Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 15/2013

Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province

Normativa regionaleL.R. Sardegna 15/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina misure transitorie per il riordino delle province della Sardegna: impone al Consiglio regionale l’adozione, entro 30 giorni, di una proposta di legge costituzionale e di una legge organica di riforma degli enti locali; fino ad allora prevede commissari straordinari per alcune province soppresse o in gestione provvisoria, con compiti di continuità amministrativa e liquidazione.

Disposizioni transitorie per il riordino delle province sarde

Disposizioni transitorie per il riordino delle province in Sardegna

La legge regionale disciplina misure urgenti e transitorie per il riordino delle province della Regione autonoma della Sardegna, in attesa della riforma organica dell’ordinamento degli enti locali e della modifica dello Statuto. L’intervento mira a garantire continuità amministrativa, gestione ordinaria e ricognizione patrimoniale e contabile degli enti interessati.

Obblighi del Consiglio regionale e riforma dell’ordinamento locale

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale deve:

  • approvare una proposta di legge costituzionale di modifica dell’articolo 43 dello Statuto;
  • approvare una legge di riforma organica dell’ordinamento degli enti locali.

Nella futura legge di riforma, fino alla modifica statutaria, deve essere disciplinato il trasferimento delle funzioni svolte dalle province, con esclusione di:

  • raccolta e coordinamento delle proposte dei comuni in materia di programmazione economica, territoriale e ambientale del territorio regionale di competenza;
  • adozione di atti di programmazione territoriale a livello provinciale.

Regime transitorio per le province soppresse o in soppressione

Per le province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio, soppresse a seguito dei referendum del 6 maggio 2012 e del decreto del Presidente della Regione n. 73 del 25 maggio 2012, la continuità delle funzioni è assicurata, nelle more dell’approvazione della legge di riforma, mediante la nomina di commissari straordinari.

I commissari sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, e hanno il compito di:

  • garantire la continuità delle funzioni già svolte dalle province;
  • predisporre entro 60 giorni dall’insediamento gli atti contabili, finanziari e patrimoniali necessari alle procedure conseguenti alla riforma.

La ricognizione deve riguardare in particolare:

  • lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili;
  • tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
  • la situazione di bilancio;
  • l’elenco dei procedimenti in corso;
  • le tabelle organiche, la composizione degli organici e l’elenco del personale, con ogni indicazione utile alla definizione della posizione giuridica.

I commissari provvedono anche all’amministrazione ordinaria dell’ente e assicurano il proseguimento dell’esercizio delle funzioni e dell’erogazione dei servizi già in essere alla data di entrata in vigore della legge, anche mediante affidamento diretto a organismi a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria.

Province interessate da referendum consultivi e gestioni provvisorie

Per le province interessate da referendum consultivi, fino all’approvazione della riforma prevista dal comma 2 continua ad applicarsi l’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2012, salvo i casi di cessazione anticipata. In tali casi si procede alla nomina di un commissario straordinario secondo le regole previste per le province di cui sopra.

Le gestioni provvisorie in carica e i commissari straordinari svolgono le medesime funzioni transitorie di continuità amministrativa, gestione ordinaria e predisposizione degli atti ricognitivi e liquidatori.

Disciplina residuale e coordinamento normativo

Per quanto non espressamente previsto dalla legge, si applica la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, che disciplina lo scioglimento degli organi degli enti locali e la nomina dei commissari.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.