un autonomo avviso di accertamento se l'atto originario era stato emesso nei confronti della società quando era ancora operante il differimento quinquennale.
  • La responsabilità per le sanzioni tributarie irrogate alla società estinta non si trasmette automaticamente ai soci; il principio di intrasmissibilità resta salvo soltanto nei casi in cui manchi una reale alterità soggettiva tra società e socio, per abuso dello schermo societario.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non coincide con la mera insufficienza o inadeguatezza argomentativa: occorre un'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva, oppure nell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito per la sola mancata valorizzazione di documenti o prove, quando la doglianza mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La doppia conforme preclude la censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulle medesime ragioni di fatto, salvo che il ricorrente dimostri la diversità dei fatti storici posti a base delle due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImmaginazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.