Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 37/2007

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).

Normativa regionaleL.R. Toscana 37/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 77/2004 sul demanio e patrimonio regionale, attribuendo al Consiglio regionale specifiche competenze manutentive su immobili in uso entro 150.000 euro, aggiornando gli adempimenti inventariali e disciplinando in modo puntuale donazioni e cessioni gratuite, anche a favore del Consiglio. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale toscana su demanio e patrimonio, con regole sulle donazioni al Consiglio regionale

Modifiche alla disciplina del demanio e patrimonio regionale toscano

La legge regionale Toscana 4 luglio 2007, n. 37 interviene sulla l.r. 27 dicembre 2004, n. 77, incidendo sulla gestione dei beni immobili e mobili della Regione e del Consiglio regionale. La disciplina risultante rafforza il ruolo del Consiglio regionale nella manutenzione di alcuni immobili in uso, aggiorna gli obblighi di inventariazione e chiarisce le forme di perfezionamento delle donazioni e delle liberalità.

Competenze del Consiglio regionale sui beni immobili in uso

Per i beni immobili in uso al Consiglio regionale, quest’ultimo può svolgere non solo interventi di manutenzione ordinaria, ma anche interventi di manutenzione straordinaria, comprensivi della relativa progettazione, entro il limite di spesa di 150.000 euro. Di tali interventi deve essere data comunicazione alla Giunta regionale. Fuori da questi casi, a tali beni si applicano le disposizioni del capo II del titolo II della l.r. 77/2004.

Coordinamento delle strutture regionali nella gestione del patrimonio

La modifica all’articolo 2 estende espressamente anche al Consiglio regionale il riferimento alle strutture che concorrono alla gestione prevista dalla disciplina patrimoniale. La norma va letta in collegamento con gli obblighi di aggiornamento dell’inventario e con la gestione unitaria del patrimonio regionale.

Aggiornamento dell’inventario generale

Per garantire l’unicità e la completezza dell’inventario generale, al termine di ogni esercizio le strutture di cui all’articolo 2 devono inviare al dirigente competente in materia di patrimonio i dati relativi al patrimonio assegnato in uso, necessari all’aggiornamento dei registri previsti dalla disciplina regionale. La previsione rafforza il flusso informativo interno e impone un adempimento periodico a chi detiene beni in uso.

Donazioni di beni e forme di perfezionamento

La legge disciplina in modo puntuale il perfezionamento delle donazioni e di altre liberalità relative a beni regionali:

  • le donazioni di beni, comprese quelle aventi ad oggetto universalità di beni mobili come fondi librari e archivistici, si perfezionano mediante atto pubblico;
  • la donazione deve risultare da lettera di intenti del donante oppure da disposizione testamentaria;
  • le donazioni di beni mobili di modico valore si perfezionano con la diretta consegna dei beni;
  • la cessione a titolo gratuito di beni mobili di non elevato valore, effettuata come segno di ringraziamento da parte di soggetti ai quali la Giunta regionale o il Consiglio regionale abbiano conferito riconoscimenti, o che ospitino esposizioni artistiche e culturali, ricorrenze o altre manifestazioni, si perfeziona mediante scrittura privata.

Donazioni e liberalità a favore del Consiglio regionale

Le donazioni specificamente effettuate a favore del Consiglio regionale sono accettate con le modalità previste per le donazioni, ma previa deliberazione favorevole dell’Ufficio di presidenza. Per i beni librari, la deliberazione dell’Ufficio di presidenza è adottata previa istruttoria della struttura responsabile della biblioteca del Consiglio.

I beni oggetto di donazioni, comprese quelle di beni mobili di modico valore, e le cessioni a titolo gratuito specificamente effettuate a favore del Consiglio regionale sono acquisiti, con il perfezionamento dell’atto di liberalità, al patrimonio in uso allo stesso Consiglio e devono essere conseguentemente inventariati.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Non contiene limiti temporali di applicazione né disposizioni transitorie di rilievo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.