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Circolare

Circolare numero 168 del 30-12-2011

Premessa Accertamento tecnico preventivo obbligatorio e disposizioni organizzative2.1 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità2.2 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/842.3 Ruolo delle Unità Organizzative semplici e complesse medico-legali Attività regionali di coordinamento e controllo Attività centrali di supporto e monitoraggio

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’introduzione dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. per le controversie su invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità e sulle prestazioni di inabilità/assegno di invalidità della legge n. 222/1984. Vengono disciplinati effetti processuali, termini, obblighi di comunicazione del CTU, ruolo dell’INPS nella fase preventiva e nel merito, nonché le modalità organizzative e informatiche (SISCO, COGISAN, WEBDOM) per la gestione del nuovo iter dal 1° gennaio 2012. La circolare richiama inoltre il rafforzamento del coordinamento tra Direzioni, uffici legali e strutture medico-legali e prevede attività di monitoraggio e supporto centrale.

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie INPS in materia di invalidità e prestazioni ex l. 222/1984

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie INPS in materia di invalidità e prestazioni ex legge n. 222/1984

La circolare illustra le conseguenze organizzative e procedurali dell’introduzione dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall’art. 38 del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, mediante l’inserimento dell’art. 445-bis c.p.c. La nuova disciplina riguarda le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e le prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/1984, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Ambito di applicazione e funzione dell’ATP

L’accertamento tecnico preventivo assume natura di passaggio obbligatorio prima dell’azione giudiziaria di merito. L’interessato, per far valere in giudizio i propri diritti in materia sanitaria, deve depositare un’istanza presso la Cancelleria del Tribunale del circondario di residenza. L’istanza:

  • costituisce atto interruttivo della prescrizione;
  • vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalla normativa vigente;
  • integra una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Se la causa viene introdotta senza avere promosso l’ATP o senza attendere la sua conclusione, il giudice rileva d’ufficio il vizio e assegna alle parti un termine di 15 giorni per depositare l’istanza o completare il procedimento. L’Istituto, per il tramite del proprio avvocato, deve comunque eccepire l’improcedibilità nella memoria di costituzione e, in ogni caso, non oltre la prima udienza.

Svolgimento del procedimento e ruolo del CTU

Ricevuta l’istanza, il giudice la notifica all’INPS unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, secondo le ordinarie regole di notifica degli atti introduttivi. All’udienza il giudice nomina il consulente tecnico d’ufficio, incaricandolo della visita medica e delle operazioni peritali.

Il CTU ha l’obbligo di inviare almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali, anche via telematica, una comunicazione al Direttore della sede provinciale INPS competente o a un suo delegato. La prova dell’avvenuta comunicazione deve essere allegata alla relazione peritale, a pena di nullità della stessa. L’eventuale eccezione di nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice ed è da formulare nella dichiarazione di dissenso.

Alle operazioni peritali partecipa di diritto il medico legale dell’Istituto, in deroga all’art. 201 c.p.c. Il CTU, inoltre, deve trasmettere alle parti la bozza di relazione nei termini fissati dal giudice; le parti possono inviare osservazioni e il consulente deposita poi la relazione definitiva con le osservazioni ricevute e una sintetica valutazione.

Esito dell’accertamento e passaggio al merito

Conclusa la consulenza, il giudice assegna un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale le parti devono dichiarare per iscritto se intendono contestare le conclusioni del CTU. Se una parte deposita dichiarazione di dissenso, deve poi introdurre il giudizio di merito entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione, specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione.

In assenza di contestazioni, il giudice, salvo disponga la rinnovazione della perizia ai sensi dell’art. 196 c.p.c., omologa l’accertamento sanitario con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il dissenso. Il decreto non è impugnabile né modificabile ed è notificato agli enti competenti. Se l’esito sanitario è favorevole all’interessato, e sussistono anche gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, il pagamento della prestazione deve avvenire entro 120 giorni dalla notifica. Qualora l’accertamento sanitario sia favorevole ma manchino i requisiti amministrativi, la struttura competente deve comunicare alla controparte i motivi del rigetto.

Coordinamento organizzativo e responsabilità delle sedi

La circolare evidenzia che l’obbligo di comunicazione posto a carico del CTU e la centralità delle notifiche indirizzate al Direttore della sede impongono che quest’ultimo assuma la regia dell’intero sistema organizzativo. I Direttori provinciali, in particolare quelli delle aree metropolitane, devono adottare misure organizzative idonee a garantire:

  • fluidità dei flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti;
  • tempestività delle azioni conseguenti alle notifiche e alle comunicazioni;
  • corretta gestione degli atti ricevuti nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto sul territorio.

La circolare richiama anche la legge n. 183 del 12 novembre 2011, che per le cause sanitarie INPS iniziate dopo il 1° gennaio 2012 ha eliminato il secondo grado del giudizio di merito successivo all’ATP, rendendo ancora più rilevante il coordinamento tra le funzioni coinvolte. La delega delle attività organizzative da parte del Direttore provinciale è ammessa soltanto a favore di un’altra figura dirigenziale.

Gestione operativa per l’invalidità civile

Per l’invalidità civile, la gestione del procedimento di ATP obbligatorio è affidata all’UO "Gestione organizzativa ricorsi amministrativi", che deve seguire il procedimento sino al decreto di omologazione. Le attività operative da svolgere sulla procedura SISCO includono:

  • protocollazione e acquisizione del ricorso per ATP;
  • deposito della memoria difensiva del funzionario amministrativo incaricato, almeno 10 giorni prima dell’udienza;
  • inserimento del nominativo del CTU e della data di inizio delle operazioni peritali, se nota;
  • ritiro e caricamento della CTU definitiva;
  • registrazione della data del decreto che fissa il termine per il dissenso e del termine concesso per la contestazione.

Se la relazione definitiva del CTU deve essere contestata, l’UO deve depositare la dichiarazione di dissenso presso la Cancelleria entro il termine fissato dal giudice, aggiornare SISCO-ATP IC e trasmettere tempestivamente gli atti all’Ufficio legale, per consentire il deposito del ricorso di merito entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso.

Se, invece, non vi è contestazione, l’UO deve:

  • inserire in SISCO il decreto di omologazione notificato all’Istituto;
  • trasmettere, tramite SISCO-COM, il decreto e le eventuali disposizioni accessorie alla competente linea di prodotto/servizio per l’esecuzione, previa verifica dei requisiti amministrativi;
  • registrare in SISCO l’esito finale comunicato dalla linea di prodotto/servizio.

La circolare sottolinea l’importanza, anche nell’interesse del cittadino, di una rapida liquidazione della prestazione e di una tempestiva comunicazione dell’esito finale, sia in caso di pagamento sia in caso di rigetto per carenza dei requisiti amministrativi. A tale scopo la procedura WEBDOM è in fase di implementazione per il caricamento automatico della domanda di prestazione e per l’invio automatico a SISCO dell’esito finale.

Gestione operativa per le prestazioni ex legge n. 222/1984

Per le controversie relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/1984, la rappresentanza e la difesa dell’Istituto nella fase di ATP sono attribuite all’Ufficio legale di sede, con il supporto dell’UO "Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario". La sequenza operativa segue sostanzialmente quella prevista per l’invalidità civile, con la differenza che il settore di riferimento in SISCO è SISCO-ATP CO.

L’Ufficio legale cura:

  • la memoria difensiva per la costituzione in giudizio dell’Istituto;
  • il ricorso introduttivo del giudizio di merito, se il CTU viene contestato.

Ruolo delle strutture medico-legali

La funzione medico-legale è considerata centrale fin dall’atto introduttivo del procedimento. Il dirigente medico dell’UOC/UOS, ricevuta notizia del ricorso tramite COGISAN, deve verificare tempestivamente se vi siano elementi per una riforma d’ufficio favorevole al ricorrente e, in caso positivo, attivare l’autotutela. Se tale verifica non consente la riforma, è necessaria una rapida designazione del medico incaricato di partecipare alle operazioni peritali.

La circolare raccomanda ai Direttori regionali e provinciali, d’intesa con avvocati e medici responsabili, di promuovere presso i Tribunali l’adozione o l’incremento dell’"accentramento peritale", così da svolgere le operazioni in locali messi a disposizione dai Tribunali, oppure presso gli ambulatori dell’Istituto o altre sedi pubbliche. È inoltre essenziale che il medico designato formuli osservazioni su tutte le bozze di relazione del CTU e, se necessario, motivi tempestivamente la dichiarazione di dissenso.

Sistemi informatici e flussi automatici

La circolare attribuisce un ruolo decisivo agli strumenti informatici, ritenuti indispensabili per il presidio del contenzioso e per la condivisione dei dati tra le diverse funzioni. In particolare:

  • COGISAN deve ricevere automaticamente da SISCO i dati del ricorso, il nominativo del CTU, la comunicazione di inizio delle operazioni peritali e il decreto che fissa il termine per il dissenso;
  • SISCO deve ricevere da COGISAN le informazioni sull’inizio delle operazioni, sulle osservazioni alla bozza di relazione, sulla relazione definitiva e sulle contestazioni ai fini del dissenso.

La Direzione generale sta inoltre predisponendo:

  • il "Portale del CTU", per una comunicazione diretta tra medici CTU e medici CTP dell’INPS, con invio dei dati delle operazioni peritali e della bozza di relazione, ricezione delle osservazioni e verifica della situazione dei compensi;
  • un servizio di dematerializzazione dei documenti cartacei, calibrato sui volumi di attività.

Coordinamento regionale, monitoraggio e supporto centrale

Le Direzioni regionali devono garantire e coordinare, nel territorio di competenza, l’applicazione puntuale delle disposizioni della circolare. A livello centrale, le strutture competenti della Direzione generale svolgono attività di monitoraggio, verifica, supporto e affiancamento alle Direzioni regionali e provinciali.

Le sedi possono richiedere chiarimenti e inviare comunicazioni tramite il form "Scrivi a gestione contenzioso" disponibile nell’area intranet della DC Organizzazione. La circolare insiste sulla necessità di un aggiornamento continuo e completo dei dati da parte di tutti gli operatori coinvolti, affinché la condivisione delle informazioni consenta una gestione efficace ed efficiente dell’intero procedimento.

Punti principali

Introduzione dell’ATP obbligatorio

L’art. 38 del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, introduce l’art. 445-bis c.p.c., rendendo obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e nelle cause relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/1984. L’istanza di ATP è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e la nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2012.

Iter processuale e termini

L’interessato deve depositare l’istanza presso la Cancelleria del Tribunale del luogo di residenza; l’istanza interrompe la prescrizione e rileva ai fini dei termini decadenziali. Se il giudizio viene introdotto senza previo ATP, il giudice assegna 15 giorni per regolarizzare la posizione. Terminata la consulenza, il giudice concede fino a 30 giorni per dichiarare se vi sia dissenso; in caso di contestazione, il ricorso di merito va depositato entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso.

Ruolo dell’INPS nella fase preventiva

L’INPS si costituisce con memoria nella fase di ATP; per l’invalidità civile la difesa in questa fase è affidata ai funzionari amministrativi incaricati, mentre per le controversie su prestazioni ex legge n. 222/1984 e per il merito dell’invalidità civile intervengono gli avvocati dell’Ufficio legale territoriale. È raccomandata la costituzione entro il decimo giorno precedente l’udienza e la presenza del rappresentante processuale già alla prima udienza.

Consulente tecnico d’ufficio e medico INPS

Il CTU deve comunicare al Direttore della sede provinciale INPS, o a un delegato, l’inizio delle operazioni peritali almeno 15 giorni prima, anche telematicamente, e deve provare l’avvenuta comunicazione in relazione, a pena di nullità. Alle operazioni peritali partecipa di diritto il medico legale INPS. Il CTU trasmette inoltre la bozza di relazione alle parti, che possono formulare osservazioni; poi deposita relazione finale con osservazioni e valutazione sintetica.

Esito dell’ATP e fase successiva

Se non vi è contestazione, il giudice omologa l’accertamento sanitario con decreto non impugnabile né modificabile e lo notifica agli enti competenti. In caso di esito sanitario favorevole, il pagamento della prestazione avviene entro 120 giorni dalla notifica, subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti amministrativi. Se tali requisiti mancano, la linea di prodotto/servizio deve comunicare alla controparte i motivi del rigetto.

Organizzazione interna, flussi informativi e sistemi informatici

La circolare attribuisce ai Direttori provinciali la responsabilità del coordinamento organizzativo, con possibilità di delega solo a un’altra figura dirigenziale. Vengono descritte le attività operative da svolgere in SISCO e COGISAN per la protocollazione, la costituzione in giudizio, il caricamento della CTU, la gestione del dissenso e l’esecuzione del decreto di omologazione. È previsto anche l’adeguamento di WEBDOM e l’introduzione del "Portale del CTU" per migliorare lo scambio di informazioni con i consulenti tecnici.

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