Cassazione Penale, Sentenza n. 26593/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso provvedimento (connesso alla revoca della detenzione domiciliare) — il ricorrente chiedeva il riesame del provvedimento che aveva limitato la detenzione domiciliare
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché Marco Iavazzo ha terminato di espiare la pena il 4 maggio 2025 (provvedimento del P.M. del 29 aprile 2025). La Corte rileva che l'interesse ad impugnare deve essere attuale sia al momento della proposizione che della decisione; la sopravvenuta estinzione dell'interesse comporta inammissibilità e non soccombenza, quindi non sono disposte condanne alle spese né sanzioni pecuniarie verso il ricorrente.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. a)
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando viene meno l'interesse all'impugnazione
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce la nozione di interesse ad impugnare come condizione soggettiva dell'impugnazione; l'interesse va valutato in prospettiva utilitaristica e deve sussistere al momento della proposizione e della decisione
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj
Giurisprudenza di riferimento che definisce il concetto di "carenza d'interesse sopraggiunta" e i relativi criteri di valutazione
Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017
Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, Rv. 271806
Principio secondo cui il difetto sopravvenuto di interesse prevale sulla rinuncia all'impugnazione e risulta più favorevole al ricorrente perché non comporta condanna alle spese
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves) e altra giurisprudenza
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli
Confermato che la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza e quindi non comporta condanna alle spese o sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La decisione di merito è inammissibile se, al momento della pronuncia, è venuto meno l'interesse ad impugnare (es. perché è cessata la detenzione o è stata eseguita la pena).
- L'interesse ad impugnare va valutato in senso utilitaristico e deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione; eventuali mutamenti sopravvenuti possono determinare l'inammissibilità.
- La sopravvenuta carenza d'interesse prevale sulla formale rinuncia dell'appellante: è una causa di inammissibilità che evita comunque l'addebito delle spese al ricorrente, essendo più favorevole.
- La declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse non equivale a soccombenza: non si applicano condanne per spese processuali né sanzioni pecuniarie collegabili alla Cassa delle ammende.
- Pratica consigliata: verificare tempestivamente e documentare eventuali sopravvenute modificazioni (es. data di espiazione della pena, provvedimenti di scarcerazione) prima della decisione per valutare la prosecuzione dell'impugnazione o la rinuncia formale.
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