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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26593/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso provvedimento (connesso alla revoca della detenzione domiciliare) — il ricorrente chiedeva il riesame del provvedimento che aveva limitato la detenzione domiciliare

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché Marco Iavazzo ha terminato di espiare la pena il 4 maggio 2025 (provvedimento del P.M. del 29 aprile 2025). La Corte rileva che l'interesse ad impugnare deve essere attuale sia al momento della proposizione che della decisione; la sopravvenuta estinzione dell'interesse comporta inammissibilità e non soccombenza, quindi non sono disposte condanne alle spese né sanzioni pecuniarie verso il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. a)

    Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando viene meno l'interesse all'impugnazione

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce la nozione di interesse ad impugnare come condizione soggettiva dell'impugnazione; l'interesse va valutato in prospettiva utilitaristica e deve sussistere al momento della proposizione e della decisione

  • Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)

    Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj

    Giurisprudenza di riferimento che definisce il concetto di "carenza d'interesse sopraggiunta" e i relativi criteri di valutazione

  • Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017

    Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, Rv. 271806

    Principio secondo cui il difetto sopravvenuto di interesse prevale sulla rinuncia all'impugnazione e risulta più favorevole al ricorrente perché non comporta condanna alle spese

  • Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves) e altra giurisprudenza

    Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli

    Confermato che la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza e quindi non comporta condanna alle spese o sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La decisione di merito è inammissibile se, al momento della pronuncia, è venuto meno l'interesse ad impugnare (es. perché è cessata la detenzione o è stata eseguita la pena).
  • L'interesse ad impugnare va valutato in senso utilitaristico e deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione; eventuali mutamenti sopravvenuti possono determinare l'inammissibilità.
  • La sopravvenuta carenza d'interesse prevale sulla formale rinuncia dell'appellante: è una causa di inammissibilità che evita comunque l'addebito delle spese al ricorrente, essendo più favorevole.
  • La declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse non equivale a soccombenza: non si applicano condanne per spese processuali né sanzioni pecuniarie collegabili alla Cassa delle ammende.
  • Pratica consigliata: verificare tempestivamente e documentare eventuali sopravvenute modificazioni (es. data di espiazione della pena, provvedimenti di scarcerazione) prima della decisione per valutare la prosecuzione dell'impugnazione o la rinuncia formale.

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